sabato 30 luglio 2011

Tratto in arresto ex direttore del Banco di Sicilia

Troina. Tratto in arresto, in flagranza di truffa aggravata, l’ex direttore della locale filiale del Banco di Sicilia


http://www.vivienna.it, lug 29th, 2011

I Carabinieri della Stazione di Troina nella serata del 27.07.2011 hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, Sergio Sproviero, di anni 59, pensionato, molto conosciuto in paese poiché già direttore, negli anni scorsi, della locale filiale del Banco di Sicilia.

I Carabinieri della Stazione, al comando del giovane Maresciallo Giuseppe Parrella, nella tarda mattinata hanno ricevuto la denuncia-querela da parte di un’anziana sig.ra di 77 anni che ha riferito ai militari che agli inizi del mese di luglio era stata contattata a casa sua dal direttore Sergio Sproviero, da lei conosciuto perché correntista del Banco di Sicilia da molti anni, il quale le aveva proposto di affidargli i propri risparmi promettendole di concludere dei buoni affari con alti guadagni in breve tempo.

Riponendo fiducia nello Sproviero l’anziana è stata convinta dallo stesso a consegnargli il proprio carnet degli assegni, nonché la propria carta bancomat completa di codice segreto. All’anziana lo Sproviero ha anche raccomandato di non dire nulla a nessuno, nemmeno ai famigliari.

Una figlia della signora si è però fortunatamente accorta dopo circa due settimane, che la madre non possedeva più il carnet degli assegni e la carta bancomat, scoprendo in breve, presso la banca, che l’uomo nel giro di appena una settimana aveva fatto in modo di prelevare ogni giorno il massimo prelevabile con la carta bancomat, ponendo all’incasso ben cinque assegni, appropriandosi in breve di una somma superiore ai 17.000,00 euro

Da qui la denuncia e la richiesta di spiegazioni avanzata telefonicamente dalla figlia della donna all’interessato che chiaramente si è precipitato presso l’abitazione dell’anziana cercando di dare delle spiegazioni. Sul posto erano però presenti anche i Carabinieri che, avendo avuto contezza della inverosimili dichiarazioni che l’uomo stava fornendo sono entrati nella stanza dove era avvenuto l’incontro provvedendo ad identificare l’uomo. Durante la perquisizione personale è stata trovata nel suo portafogli la carta bancomat dell’anziana ed altra documentazione ritenuta utile alle indagini.

A seguito del grave fatto sono state immediatamente proseguite le indagini presso l’abitazione dello Sproviero, residente in provincia di Catania, sottoposta a perquisizione con il rinvenimento di altra documentazione bancaria riconducibile ai movimenti bancari dell’uomo, compresa altra documentazione relativa a altri soggetti residenti a Troina.

Non si esclude pertanto che altri anziani possono essere cadute nelle truffaldine promesse dell’uomo consegnando di fatto allo stesso i propri risparmi.

Ulteriore sorpresa ha dato il rinvenimento, nel borsello dell’ uomo, di un coltello a serramanico di genere vietato e di un ulteriore coltello ed un’ascia rinvenuti all’interno della vettura con la quale era giunto sul posto.

Attese le immediate risultanze d’indagine l’uomo è stato dichiarato in arresto e deferito anche per detenzione e porto illegale di armi bianche

Su disposizione del Procuratore Capo della Repubblica di Nicosia, Dott. Scavone, immediatamente informato lo Sproviero è stato condotto presso il Carcere di Nicosia dove nei prossimi giorni verrà tenuto l’interrogatorio di garanzia e quindi l’udienza per la convalida dell’arresto.

Sono in atto accurate indagini disposte dalla Procura su tutta la documentazione sequestrata.

Qualora altre persone siano state contattate per fatti simili dall’ex direttore di banca sono invitate a presentarsi presso il Comando Stazione die Carabinieri per ogni opportuno approfondimento della vicenda che potrebbe far emergere ulteriori sorprese.

