lunedì 23 luglio 2018

Lo sgombero dell’immobile pignorato (art. 560 c.p.c.)


Lo sgombero dell’immobile pignorato (art. 560 c.p.c.)

- CTP G.B.Frescura, da: "False attestazioni del credito bancario in Italia", 2018

Una rilevante modifica alle procedure esecutive è la riforma delle modalità di liberazione (rilascio) dell’immobile pignorato, prima del 2005 disciplinate solo dagli artt. 605 e seguenti del c.p.c, mentre non è più l’ufficiale giudiziario che si occupa di liberare materialmente l’immobile, ma (dal 3 agosto 2016 1) il custode, ovvero un ausiliario del giudice dell’esecuzione, che provvederà all’attuazione secondo le disposizioni del giudice.2

Due nuovi commi dell’art. 560 c.p.c. prevedono infatti che, anche prima della vendita forzata, il giudice dell’esecuzione con ordinanza, disponga la liberazione, se non autorizza il debitore ad abitare nell’immobile pignorato (comma 3);3 l’attuazione di questo provvedimento è demandata al custode “senza l’osservanza delle formalità dell’esecuzione per rilascio” (comma 4);4 l’ordinanza è impugnabile, ex art. 617 c.p.c. comma 2, con ricorso allo stesso giudice.5

Anche il nuovo procedimento di rilascio (introdotto nel 2005) è possibile solo in mancanza di titoli opponibili al creditore pignorante, poiché "la presenza di atti (e in particolare di locazioni) opponibili al creditore pignorante, comporta - ricorrendone la possibilità e previa autorizzazione del giudice - l'esercizio da parte del custode delle ordinarie azioni volte a liberare l'immobile, ovvero la vendita del bene col vincolo (o la locazione) opponibile al creditore e perciò anche all'acquirente".6

La nuova procedura ha suscitato molte e fondate, critiche per l’evidente violazione del diritto ad un giusto processo; quantomeno le disposizioni del giudice dell’ espropriazione immobiliare dovranno indicare il termine entro il quale il custode dovrà procedere alla liberazione dell’immobile e nel caso di scadenza, provvedere all’eventuale rinnovo con una nuova ordinanza, opponibile anch’essa ex art. 617 c.p.c.7



1 La norma precedente (art. 560 c.p.c., comma 3) stabiliva che “Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile.”; la procedura esecutiva per il rilascio dell’immobile era pertanto disciplinata dagli articoli da 605 a 611 c.p.c. prevedendo l’intervento dell’ufficiale giudiziario (vedi CONFALONIERI, Liberazione senza ufficiali giudiziari nelle esecuzioni immobiliari con nomina del custode, in www.altallex.com 16 maggio 2016.

2 Sulla responsabilità degli ausiliari del giudice vedi ultra il § 20.3.

3 Art. 560 c.p.c (Modo della custodia) comma 3 Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell'art. 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile.

4 Art. 560 c.p.c. comma 4 Il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice puo' avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68.

5 E’ evidente la scarsa efficacia dell’impugnazione di un atto esecutivo (su cui vedi ultra il § 45.1.1), visto che è lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento a decidere! Sulla nuova procedura vedi FARINA P., La deformalizzazione del rilascio dell’immobile pignorato in www.eclegal.it 4 ottobre 2016 e CARADONNA, Il d.l. n. 59 del 2016 e le novità in tema di custodia nell’espropriazione immobiliare, in www.giustiziainsieme.it 19 settembre 2016.

6 Così OLIVIERI, La liberazione dell'immobile pignorato, in Riv. Es. Forz., 2009, 4.

7 Cfr. SCARSELLI, Le ultime riforme al processo di esecuzione forzata di cui al d.l. 59/2016. Ovvero le banche dettano e il legislatore scrive in www.questionegiustizia.it 3 novembre 2016; OLIVIERI L'ordine di liberazione dell'immobile pignorato e la sua attuazione in www.ca.milano.giustizia.it.

La questione della legittimità costituzionale dell'esdebitamento

La questione della legittimità costituzionale dell'esdebitamento
- Avv. Silvio Orlandi


