martedì 20 agosto 2013

Come un paese membro in default può stampare euro

di Julian DA Wiseman, http://leconomistamascherato.blogspot.it/2011/08/defaulting-eurozone-country-can-print.html Agosto 2011

Trad. e note a cura di Marco Saba, riveduto da N. Forcheri con aggiunta di note
Nota dei Traduttori:

Dall’articolo sotto si enucleano vari fatti interessanti:

1. che la Gran Bretagna non ha aderito al sistema TARGET2, pur partecipando alla BCE e pur non avendo adottato leuro come la Danimarca che pure appartiene a TARGET2.
2. che i TDS (titoli di Stato) sono altamente liquidi e cioè valgono moneta tra banche (donde il contingentamento della BCE degli stessi per evitare il rischio sotto)
3. che a partire dal momento che un paese ha privatizzato come l’Italia il suo sistema bancario si è dato la zappa sui piedi, il che è elementare ma l’autore sotto ragiona come se il paese X avesse entità da esso controllate ossia pubbliche, cioè ragiona da inglese.
4. che le sentenze dei tribunali possono essere aggiustate in senso favorevole per un dato paese, ma questo è valido nella sovranità di un paese come GB, FR e DE poiché non si è mai visto in Italia la magistratura deliberare contro le banche creditrici.
5. che l’euro non è una moneta unica “finale” in quanto la BCE non è pagatore di ultima istanza (ufficialmente) contrariamente alla BoE e alla sterlina che lo sono
6. last but not least, che stampando moneta a iosa, sia pur in una circostanza di default “si diluisce la ricchezza dei creditori” ergo si aumenta quella dei debitori… Non una parola sulla tanto paventata “inflazione”…
Articolo:
Argomento: I default sovrani sono sempre disordinati, ma un default sovrano nella zona euro può causare danni ancora maggiori, molto sparsi e non marginali, su una parte ancora ricca del mondo.

Cronistoria pubblicazione:
 tratto da www.jdawiseman.com/papers/finmkts/20110619_euro_defaulter_print_euros.html. Articolo coperto dai normali diritti di autore

Indice: Introduzione; La contraffazione; Le sterline presso la Banca d’Inghilterra; L’euro in TARGET2; La struttura legale del TARGET2 (molteplicità dei sistemi, le banche centrali hanno un credito perfetto, Il fallimento non si applica a una banca centrale, Qual’è la zona giuridica di competenza?); Alcune domande senza risposta; Conclusioni.

Introduzione

Ai fini di questo saggio, supponiamo che un paese sovrano dell’Eurozona, il paese X, sia a rischio di default. Questo paese sovrano potrebbe essere uno qualsiasi degli attuali Stati membri dell’Eurozona (AT, BE, CY, DE, EE, ES, FI, FR, GR, IE, IT, LU, MT, NL, PT, SI, SK), o un paese non-membro collegato al TARGET2 (DK), o qualsiasi altro paese sovrano (quando diventerà membro della UE).

Si supponga inoltre che il paese inadempiente agisca egoisticamente, se così facendo avesse la possibilità di ottenere un guadagno.
Questo saggio dimostra come la struttura di TARGET2 permette a un paese egoista in default, membro dell’Eurozona, di aiutare se stesso e i suoi amici con quantità illimitate di euro.

La contraffazione

Quindi, il paese X sa che il default è imminente e – ognun per sé – decide di prendersi quello che può.

* Il Paese X presta alle sue banche locali, senza garanzie, una quantità enorme di titoli di Stato la cui quantità teorica potrebbe corrispondere a diversi anni di PIL 

* Questo debito pubblico è utilizzato come garanzia in TARGET2 per effettuare pagamenti di grosse dimensioni a soggetti di comodo in altri paesi della UE.

* Queste entità di comodo possono poi effettuare dei pagamenti ad altri, ivi compreso ad enti nello stesso paese originante, X.
Si rivelerà poi impossibile smontare tutte o in gran parte le operazioni effettuate. Quindi grosse quantità di euro verranno trasferite al paese X. Naturalmente, ci saranno problemi legali. Ma molte di queste cause dovrebbero avvenire nei tribunali del paese X, e citare in giudizio i paesi in bancarotta, presso i propri tribunali, di solito non è produttivo.