Unicredit di Campobasso condannata a risarcire imprenditore

Cronaca Molise, Fonte: Mytermoli, 28 luglio 2011

Aldo De Bendittis

CAMPOBASSO _ E' di qualche giorno fa la sentenza del Tribunale di Campobasso, Giudice Dott. Michele Russo, di condanna dell’Unicredito Italiano s.p.a.(Unicredit s.p.a.) chiamata a restituire oltre trecentocinquantamila euro ad correntista, imprenditore di Campobasso, difeso e rappresentato dagli Avvocati Aldo De Benedittis e Carmine De Benedittis. Lo stesso si era opposto alla pratica illegittima dell’anatocismo applicata dalle banche in questione,ed ha visto riconosciuti i propri diritti di restituzione di quanto indebitamente pagato negli anni nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente intrattenuto.

La sentenza è stata ottenuta dai legali dell’associazione dei consumatori ADUSBEF ONLUS. Si tratta di un ulteriore risultato raggiunto a favore dei correntisti contro la pratica illegittima delle banche di capitalizzare trimestralmente gli interessi passivi,commissioni e spese. Questa sentenza si aggiunge a tutta una serie di risultati positivi già raggiunti sino ad ora dallo studio legale De Benedittis di Campobasso. Si ricorda,inoltre, ai correntisti,che anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite,con la sentenza n.24418 del 23.11.2010/02.12.2010,ha confermato la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi,commissioni e spese, affermando che,in virtù della nullità di detta clausola,nessuna capitalizzazione composta può essere applicata ai contratti di conto corrente,neanche annuale.

Chi ha avuto nel corso degli anni passati scoperti di conto corrente può richiedere la restituzione di ingenti somme pagate indebitamente alle banche! Ciò è possibile anche per i rapporti di conto corrente già estinti,purchè non siano decorsi 10 anni dalla loro chiusura o estinzione.La ripetizione dell’indebito può essere richiesta fin dall’inizio del rapporto contrattuale (quindi,a ritroso,anche da 10,20 o 30 anni) purchè si sia in possesso della documentazione contabile di riferimento (estratti conto). Massima attenzione per i correntisti a cui è stato notificato un Decreto Ingiuntivo! Nella maggior parte dei casi dalla rielaborazione del conto corrente risulta un credito a favore e non un debito,oppure l’eventuale debito si riduce di somme consistenti.Opporsi sempre entro 40 giorni dalla notifica dello stesso.

Causa Bloomberg contro BCE


(Causa T-590/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Gabi Thesing e Bloomberg Finance LP (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: M.H. Stephens e R.C. Lands, solicitors)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare la decisione della Banca centrale europea, comunicata con lettere datate 17 settembre 2010 e 21 ottobre 2010, recante diniego di accesso ai documenti richiesti dalle ricorrenti;

ingiungere alla Banca centrale europea di concedere alle ricorrenti l'accesso a tali documenti, conformemente alla decisione della Banca centrale europea 4 marzo 2004 relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2004/3) 1;

condannare la BCE alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, le ricorrenti chiedono, ai sensi dell'art. 263 TFUE, l'annullamento di una decisione della Banca centrale europea, comunicata con lettere datate 17 settembre 2010 e 21 ottobre 2010, con la quale quest'ultima ha respinto la domanda delle ricorrenti volta ad ottenere l'accesso ai seguenti documenti, conformemente alla decisione della Banca centrale europea 4 marzo 2004 relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2004/3):

(i) una nota intitolata "The impact on government deficit and debt from off-market swaps. The Greek case (SEC/GovC/X/10/88a)" (L'impatto su deficit e debito pubblici degli swap negoziati fuori borsa. Il caso della Grecia);

(ii) una seconda nota intitolata "The Titlos transaction and possible existence of similar transactions impacting on the euro area government debt or deficit levels (SEC/GovC/X/10/88b)" (L'operazione Titlos e la possibile esistenza di operazioni analoghe con impatto sui livelli di debito e deficit pubblici della zona euro).

