sabato 24 marzo 2012

UE: commissione speciale su criminalità organizzata, corruzione, riciclaggio


Testi approvati
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0078+0+DOC+XML+V0//IT
Mercoledì 14 marzo 2012 - StrasburgoEdizione provvisoria
Mandato della commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro
P7_TA-PROV(2012)0078B7-0151/2012

 Decisione del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro
Il Parlamento europeo ,
–  vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 16 febbraio 2012, di proporre la costituzione di una commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro e di definirne le attribuzioni e la composizione numerica,
–  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla criminalità organizzata nell'Unione europea(1) , nella quale ha espresso l'intenzione di costituire una commissione speciale,
–  vista la sua risoluzione del 15 settembre 2011 sugli sforzi dell'Unione europea per lottare contro la corruzione(2) ,
–  visto l'articolo 184 del suo regolamento,
1.  decide di costituire una commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro con le seguenti attribuzioni:
 a)analizzare e valutare l'entità della criminalità organizzata, della corruzione e del riciclaggio di denaro e il loro impatto sull'Unione e sui suoi Stati membri, nonché proporre misure adeguate che consentano all'Unione di prevenire e contrastare tali minacce, a livello internazionale, europeo e nazionale;
 b)analizzare e valutare l'attuale stato di attuazione della legislazione dell'Unione in materia di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro, nonché le relative politiche, al fine di garantire che il diritto e le politiche dell'Unione siano basati su elementi concreti e supportati dalle migliori valutazioni della minaccia disponibili, e di monitorare la loro compatibilità con i diritti fondamentali, a norma degli articoli 2 e 6 del trattato sull'Unione europea, in particolare con i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e con i principi alla base dell'azione esterna dell'Unione, in particolare quelli enunciati all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea;
 c)esaminare e controllare l'attuazione del ruolo e delle attività delle agenzie dell'Unione nel settore degli affari interni (quali Europol, COSI ed Eurojust) che si occupano di questioni inerenti alla criminalità organizzata, alla corruzione e al riciclaggio di denaro, e le relative politiche di sicurezza;
 d)affrontare le questioni menzionate nella sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla criminalità organizzata nell'Unione europea, in particolare al paragrafo 15(3) , e nella sua risoluzione del 15 settembre 2001 sugli sforzi dell'Unione europea per lottare contro la corruzione,
 e)a tal fine, stabilire i contatti necessari, effettuare visite e organizzare audizioni con le istituzioni dell'Unione europea, con le istituzioni internazionali, europee e nazionali, con i parlamenti nazionali e i governi degli Stati membri e dei paesi terzi, e con i rappresentanti della comunità scientifica, del mondo delle imprese e della società civile, come pure con gli operatori di base, le organizzazioni delle vittime, i soggetti impegnati quotidianamente nella lotta contro la criminalità, la corruzione e il riciclaggio di denaro, quali le autorità incaricate dell'applicazione della legge, i giudici e i magistrati, e con gli attori della società civile che promuovono una cultura della legalità in aree difficili;

2.  decide che, visto che i poteri delle commissioni permanenti del Parlamento competenti per le questioni concernenti l'adozione, il controllo e l'applicazione della legislazione dell'Unione in questa materia rimangono invariati, la commissione speciale potrebbe formulare raccomandazioni in merito ad azioni o iniziative da intraprendere in stretta collaborazione con le commissioni permanenti;
3.  decide che la commissione speciale sarà composta di 45 membri;
4.  decide che la durata del mandato della commissione speciale sarà di dodici mesi a decorrere dal 1 aprile 2012, con la possibilità di una proroga; decide che la commissione speciale presenterà al Parlamento una relazione intermedia e una relazione finale in cui figureranno raccomandazioni in merito ad azioni o iniziative da intraprendere.

(1)Testi approvati, P7_TA(2011)0459.
(2)Testi approvati, P7_TA(2011)0388.
(3)Tale paragrafo recita: «15. intende istituire, entro tre mesi dall'approvazione della presente risoluzione, una commissione speciale sulla diffusione delle organizzazioni criminali che agiscono a livello transnazionale, tra cui le mafie, ponendo tra le sue finalità l'approfondimento della dimensione del fenomeno e degli impatti negativi a livello socio-economico su scala UE, ivi compresa la questione della distrazione dei fondi pubblici da parte delle organizzazioni criminali e delle mafie e delle loro infiltrazioni nel settore pubblico nonché della contaminazione dell'economia legale e della finanza, e l'individuazione di una serie di misure legislative che possano far fronte a questa tangibile e riconosciuta minaccia per l'Unione europea e i suoi cittadini; chiede pertanto alla Conferenza dei presidenti di articolare la proposta, ai sensi dell'articolo 184 del regolamento».

Ultimo aggiornamento: 21 marzo 2012