Chi è stato derubato? Probabilmente, il reato più simile è quello della contraffazione: il denaro è stato creato, in modo da diluire la ricchezza dei detentori di euro e diluendo così la ricchezza dei creditori. Infatti, se l’operazione viene eseguita in dimensioni abbastanza grandi, la diminuzione del valore della moneta in euro potrebbe essere sostanziale.

La Banca centrale europea è sicuramente al corrente del rischio di tale misfatto. Con le spalle al muro, la BCE sarebbe sicuramente disposta a spendere un sacco – un sacco! – per evitarlo. Gli operatori del mercato potrebbero pensare che questo riduce la probabilità di default. Ma se, in un momento testardo di reciproca distruzione, al paese X è permesso di fare bancarotta, e lo fa dopo questa rapina, il tasso del recupero in euro svalutato sarebbe minimo.

Purtroppo per il paese X, il denaro nuovo di zecca non può essere usato per impedire il default. È solo perché il paese X è inadempiente che sarebbe disposto a creare enormi quantità di obbligazioni. I soldi possono essere stampati, ma mai abbastanza per catturare la coda del debito [NdT: poichè il denaro-debito chiamato euro produce sempre ulteriori interessi da pagare cui non corrisponde il capitale inizialmente creato, una delle principali assurdità del nostro sistema monetario corrotto è che cerchiamo disperatamente di esportare con le guerre pacifinte: vedi Libia i cui ribelli sono finanziati dalla Banca Mondiale].

Il resto di questo saggio spiega come la struttura legale del TARGET2 non riesce a evitare che una banca centrale ostile esegua la contraffazione di enormi quantità di euro.

Le sterline presso la Banca d’Inghilterra

Per spiegare meglio, iniziamo con un semplice esempio sugli aspetti giuridici del sistema di pagamento, a cui la zona euro può essere confrontata. La GBP, la sterlina inglese, è una moneta con una sola banca centrale unificata che, per ragioni storiche, viene chiamata la Banca d’Inghilterra (‘BoE’, Bank of England).

Mettiamo che un milione di sterline siano da pagare, per un qualsiasi motivo, da qualcuno che ha il conto presso la Barclays a qualcuno che ha il conto alla Royal Bank of Scotland (‘RBoS’). Il cliente della Barclays ordina alla banca Barclays il pagamento. La Barclays riduce il saldo del conto del cliente di questo importo. La Barclays, attraverso il sistema di pagamento CHAPS [NdT: sistema di compensazione interbancaria - o settlement], istruisce la BoE di trasferire il denaro dal conto Barclays presso la BoE al conto RBoS sempre presso la BoE. Questa istruzione alla BoE contiene anche informazioni su quale conto RBoS è il beneficiario, e la RBoS aumenta il saldo di quel conto. Il pagamento è fatto.

Si osservi che ci sono due livelli. I clienti bancari ordinari fanno operazioni attraverso le banche, mentre le banche operano attraverso la banca centrale. Nel sistema della sterlina, il tipo supremo di denaro, noto anche come “denaro finale”, è il denaro della banca centrale. Le banche possono continuare a effettuare pagamenti fino a quando il denaro si esaurisce e la BoE smette di prestarne [NdT: e quindi di crearlo "ex nihilo", dal nulla, derubando i legittimi detentori della sovranità monetaria].

L’euro nel TARGET2

Ora supponiamo che un milione di euro debba essere versato da un cliente della Société Générale (‘SG’) in Francia, a un cliente della Danske Bank in Danimarca. (La Danimarca non è un membro della zona euro, ma la banca centrale danese è collegata al TARGET2). Così il cliente della Société Générale ordina alla SG stessa di effettuare il pagamento. La SG diminuisce il saldo del conto del cliente del rispettivo importo. La SG invia un ordine di pagamento su TARGET2, a cui entrambe le banche centrali sono collegate. La Banque de France riduce il saldo del conto SG in base a questo valore, e la Danmarks Nationalbank aumenta il saldo della Danske Bank per la stessa quantità. Infine, la Danske Bank accredita il conto del proprio cliente e il pagamento è fatto.

