Banche. Cassazione: indicazioni di Banca d’Italia non sono fonte di diritto. No alla retroattività.
Confortante la sentenza n. 46669 della seconda sezione penale della Corte suprema di Cassazione che si è espressa su alcuni punti essenziali in fatto di usura bancaria. Il ‘decreto sviluppo’, convertito in legge lo scorso luglio, che pur avendo introdotto un regime maggiormente favorevole agli istituti di credito in relazione al reato di usura, non ha effetto ”retroattivo’.
Un punto fondamentale il ‘no’ alla retroattività, che chiarisce una volta per tutte che i vertici degli Istituti bancari in caso di denuncia da parte di imprese o privati che lamentano l’applicazione di interessi usurari, non possono giovarsi dell’effetto della norma introdotta. ”La portata dell’intervento innovativo sulla determinazione dei criteri di individuazione del tasso soglia e la mancanza di norme transitorie, certamente non dovuta a disattenzione, denotano che si e’ voluto dare alla normativa (che ha introdotto un regime maggiormente favorevole agli istituti di credito in relazione al reato di usura) operatività con esclusivo riferimento a condotte poste in essere dopo la sua entrata in vigore, senza produrre effetti su preesistenti situazioni, regolate dalla normativa precedente”. La sentenza non lascia dubbi sul fatto che l’ usura essendo ”comunque un illecito avente rilevanza civilistica, non rileva, ai fini risarcitori, che non sia stato accertato il responsabile penale della condotta illecita, in quanto l’azione risarcitoria civile ben potra’ essere espletata nei confronti degli istituti interessati che rispondono, comunque, del fatto dei propri dipendenti” Per effetto di questa decisione della Suprema Corte – che ha assolto Geronzi, Luigi Abete presidente di Bnl e l’ex presidente di Antonveneta Dino Marchiorello con la formula ”perche’ il fatto non costituisce reato” e non “perché il fatto non sussiste”, data l’esistenza di controverse indicazioni della Banca d’Italia – apre la strada alle azioni civili del gruppo ‘De Masi’ per risarcimento danni nei confronti delle tre banche che, pur in assenza di condanna penale per i loro vertici, dovranno risarcire i danni per aver prestato soldi a tassi usurari dal 1997 alla fine del 2002.
Ma non è tutto qui. Infatti secondo quanto espresso nella sentenza ”Le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d’Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato di usura sotto il profilo dell’elemento oggettivo”.
”Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge – prosegue la Cassazione nella sentenza 46669 – non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, neppure quale mezzo di interpretazione, trattandosi di questione nota nell’ambiente del commercio che non presenta in sè particolari difficoltà, stante anche la qualificazione soggettiva degli organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito’. Per quanto riguarda la commissione per il massimo scoperto (Cms), i supremi giudici chiariscono che ”deve essere tenuta in considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo rilevanti ai fini della determinazione del tasso usurario, tutti gli oneri che l’utente sopporta in relazione all’utilizzo del credito, indipendentemente dalle istruzioni o direttive della Banca d’Italia (circolare del 30 settembre 1996 e successive) in cui si prevedeva che la Cms non dovesse essere valutata ai fini della determinazione del tasso effettivo globale degli interessi”. Le indicazioni di quelle circolari si traducono ”in un aggiramento della norma penale che impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”.
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