La importantissima sent. Cass 350/2013 suscita una vergognosa (emblematica) ‘insurrezione’ dei giudici di merito e dei CTU perché colpisce le banche stabilendo che (ovviamente) c’è usura nei mutui sol che, computando il tasso di mora, l’usura vi sia al momento del contratto.
Avv. Alfonso Luigi Marra
La Cassazione, con la sentenza n. 350/2013 – che è tanto fondata quanto ovvia, perché non fa altro che riprendere l’art. 1815 del cc – ha statuito che «si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori».
Recita infatti l’art. 1815, co 2, del cc: «Se sono convenuti interessi usurari (Cod. Pen. 644 e seguenti), la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale».
Sentenza innovativa solo nel senso che la giurisprudenza di ogni grado era prima così piegata agli interessi delle banche da aver ‘rimosso’ il fastidioso 1815 cc.
Sennonché – udite udite – in un loro convegno, i CTU (che nelle cause banche servono solo ad aggravare i costi, perché non si vede perché i giudici non debbano controllare i conteggi degli avvocati, anziché quelli dei CTU), sono insorti all’unisono contro la Cassazione facendosi forti di alcune sentenze di giudici di merito così addolorati dal fatto che la Cassazione si è finalmente pronunziata contro le banche, da avere incredibilmente ‘tuonato’ contro la fondatissima 350/2013 definendola ‘creativa’, laddove la verità è che è incredibile che continuino, persino contro gli articoli del codice civile, ad essere così apertamente favorevoli alle banche.
Un’insurrezione giudiziaria a favore delle banche che lascia di stucco, e che costituisce un evento mai visto in 41 anni di professione.