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono i seguenti motivi:

In primo luogo, esse affermano che la Banca centrale europea ha interpretato e/o applicato erroneamente l'art. 4, n. 1, lett. a), della decisione della Banca centrale europea 4 marzo 2004 (BCE/2004/3), il quale prevede un'eccezione al generale diritto di accesso sancito dall'art. 2 della medesima decisione, in quanto:

(i) la Banca centrale europea avrebbe omesso di interpretare l'art. 4, n. 1, lett. a), nel senso che esso impone che si prendano in considerazione elementi di pubblico interesse a favore della divulgazione;

(ii) la Banca centrale europea avrebbe omesso di riconoscere una rilevanza sufficiente o adeguata agli elementi di pubblico interesse a favore della divulgazione dei documenti richiesti;

(iii) la Banca centrale europea avrebbe sovrastimato e/o erroneamente identificato l'interesse pubblico che osta alla divulgazione dei documenti richiesti.

Inoltre, le ricorrenti affermano che la Banca centrale europea ha interpretato e/o applicato erroneamente l'art. 4, n. 2, della decisione della Banca centrale europea 4 marzo 2004 (BCE/2004/3), il quale prevede un'eccezione al generale diritto di accesso sancito dall'art. 2 della medesima decisione, in quanto:

(i) la Banca centrale europea avrebbe dovuto interpretare la nozione di interesse pubblico "prevalente" nel senso di un interesse pubblico che è sufficientemente importante da prevalere su qualsiasi interesse pubblico a mantenere l'eccezione;

(ii) la Banca centrale europea avrebbe dovuto concludere ritenendo esistente un interesse pubblico prevalente, in tal senso, favorevole alla divulgazione delle informazioni richieste.

Infine, le ricorrenti affermano che la Banca centrale europea ha interpretato e/o applicato erroneamente l'art. 4, n. 3, della decisione della Banca centrale europea 4 marzo 2004 (BCE/2004/3), il quale prevede un'eccezione al generale diritto di accesso sancito dall'art. 2 della medesima decisione, in quanto:

(i) la Banca centrale europea avrebbe dovuto interpretare la nozione di interesse pubblico "prevalente" nel senso di un interesse pubblico che è sufficientemente importante da prevalere su qualsiasi interesse pubblico a mantenere l'eccezione;

(ii) la Banca centrale europea avrebbe dovuto concludere ritenendo esistente un interesse pubblico prevalente, in tal senso, favorevole alla divulgazione delle informazioni richieste;

(iii) la Banca centrale europea avrebbe sovrastimato e/o erroneamente identificato l'interesse pubblico che osta alla divulgazione dei documenti richiesti.

____________

1 - Decisione della Banca centrale europea 4 marzo 2004 relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2004/3) (GU 2004 L 80, pag. 42).

Una email inviata a Bloomberg sulla BCE

Una email inviata a Bloomberg sulla Banca Centrale Europea - (English - Français)

Cara Elsa Martuzzi e Alan Katz della Bloomberg,

ho appena letto il vostro articolo "La Bloomberg fa causa alla BCE per obbligarla a svelare gli swap con la Grecia"

Voglio precisare che ci sono altri segreti della BCE che meritano di essere indagati ed esposti al pubblico:

1) La BCE non vuol rivelare quanti euro ci sono in giro rifiutandosi di comunicare il valore aggregato delle linee di credito esistenti in euro:

2) La BCE conduce strane "operazioni di mercato aperto" per centinaia di milioni di euro, comprando titoli tossici da società perlopiù sconosciute. Qui c'è una lista di quelle italiane:

3) Ancora non conosciamo a quanto ammonta la linea di credito che la Federal Reserve offre alla BCE per le operazioni di salvataggio di società private e stati:

4) La Corte dei Conti Europea si rifiuta di indagare la pratica criminale della BCE che mette al passivo il valore facciale delle banconote inconvertibili, nascondendolo così dai profitti, sottraendosi alla tassazione e alla redistribuzione di questo valore (signoraggio) agli stati membri della Unione Europea:
Irregolarità in ambito BCE/SEBC
http://seigneuriage.blogspot.com/2011/07/alla-corte-dei-conti-ue-irregolaita-in.html

5) Ci sono altre domande non risposte che sono state esposte al parlamento italiano ed a quello europeo:

Interrogazione a risposta scritta al parlamento italiano:

Interrogazione a risposta scritta al parlamento europeo:

Se lo riterrete opportuno, potrete contattarci per maggiori informazioni e/o un'intervista.

Cordialmente,

Marco Saba
Centro Studi Monetari

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