Cercherò
di essere meno "tecnico" possibile per farvi capire quali
siano le basi su cui contestare le palesi violazioni di legge cui ci
sottopone questo Esecutivo per mezzo di una consolidata prassi a
procedere per DL, esautorando di fatto le funzioni istituzionali (da
Costituzione) prettamente riconosciute al Parlamento, organo
legislatore, sotto il "mantello" dello stato d'emergenza.
Ferme
restando la manifesta sovrapproduzione normativa da parte governativa
(il tutto regolato dall'art.77 della Costituzione) con un abuso
evidente di atti come i decreti legge che necessiterebbero
l'effettiva "necessità e urgenza" negli ambiti in cui si
interviene (si è mai visto, come nel caso del DL 127/2021, un
decreto legge licenziato a settembre i cui effetti siano postdatati a
metà del mese successivo: la necessità e urgenza dove
risiederebbero?...) e altre questioni tecniche che qui ometto per
praticità ma che portano tutte all'esautoramento del ruolo
parlamentare, come detto sopra, nel caso specifico va chiarito che a
livello di gerarchia delle fonti sono contemplati anche criteri
gerarchici riguardanti i livelli di produzione. Chi fa cosa, in
parole poverissime.
Schematicamente:
- Legge
ordinaria: atto del Parlamento;
- Decreto
Legislativo: atto del Governo successivo a legge delega (fiducia) del
Parlamento;
- Decreto
Legge: atto del Governo privo della fiducia parlamentare, in attesa
di legge di conversione.
Altrimenti
detto, il DL risulta inferiore, come fonte, al Decreto Legislativo
(parliamo ad esempio del Codice della Protezione Civile, per
intenderci...).
Almeno
fintantoche' non venga convertito dalle Camere, le quali - purtroppo
- sono ormai "popolate" da deputati e senatori che agiscono
meccanicamente, quasi con riflesso pavloviano e pronti a votare la
qualsiasi, NON ESERCITANDO di fatto le funzioni tipiche del vero
organo legislatore.
A
partire dal 1998, inoltre, sul sito della Camera dei Deputati (con
cadenza annuale) viene pubblicato il "Rapporto sullo stato della
Legislazione" che analizza le dinamiche di interrelazione tra i
diversi livelli di produzione normativa (legislazione parlamentare,
legislazione governativa, normativa comunitaria). Se parliamo di
produzione normativa dell'Esecutivo va anche ricordato che la
responsabilità richiamata dalla Costituzione è triplice: penale (i
ministri rispondono degli eventuali reati commessi e legati
all'emanazione dei DL); civile (gli stessi ministri rispondono
solidalmente per eventuali danni provocati a terzi);
amministrativo-contabile (danno erariale).
Richiamando
ancora l'art.77 della Costituzione: " (...) Il Governo non può,
senza delegazione delle Camere [cfr. art. 76], emanare decreti che
abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di
necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua
responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il
giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche
se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque
giorni [cfr. artt. 61 c. 2, 62 c. 2]....". Cioè a dire, i DL
NON HANNO valore di legge ordinaria.
Nel
nostro caso, e parliamo degli interventi avvenuti "a spese"
del Dlgs 01/2018 (ovvero il Codice della Protezione Civile) a seguito
delle ripetute proroghe dello stato d'emergenza "nazionale"
(?) cui abbiamo assistito nei mesi di aprile, luglio e poi ancora
dicembre (ma il riferimento specifico è alle ultime due, approvate
con DL anzichè ricorrere a delibere del CdM poi da pubblicare in GU:
cosa mai avvenuta!) è bene notare che in realtà lo stato
d'emergenza stesso è in realtà terminato il 31/07 scorso e che la
successiva proroga è stata fatta dichiarando EX NOVO una emergenza
non prevista dalla Legge. Senza l'apposita delibera del Consiglio dei
Ministri, come previsto dal Codice della PC (dichiarazione e
successive proroghe vanno fatte con il medesimo tipo di atto).
Un
dl, SOLO SE CONVERTITO, puo' dunque rispondere a termini di legge ed
apportare modifiche ad una norma ordinaria già esistente (dunque già
approvata in sede parlamentare). Nel caso in esame, perciò, ben si
profila il fatto che anche ove convertissero il DL 221/2021 prima del
31/12/2022 ciò si verificherebbe pur sempre DOPO la scadenza del
31/12/2021 (prorogata per intenderci a suo tempo con DL).
In
altre parole, l'emergenza è FINITA.
E
ancora: per quanto tempo ancora i giudici della Corte Costituzionale
concederanno
l'avallo ad un Esecutivo che oltre ad esondare in fatto di produzione
giuridica (ben aldilà di quanto la Costituzione stessa
consentirebbe) continua a prorogare (meglio, autoprorogare) "da
par suo" uno stato d'emergenza ormai presente solo nel numero
dei tamponi che, in forte crescita a causa del test cui sono ora
sottoposti i "vaccinati" (senza la necessaria prescrizione medica limitativa, come invece dettato da AIFA), non pare voler rallentare la propria folle
corsa?