venerdì 1 agosto 2014

Consob, ex presidente Cardia condannato

Consob, ex presidente Cardia condannato per causa temeraria a Lannutti (Adusbef)

L'ex numero uno della Vigilanza dei mercati finanziari aveva citato il senatore per diffamazione nell'agosto del 2010. Resta aperta una causa analoga intentata da Vegas

Il presidente dell’Adusbef ed ex Senatore dell’Italia dei Valori, Elio Lannutti, non diffamò l’allora numero uno della Consob, Lamberto Cardia. Lo ha stabilito il 14 luglio scorso il Tribunale Civile di Roma che ha respinto la domanda di risarcimento del danno di 1 milione di euro che l’ex numero uno della vigilanza dei mercati finanziari aveva avanzato il 16 agosto del 2010 sostenendo che Lannutti aveva “posto in essere una campagna diffamatoria nei suoi confronti e, con pubbliche esternazioni, aveva leso il suo onore e la sua reputazione”. Cardia è stato così condannato a risarcire le spese processuali al presidente dell’associazione dei consumatori (9mila euro), “oltre alle spese generali al 15% e accessori come per legge”.

In particolare, nella sentenza si legge che Cardia aveva sostenuto che Lannutti, “come reazione alla sanzione di 100mila euro inflittagli dalla Consob per aver manipolato il mercato delle azioniUnicredit, aveva diffuso due comunicati stampa (il 30.11.2009 e il 1.12.2009) nei quali aveva dichiarato che avrebbe chiesto ‘le immediate dimissioni di Lamberto Cardia, un fantoccio nelle mani di Profumo”, “il cui figlio Marco è notoriamente a libro paga delle banche e delle aziende controllate dalla Consob” e “che esegue gli ordini dei banchieri in generale, del signor Alessandro Profumo in particolare, che dopo la denuncia di Adusbef alle 10 Procure della Repubblica, aveva inviato una segnalazione alla Consob per manipolazione dei mercati dei titoli Unicredit al suo più fedele scudiero ed esecutore dei suoi desiderata’ e aveva posto in essere una campagna diffamatoria sia nelle aule parlamentari, con varie interrogazioni e interventi, sia attraverso gli organi di stampa, sia sul portale del suo partito”. 
Dichiarazioni che, a dire di Cardia, non potevano essere coperte dall’insidacabilità riservata ai parlamentari dall’articolo 68 della Costituzione “per assenza del nesso funzionale tra le opinioni espresse ed il concreto esercizio delle funzioni parlamentari”. Non la pensa così il giudiceFilomena Albano ritenendo invece che “la denuncia politica espressa da Elio Lannutti (…) presenti un nesso di strumentalità con la funzione di parlamentare del convenuto, riconducibile al potere rappresentativo ed al potere di controllo delle Camere del Parlamento repubblicano che, attraverso i loro membri, danno voce alle istanze dei cittadini e si fanno carico degli interessi della Nazione (…) e per altro verso svolgono una funzione di indirizzo e controllo sull’esecutivo, nel contesto di quegli aspetti vitali della democrazia parlamentare italiana”. Dal canto suo Lannutti aveva evidenziato come la multa della Consob per l’affaire Unicredit “era stata annullata dallaCorte di Appello di Perugia con sentenza n. 4/2010 e pertanto l’accusa di essere animato da risentimento personale nei confronti del dr. Cardia era del tutto infondata”. Quanto al contenuto delle sue dichiarazioni “riproducevano le accuse mosse dal rag. Fiorani contro Cardia davanti ai PM, come diffuse da vari giornali”.
La sentenza è arrivata esattamente un anno dopo un’altra citazione per diffamazione ricevuta da Lannutti. Mittente, questa volta, la Consob direttamente, nella persona del successore di Cardia,Giuseppe Vegas, rappresentata da tre avvocati della Consulenza Legale interna della Commissione. Oggetto della causa “una violentissima campagna denigratoria nei confronti della Consob volta ad ingenerare nel pubblico l’opinione di un’Autorità che esercita, contra legem, le funzioni di vigilanza al fine di difendere gli interessi dei soggetti vigilati e non, invece, come dovrebbe essere, al fine di assicurare l’osservanza della legge, che è collusa con taluni operatori del mercato finanziario colpevoli di gravi illeciti penalmente rilevanti e che, in ogni caso, interviene con negligente ritardo, in guisa da non essere in grado, per l’intenzionale e criminosa collusione con chi delinque ovvero per l’imperizia dei suoi componenti, di custodire l’interesse al corretto funzionamento del mercato finanziario e di tutelare gli investitori”, come si legge nella citazione datata 30 luglio 2013.
Nessun riferimento all’attività parlamentare di Lannutti, anche se buona parte dei comunicati e delle dichiarazioni del presidente dell’Adusbef “incriminati” dalla citazione sono stati emessi quando era ancora senatore. Nessuna quantificazione, poi, del danno “non patrimoniale alla reputazione, all’immagine e al prestigio della Consob” che, “pur non prestandosi ad una valutazione monetaria su criteri di mercato, è nondimeno oggetto di risarcimento”. Tanto più che ad esso, secondo i legali della Consob, va aggiunto quello di aver “incrinato anche la fiducia da parte dei consociati nell’integrità del sistema finanziario” che “equivale a lesione del regolare funzionamento del mercato”. La richiesta della Commissione è quindi di accertare il danno e condannare Lannutti a “pagarle la somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno di ciascun illecito sino al saldo, nonché a rimborsarle le spese di lite”. Se ne parlerà alla prima udienza in calendario per il prossimo 7 ottobre.

Nessun commento:

Posta un commento