Davvero? Un momento: come fa la Banque de France a pagare la Danmarks Nationalbank? Non lo fa. Non esiste una moneta unica “finale” nella zona euro.Le banche centrali nazionali non regolano queste cose tra di loro. Fino a quando esse saranno solventi e affidabili, funziona. Ma vuol dire che un paese X fallito può effettuare pagamenti che non può pagare, e se tali pagamenti sono ad agenti dello stesso paese X, allora il paese X avrà pagato sé stesso [NdT, ciò è valido per i paesi che abbiano agenti/enti pubblici cioè banche pubbliche e controllate dal pubblico, donde l'importanza di mantenere un sistema pubblico di banche e società].

La struttura legale di TARGET2

Cerchiamo quindi di esplorare la struttura legale di TARGET2. Il do Indirizzi della BCE del 26 Aprile 2007 sul trasferimento espresso trans europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2)cumento rilevante è “Indirizzo della BCE del 26 Aprile 2007 relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2)” (TARGET2) (BCE/2007/2) GU L 237 dell’8.9.2007, pag. 1. Esso comprende la formulazione degli accordi che disciplinano il TARGET2.

Il TARGET2 è una molteplicità di sistemi
Allegato II, titolo I,
Art. 3, par. 5-6

5. TARGET2 è giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi di pagamento composta da tutti i sistemi che costituiscono TARGET2, designati come «sistemi» secondo le rispettive normative nazionali di attuazione della Direttiva sul carattere definivo dei regolamenti. TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] è designato come «sistema» ai sensi del [inserire la disposizione nazionale pertinente di attuazione della Direttiva definitiva sui regolamenti].

6. La partecipazione a TARGET2 ha luogo con la partecipazione a un sistema costitutivo TARGET2. Le presenti condizioni descrivono i reciproci diritti e obblighi dei partecipanti a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] e della [inserire il nome della BC]. Le regole di elaborazione degli ordini di pagamento (titolo IV) si riferiscono a tutti gli ordini di pagamento immessi o ai pagamenti ricevuti da qualunque partecipante a TARGET2.

Quindi TARGET2 non è una persona giuridica, anzi non è nemmeno una cosa sola. Si tratta di una molteplicità di sistemi, ciascuno dei quali è sotto il controllo di una banca centrale.

Il TARGET2 presuppone che le banche centrali abbiano un credito perfetto
Allegato II, titolo IV,
Art. 16, &1 e 3

1. Un partecipante può limitare l’uso della liquidità disponibile per gli ordini di pagamento nei confronti di altri partecipanti a TARGET2, escluse le BC, fissando limiti bilaterali o multilaterali. Tali limiti possono essere fissati solo in relazione a ordini di pagamento ordinari.

3. Con la determinazione di un limite bilaterale, il partecipante dà disposizione alla [inserire nome della BC] di non regolare un ordine di pagamento accettato se la somma dei propri ordini di pagamento ordinari in uscita verso un altro conto PM di un partecipante a TARGET2, al netto della somma di tutti i pagamenti urgenti e ordinari in entrata provenienti dal conto PM di tale partecipante a TARGET2, supera detto limite bilaterale.

Si osservi che il modello alla base di TARGET2 presuppone che le banche centrali abbiano un credito perfetto.

La procedura d’insolvenza non si applica a una banca centrale
Allegato II, titolo IX,
Art. 34, par. 1

Sospensione e cessazione straordinaria della partecipazione
1. La partecipazione di un partecipante a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] cessa con effetto immediato e senza preavviso ovvero è sospesa se si verifica uno dei seguenti eventi di default:

a) l’apertura di procedure d’insolvenza;

BCE/2007/2 ,
Allegato II, titolo I,
Art. 1 (Definizioni)
- per «partecipante» (o «partecipante diretto») (participant or direct participant) si intende un soggetto che detiene almeno un conto Payment Module presso la [inserire nome della BC], 1

Poiché le regole di insolvenza si applicano a un partecipante, e che un partecipante detiene un conto Payments Module (PM) presso le rispettive banche centrali e, visto che presumibilmente una banca centrale non dovrebbe detenere un conto PM presso se stessa, quindi la procedura fallimentare non si applica a una banca centrale.

