Decreto del Ministero del Tesoro 13 ottobre 1995, n. 561
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1995/12/29/095G0598/sg;jsessionid=z3s1KDCGGkCB1FFz2XpiuQ__.ntc-as2-guri2a
Estratto:
Articolo 2 : Categorie di documenti attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale e alle relazioni internazionali
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione alla esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale, nonchè
l’esercizio della sovranità nazionale, la continuità e la correttezza delle relazioni internazionali,
sono sottratte all’accesso le seguenti categorie di
documenti:
a) atti relativi alle iniziative di finanziamento, previsione e controllo di bilancio e spesa, attinenti a programmi connessi alle esigenze di difesa e relativi all’attività di approvvigionamento, acquisizione, dislocazione di beni immobili e mobili, gestione tecnico-operativa e manutenzione di mezzi, armi, munizioni, esplosivi, materiali e procedure classificati, nonchè accordi intergovernativi di sicurezza e difesa comune;
b) atti, studi, relazioni e proposte relativi alle iniziative di finanziamento, previsione e controllo di bilancio, riguardanti situazioni di emergenza in materia di difesa e protezione civile;
c)
atti, studi, analisi, proposte e relazioni che riguardano la posizione italiana nell’ambito di accordi internazionali sulla politica monetaria e sulla politica creditizia e finanziaria;
d) atti preparatori del Consiglio della Comunità europea;
e) atti preparatori dei negoziati della Comunità europea, nonchè degli accordi multilaterali di ristrutturazione del debito estero;
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Articolo 3 : Categorie di documenti attinenti alla determinazione ed attuazione della politica monetaria valutaria
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 5, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione alla esigenza di salvaguardare la riservatezza dei processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria, sono sottratte all’accesso le seguenti categorie di documenti, quando dalla loro divulgazione o conoscenza possa derivare effettivo e concreto pregiudizio alla tutela dei processi stessi:
a) atti relativi a studi, indagini, analisi, relazioni, proposte, programmi, elaborazioni e comunicazioni sui flussi finanziari di entrata e di spesa, sulle previsioni del fabbisogno dello Stato, sulla evoluzione, la consistenza, la gestione, il risanamento del debito pubblico e provvedimenti per il contenimento ed il risanamento della spesa e del deficit pubblico, sulla struttura e sull’andamento dei mercati finanziari e valutari nonchè sulla politica fiscale e di spesa pubblica;
b) elaborazioni, simulazioni e previsioni concernenti misure di contenimento della spesa per interessi e, in generale, del fabbisogno del settore statale e di quello pubblico allargato;
c) atti, anche preparatori, relativi alla emissione o ad altre determinazioni in materia di titoli di Stato e di autorizzazione all’emissione di prestiti in eurolire;
d) atti relativi agli interventi dell’Amministrazione in campo monetario e valutario, se connessi ai procedimenti di cui alla successiva lettera e);
e) atti di programmazione e di iniziativa dell’attività di vigilanza e di ispezione, nonchè verbali, atti e relazioni dei servizi ispettivi ed atti sanzionatori, quando possa derivarne pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria.
Note all’art. 3
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