Il ddl 83/2015 ha introdotto l’art. 480 c.p.c. che prevede espressamente “ il precetto deve altresì contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo o di un professionista nominato dal Giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore ( ddl 27 giugno 2015 n 83 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2015 n 132 a norma dell’ art 23 comma 7 del medesimo provvedimento). Tali disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto – supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale serie generale n 192 del 20 agosto 2015”.
In forza di tale disposizione prescritta a pena di nullità insanabile dell’atto di precetto, l’intera esecuzione eventualmente promossa in difetto di tale avvertimento produce anche la nullità dell’intero processo esecutivo.
Appare dunque evidente come il Legislatore, prevedendo la più grave delle sanzioni processual-civilistiche, ritiene imprescindibile il diritto del debitore di avere informativa della opportunità concessa dalla legge 3 – 2012 ( legge sulla composizione della crisi da sovraindebitamento).
Dunque a partire dalla data del 20 agosto 2015 tutti i debitori devono ricevere il prescritto avvertimento la cui ovvia finalità è quella di consentire ai medesimi l’assunzione di eventuali azioni protettive dei loro beni e del loro patrimonio in generale, utilizzando gli strumenti apprestati dal Legislatore.
Ciò riguarda purtroppo solo ed esclusivamente tutte le azioni esecutive che prendono vita ed impulso ex novo a partire dal 20 agosto 2015.
Viceversa nulla risulta pensato dal Legislatore sul punto in relazione alle procedure esecutive già pendenti.
Si è così di fatto creata una duplice categoria di debitori: quelli ante 20 agosto 2015 che non hanno diritto alla necessaria informativa e quelli post che invece ne hanno diritto sotto pena di nullità esecutiva.
In conseguenza appare violato il precetto costituzionale di cui all’art 3 della Costituzione.
Atteso che in situazioni esattamente speculari si crea una evidente disparità di trattamento e di protezione tra i debitori ante 20 agosto 2015 e debitori post.
Occorre tenere in considerazione la rilevante circostanza che la legge 3/2012, rivoluzionaria per il nostro ordinamento, mira a proteggere l’individuo ed altri valori e beni oggetto di altrettanta garanzia costituzionale.
Il primo tra essi è certo il diritto alla casa ( diritto riconosciuto di rango costituzionale).
Ancor di più nella considerazione della “ casa familiare” ex art. 28 della Costituzione.
La legge 3/2012 mira altresì ad evitare la riduzione in schiavitù in conseguenza del sovraindebitamento, con ciò rappresentando una chiara evoluzione dell’art. 4 e 5 della Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo.
In considerazione di quanto sopra, appare di evidente rilevanza la necessità di vagliare il tema provvedendo, in forma di una lettura costituzionalmente orientata della norma, alla sospensione dei procedimenti esecutivi ogni qualvolta il debitore che non ha ricevuto l’avvertimento di cui all’art. 480 c.p.c., ne faccia istanza avendo dichiarato la volontà di proporre il piano di cui alla legge 3/2012.
Per quanto più sopra riferito appare necessario disporre la sospensione delle esecuzione.
Il debitore che subisce l’esecuzione iniziata ante agosto 2015 non può godere dell’avvertimento disposto dal legislatore nel contesto dell’atto di precetto, a pena di nullità.
La più grave delle sanzioni civilistiche (la nullità dell’atto e della successiva intera procedura esecutiva) voluta dal legislatore certifica la ferma voluntas del medesimo di affidare al debitore la proposizione dei vari piani previsti nella legge 3/2012.
Per le procedure esecutive in atto avrebbe dovuto essere disposta una opportuna norma di protezione per il debitore, vuoi disponendo una comunicazione, ad onere del precedente, di analogo avvertimento a quello contenuto nel precetto, vuoi disponendo una moratoria delle procedure in atto, con un termine sufficiente a consentire al debitore stesso di poter conoscere il beneficio della legge 3/2012 per poter proteggere quei beni fondamentali che la legge stessa vuole tutelare (casa, famiglia, dignità personale ecc….).
In assenza, fermi i dedotti profili di dubbio circa la illegittimità costituzionale di cui sopra, appare indispensabile formulare istanza di sospensione della esecuzione al Giudice della stessa.
L’ordinamento contiene norme di chiusura laddove si presentino fattispecie non previste o specificatamente normate.
Così l’art. 700 c.p.c., norma cosiddetta in bianco, che consente al Giudice l’adozione dei provvedimenti più opportuni.
Nell’ambito delle procedure esecutive, pur ritenendosi di possibile applicazione lo stesso art. 700 c.p.c., vi è però l’art. 624 c.p.c., che prevede i “gravi motivi”.
Questi possono riscontrarsi in più fattispecie, anche normate, ma anche laddove si debba provvedere in protezione dei diritti fondamentali, talvolta di rango costituzionale.
La volontà di procedere ed avvalersi di una delle opzioni di cui alla legge 3/2012 (vista la scelta del legislatore di prevedere che il mancato avvertimento al debitore comporti la nullità dell’intera procedura) manifestata dal debitore anche con la sola istanza di nomina dell’OCC deve godere della protezione della sospensione della esecuzione.
Il debitore deve avere il tempo ed essere posto in condizione di esercitare i diritti ex legge 3/2012.
Si consideri che la previsione dell’avvertimento fin dall’atto di precetto mira proprio a consentire al debitore di approntare, per tempo, i proprio piani di soluzione.
Per le procedure in corso ciò non è possibile e dunque, a fronte del deposito della domanda, sussistono i “gravi motivi”, che consentono la sospensione dell’esecuzione.
In ordine a quanto sopra già il Tribunale di Bolzano ha recentemente ritenuto di scorgere un’opportunità mediante sospensione della procedura esecutiva ritenendo “che il ricorso ex Lege n. 3/2012 pare avere, peraltro, solo una possibilità di successo se la vendita … dell’unico sostanziale cespite immobiliare del debitore non abbia luogo” e che “ per evitare che un successivo eventuale provvedimento di sospensione della procedura intervenga tra aggiudicazione e versamento del prezzo, pare necessario revocare allo stato, il tentativo di vendita…”(all. 4).
Ancor di più il Tribunale di Cremona con ordinanza del 07 aprile 2016 ha ritenuto del tutto assimilabile l’istanza di sovraindebitamento alla proposizione di domanda prenotativa di concordato e dunque applicabile l’art. 168 L:F. che prevede la declaratoria di improcedibilità delle azioni esecutive.
Tutto ciò premesso, il deitore puo' formulare regolare istanza di sospensione del presente processo oppure, in denegata ipotesi, il differimento della vendita del bene pignorato a data successiva.

Firenze, 23 July 2018 Avv. Silvio Orlandi