Quale giurisdizione?
BCE/2007/2 , § IV,
Art. 12, par. 1 e 3

Risoluzione delle controversie e legge applicabile
1. In caso di controversia tra le BC dell’Eurosistema relativamente al presente indirizzo, le parti interessate tentano di comporre la controversia in conformità di quanto previsto nel protocollo di intesa relativo alla procedura per la composizione delle controversie interne al SEBC.
3. Nel caso di una controversia del tipo di cui al paragrafo 1, i rispettivi diritti e obblighi delle parti sono determinati in via principale dalle norme e procedure stabilite nel presente indirizzo. Nelle controversie relative ai pagamenti tra i sistemi componenti TARGET2 trova applicazione, in via sussidiaria, la legge dello Stato membro in cui si trova la sede della BC dell’Eurosistema del beneficiario, a condizione che essa non contrasti con il presente indirizzo.

Ciò lascia spazio ad astuzie impreviste e alle conseguenti dispute. Che cosa accade se il paese X, sul bordo del default, fa quanto segue:

  • Crea tantissimi titoli di Stato, valutati generosamente, e li presta a una banca locale amichevole.

  • Tale banca, utilizzando i titoli appena emessi come garanzia, invia i soldi sul conto di un’entità di comodo nel paese Y non ìn default e appartenente al sistema TARGET2 (con X ≠ Y).
  • Metà di tale denaro viene poi reinviato a un altro ente del paese X.

  • E quindi? I tribunali del paese Y possono decidere se il pagamento in uscita, sostenuto da garanzie dubbie, sia valido o meno. Se è valido, allora la metà del denaro restante nel paese Y è moneta buona. Se non è valido, allora l’entità di comodo del paese Y fallisce, e il suo liquidatore si rivarrà per il pagamento con il paese X. Ma quest’ultimo caso verrà poi valutato dal Tribunale del paese X, le cui leggi potrebbero essere state “aggiustate” in senso sfavorevole per la condanna di tali azioni.

    Nel determinare la validità dei pagamenti, la regola importante è tipicamente la legislazione locale del 1998 di attuazione della DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti
    (la cui implementazione è un obbligo: si veda l’allegato II, Titolo I, Art. 3, par. 5 citato sopra).

    Ma la legislazione locale e la giurisprudenza potrebbe variare, quindi le autorità del paese X potrebbero complicare ulteriormente le cose con l’invio di denaro, tramite entità di comodo, in molteplici giurisdizioni del sistema TARGET2.

    Alcune domande senza risposta

    Questo ragionamento lascia senza risposta alcune domande sgradevoli.

    • ">In quale momento la BCE potrebbe accorgersi di cosa sta succedendo, e quindi avviare il default formale staccando la spina? La stampa finanziaria ha generalmente descritto le azioni delle autorità dell’Unione europea, nella crisi attuale, come “buttare a calci il barattolo giù per la strada”. Questo passo sarebbe il contrario: la BCE direbbe che, poiché il paese X deve comunque fallire un giorno, la BCE fa avvenire il default immediatamente. Questa sarebbe una decisione difficile da prendere e da giustificare. Non è chiaro se sia legale.

  • Qual è la nazionalità dei dipendenti della BCE che potrebbe staccare la spina? Si può aver fiducia che non farebbero una telefonata rimandando di dieci minuti? Davvero possiamo fidarci ?
  • Sarebbe davvero possibile per il paese X di eseguire un atto ostile in diretta violazione degli obblighi derivanti dal trattato? Anche se non lo facesse, potrebbe forse il paese X minacciare di farlo? La BCE potrebbe davvero contare sul fatto che il paese X non lo farebbe ?

  • Conclusione

    I default sovrani sono sempre disordinati, ma un default sovrano nella zona euro può causare danni ancora maggiori, molto sparsi e non marginali, su una parte ancora ricca del mondo. La BCE lo sa sicuramente ed è per questo che continua a insistere sul non-default.La BCE intende proprio questo.

    - Julian DA Wiseman
    19 giugno 2011
    www.jdawiseman.com
    1[per Payment Module (PM) si intende un modulo della Single Shared Platform o Piattaforma unica condivisa nel quale i pagamenti dei partecipanti a TARGET2 sono regolati sui conti PM, cioé un conto detenuto da un partecipante a TARGET2 nel paese membro presso una BC dell'Eurosistema, necessario per consentire a tale partecipante a TARGET2 di: immettere ordini di pagamento o ricevere pagamenti attraverso TARGET2; e regolare tai pagamenti attraverso tale BC dell'Eurosistema]v