Curia Vista - Atti parlamentari
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http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=2012330512.3305 – Interpellanza
Creazione di denaro in Svizzera (1)
- Depositato da
- Data del deposito
- 16.03.2012
- Depositato in
- Consiglio nazionale
- Stato delle deliberazioni
- Liquidato
Testo depositato
In ragione della crisi dell'euro e dell'indebitamento, invito il Consiglio federale a esprimere un parere in merito al processo di creazione di denaro in Svizzera. Le teorie macroeconomiche concordano nel sostenere che la parte preponderante della massa monetaria M1 non è creata dalla Banca nazionale svizzera (BNS) bensì dalle banche d'affari per mezzo di estensioni del bilancio. Il metodo della creazione di denaro contabile è confermato anche dalla BNS, che nella sua pubblicazione "Die Nationalbank und das liebe Geld" (pag. 19) sostiene che, concedendo crediti, le banche creano nuovo denaro.Sulla scorta di queste considerazioni, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Conformemente alla legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP) sono mezzi legali di pagamento esclusivamente le monete, i biglietti di banca e i depositi a vista presso la BNS. Su quale base legale si fonda la prassi corrente (seguita anche dalle autorità), secondo cui i depositi a vista presso le banche sono considerati alla stregua di mezzi legali di pagamento, sebbene costituiscano soltanto crediti che le banche saranno disposte a onorare o meno in funzione della loro solvibilità?
2. Come si concilia la creazione di denaro privata, non contante da parte delle banche con il principio formulato nell'articolo 99 della Costituzione secondo cui il settore monetario compete alla Confederazione?
3. Come osserva il Consiglio federale nel messaggio del 26 maggio 1999 sulla LUMP, "Gli averi depositati presso una grande banca, cantonale o regionale, o addirittura presso un istituto di carte di credito sono del tutto diversi da quelli in deposito presso la BNS, unica istituzione del Paese ... autorizzata a creare moneta autonomamente." Lo Stato non potrebbe dunque "... dichiarare mezzo legale di pagamento la moneta scritturale ..." (FF 1999 6215). In considerazione della parità di trattamento di fatto tra denaro contabile delle banche e mezzi legali di pagamento, come valuta il Consiglio federale la necessità di precisare questa distinzione a livello di legge? La maggioranza della popolazione continua infatti a credere che i mezzi di pagamento espressi in franchi svizzeri siano messi in circolazione esclusivamente dalla BNS e garantiti da quest'ultima.
4. Come giustifica il Consiglio federale il diritto speciale delle banche private di creare denaro, senza un capitale di copertura integrale, operando estensioni di bilancio per mezzo di crediti, mentre un privato può concedere un prestito a terzi soltanto se dispone dell'importo necessario su un conto?
Risposta del Consiglio federale del 25.04.2012
1. Non vi è parità di trattamento tra mezzi legali e mezzi effettivi di pagamento. I mezzi legali di pagamento sono enumerati esaustivamente all'articolo 2 della legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP). A causa delle differenze di solvibilità tra gli istituti che gestiscono i conti, gli averi presso le banche non possiedono le caratteristiche di standardizzazione e fungibilità tipiche della moneta scritturale detenuta dalla banca centrale.Contrariamente ai mezzi legali di pagamento, l'obbligo di accettare moneta scritturale delle banche sussiste soltanto se per contratto è stato concordato il pagamento in moneta scritturale, se si impone alla luce delle circostanze (usi commerciali) o se è previsto da particolari norme legali.
2. Il monopolio della Confederazione sul diritto di battere moneta ed emettere banconote (art. 99 cpv. 1 della Costituzione) comporta diverse facoltà, tra cui quella di determinare l'unità monetaria e di designare i mezzi legali di pagamento. L'articolo 2 LUMP dispone che i mezzi legali di pagamento sono le monete emesse dalla Confederazione, i biglietti di banca emessi dalla Banca nazionale svizzera (BNS) e i depositi a vista in franchi presso la BNS. La definizione costituzionale di moneta non comprende la moneta scritturale delle banche, la quale, contrariamente ai depositi presso la BNS, è soggetta a rischio di insolvenza. La Costituzione lascia al mercato il compito di sviluppare surrogati della moneta contante. La Confederazione ha comunque la possibilità, nel quadro della sua competenza a legiferare, di intervenire per contrastare gli sviluppi che potrebbero compromettere il controllo del processo di creazione di denaro da parte della BNS o minare in altro modo la fiducia nella moneta statale. Il legislatore ha limitato le possibilità che si offrono alle banche di creare moneta scritturale con l'adozione delle disposizioni in materia di riserve minime e delle prescrizioni in materia di mezzi propri e di liquidità contemplate nella legge sulle banche.
3. Si rimanda alle risposte fornite ai punti 1 e 2. L'articolo 2 LUMP stabilisce inequivocabilmente quali sono i mezzi legali di pagamento. Come emerso dalle discussioni sulla garanzia dei depositi sorte in seguito alla crisi finanziaria, l'opinione pubblica è consapevole che gli averi bancari in franchi non sono garantiti dalla BNS.
4. Secondo il concetto costituzionale di economia privata, spetta al mercato sviluppare eventuali surrogati della moneta contante. Accettando gli averi dei clienti e accordando crediti le banche adempiono alla loro funzione, centrale e importante per l'economia nazionale, quali mediatrici tra risparmiatori e beneficiari di crediti. In virtù della propria competenza a legiferare, la Confederazione ha la possibilità di limitare e regolamentare le possibilità che si offrono alle banche di creare moneta (cfr. punto 2). Il legislatore ha emanato in tal senso diverse prescrizioni dettagliate (p. es. sui mezzi propri, sulla liquidità e sulle riserve minime).
Documenti
Cronologia / verbali
Data | Consiglio | |
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15.06.2012 | CN | La discussione è differita. |
21.03.2014 | Tolto dal ruolo poiché pendente da più di due anni. |