Scritto il: 14/11/13
Cassazione Civile: il danno esistenziale deve essere risarcito
La Corte di Cassazione ha stabilito che il danno cosiddetto esistenziale, anche detto danno dinamico – relazionale, consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, costituisce un’autonoma categoria di danno non patrimoniale, diversa dal danno cosiddetto biologico e dal danno cosiddetto morale, quindi risarcibile nel caso in cui l’illecito abbia violato diritti fondamentali della persona.
La pronuncia dei giudici di legittimità si inserisce nell’epilogo di una controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni causati in seguito ad un sinistro stradale.
Il soggetto leso, trasportato in uno dei veicoli coinvolti nell’incidente, ricorreva all’autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno subito.
In primo grado, le società assicuratrici convenute venivano condannate al pagamento di una somma di denaro a favore dell’attore e di un secondo soggetto, coinvolto nell’incidente e intervenuto volontariamente nel giudizio. Tale quantum era ridotto nel giudizio di appello, cui era ricorso una delle società di assicurazione, con condanna dei soggetti lesi alla ripetizione di quanto avevano indebitamente ricevuto in seguito alla sentenza sostitutiva.
I giudici della Suprema Corte erano chiamati a pronunciarsi in seguito al ricorso dei soggetti lesi nel sinistro, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione di corresponsabilità paritaria dei due conducenti.
Innanzitutto i giudici di Cassazione hanno stabilito che, poiché era stato richiesto il risarcimento dell’intero danno subito, il fatto che la parte avesse richiesto il risarcimento del danno cosiddetto esistenziale in sede di precisazione delle conclusioni, quindi senza contraddittorio, risultava essere del tutto irrilevante. Attestata l’esistenza di un danno alla vita di relazione dei soggetti, considerato come un bene giuridico di rilevanza costituzionale (nel caso in esame impossibilità di realizzazione sul piano sessuale, impossibilità di costituire un nucleo familiare, incapacità di continuare l’attività sportiva), i giudici di merito avevano errato nel non aver liquidato il danno integrale. La Cassazione rinviava la causa ai giudici della Corte territoriale in diversa composizione per un riesame della controversia.
Dalla sentenza in esame si desume che pur non essendo ammissibile, nel nostro ordinamento, l’autonoma categoria di “danno esistenziale”, quel che rileva, ai fini risarcitori, è che, ove si siano verificati pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi non siano stati già oggetto di apprezzamento e di liquidazione da parte del giudice del merito. Di conseguenza, il danno esistenziale, se provato, deve essere risarcito in modo distinto dalle altre categorie di danno non patrimoniale.
Sul tema del risarcimento del danno esistenziale ricordiamo le seguenti pronunce:
(Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile, Sentenza 11 ottobre 2013, n. 23147)