martedì 12 marzo 2013

Anatocismo bancario e massimo scoperto da oggi sono rimborsabili


Anatocismo bancario e massimo scoperto da oggi sono rimborsabili

by Fernando Rossi on Tuesday, March 12, 2013 at 11:49am ·
Di Floriana Baldino
Se la giustizia ordinaria è ancora ben lontana dal sanzionare l’illegittimità degli interessi bancari, non lo è più nel sanzionare la pratica ancora più scoretta dell’anatocismo, cioè degli interessi calcolati sugli interessi. Questo articolo, firmato dall’Avv. Floriana Baldino, citando la recente storica giurisprudenza, spiega perchè da oggi è possibile chiedere il rimborso delle somme ingiustamente trattenute per anatocismo e per l’applicazione della commissione di massimo scoperto.

Importante vittoria della Codacons sulle banche. Da oggi si potrà chiedere il rimborso di quanto pagato per anatocismo e commissione di massimo scoperto.
Un’importante sentenza destinata a fare storia nel mondo giuridico e ad avere un grandissimo eco, che riguarda le banche e le loro pratiche ormai consolidate di anatocismo, è finalmente arrivata[1]. Essa in realtà non è stata la prima ma la seconda.
Entrambe le sentenze arrivano da Bologna ed entrambe condannano la Carisbo a rimborsare i soldi pagati a due loro correntisti a titolo di massimo scoperto e per l’anatocismo. I clienti delle banche che hanno avuto in passato il proprio conto in rosso, o che abbiano chiesto crediti alle banche, da oggi potranno chiedere il rimborso delle somme in più versate alle banche.
Ma cosa è l’anatocismo?
Sicuramente non è un concetto semplice da spiegare ma si può dire che nell’insieme esso rappresenta il costo del denaro quando si chiede un prestito alla Banca. Il costo reale del denaro che noi paghiamo alle banche non si trova esposto in nessun contratto bancario ed è molto più alto di quello che apparentemente può sembrare.
L’anatocismo ad es. può essere definito come un moltiplicatore del debito perché ad ogni scadenza di pagamento, verranno sommati anche gli interessi che già sono stati pagati a scadenza e che faranno parte integrante del capitale nel nuovo trimestre o a seconda dei casi (seppur più raro) nel nuovo semestre.
Per fare un esempio, ciò che noi paghiamo a marzo come interessi a giugno diventa capitale e su questi pagheremo nuovamente gli interessi (capitalizzazione degli interessi). L’anatocismo in realtà (interessi su interessi) è una pratica che, seppur ritenuta illegittima, è molto diffusa nell’ambito bancario.
Per calcolare però il costo del denaro quando chiediamo il credito o il nostro conto va in rosso, all’anatocismo dobbiamo anche aggiungere le commissioni di massimo scoperto e tutto ciò aumenta il costo effettivo del denaro fino ad arrivare un costo così elevato che qualsiasi media o piccola impresa o normale cittadino non riesce poi più a sostenere.
Da oggi però sarà possibile, sulla scia di queste sentenze, ottenere la restituzione delle somme che sono state chieste e pagate alle Banche ogni volta che è stato chiesto un credito o il proprio conto corrente è andato in rosso.
Naturalmente poter quantificare le somme di cui si ha diritto di chiedere la restituzione e capire bene anche il costo del denaro preso a credito, non è una cosa semplice da fare ed è necessario avvalersi di periti qualificati per poter calcolare il tutto ma la Codacons ha dichiarato che potranno fare una valutazione gratuita a chi li contatterà.
In realtà tutto parte da un’importante sentenza della Corte Costituzionale[2] che aveva dichiarato illegittimo un particolare art. delDecreto Milleproroghe[3], una norma emanata nel tentavo di salvare le banche dal restituire i soldi ai correntisti per anatocismo e molte altre somme indebitamente versate e che aveva effetti retroattivi.
Essa infatti stabiliva che “la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa”, e quindi retrodatava il decorso del termine di prescrizione per poter chiedere la restituzione delle somme versate e riduceva notevolmente i tempi per poter ricorrere da parte dei correntisti a tutela dei propri diritti nascenti dal rapporto stesso intrattenuto con la Banca.
Questa riduzione dei termini valeva anche per chi aveva già avviato azioni dirette alla ripetizione delle somme illegittimamente addebitate e che nelle more vedevano prescritti i loro diritti ad ottenere la restituzione delle somme, creando, tra le altre cose, un ingiustificata disparità.
Fino ad allora infatti, l’orientamento quasi unitario, era far decorrere i termini dal momento della chiusura del rapporto contrattuale o nel pagamento solutorio.
Infatti è in questo momento che si ha piena conoscenza delle somme non dovute (quali sono quelli derivanti, ad esempio, da interessi anatocistici o comunque non spettanti, da commissioni di massimo scoperto e così via). Quindi soltanto all’atto della chiusura del conto[4]si può essere consapevoli del danno subito e delle versate indebitamente.
Quindi ancorare con norma retroattiva la decorrenza del termine di prescrizione all’annotazione in conto significava individuarla in un momento diverso da quello in cui il diritto può essere fatto valere, anche secondo una specifica norma del codice civile[5].
Questa sentenza quindi stabilì che il dies a quo, ai fini della prescrizione di un diritto, decorre dal momento in cui il suo titolare è posto nelle condizioni di poterlo esercitare, e dichiarò l’illegittimità costituzionale di quel particolare articolo del Decreto Milleproroghe che di fatto avrebbe discriminato molti correntisti.
In pratica, da oggi tutti i clienti che si sono avvalsi di un credito presso le banche o hanno avuto il proprio conto in rosso, potranno chiedere la restituzione di parte del costo sostenuto per avere il denaro dalle stesse.
[1] Sentenza del tribunale di Bologna n. 325/13.
[2] Sentenza n. 78 del 2012.
[3] Dell’art. 2, comma 61, del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225.
[4] Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza n. 24418 del 2010.
[5] Art. 2935 cod. civ.

Avv. Floriana Baldino – 03.03.2013
Esperta in Diritto Civile e Tributario – Foro di Trani (BT)
florianabaldino@gmail.com


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