lunedì 10 marzo 2014

Il M5S cancellerà il Fiscal Compact

Il Fiscal Compact ammazza l'Italia

http://www.beppegrillo.it/2014/03/il_fiscal_compact_ammazza_litalia.html
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Le cose importanti in Italia le decidono quattro gatti nelle loro segrete stanze senza coinvolgere i cittadini. Il 19 luglio 2012 con il governo di Rigor Montis, presidente del Consiglio non eletto da nessuno, fu approvata la condanna a morte del nostro Paese detta "Fiscal Compact". La solita parola inglese che dà spessore intellettuale a chi la usa e che non fa capire di che si tratta. Con il Fiscal Compact il nostro (?) Paese si è impegnato ad assestare il rapporto debito/Pil al 60% in linea con gli accordi di Maastricht del 1992. Allora l'Italia, che viaggiava al disopra del 100% di debito/Pil, fu esentata insieme al Belgio pur sapendo che l'obiettivo 60% era irrealizzabile. Nel 1992 era necessario che l'Italia entrasse nella UE e che in seguito adottasse l'euro. Ora la UE non può più fare sconti e il motivo è il nostro debito pubblico. In questi anni gli Stati europei hanno accumulato fino a 1.000 miliardi di titoli italiani, ora in discesa perché ricomprati dall'estero in quantità enormi dalle nostre banche con il meccanismo dell'LTRO, in cui prestiamo i soldi alla BCE che li presta alle banche italiane per ricomprare il nostro debito. Geni, si riportano la spazzatura a casa con i soldi dello Stato. A fine 2013 il rapporto debito/Pil ha raggiunto il 132,6%, il più alto dal 1990. Il rapporto ha un andamento quasi esponenziale, nel 2012 era del 127%. Il nostro debito pubblico marcia ad aumenti di 100/120 miliardi in più all'anno e ha superato i 2.100 miliardi e il Pil è caduto di nove punti dal 2008. Debito in salita verticale, discesa del Pil e aumento costante degli interessi sul debito. In questa situazione il Fiscal Compact, che taglierebbe la spesa pubblica dai 40 ai 50 miliardi all'anno per vent'anni in mancanza di una fortissima crescita, del tutto impossibile, è irrealistico. Consegnerebbe l'Italia alla miseria con tagli neppure immaginabili alla spesa sociale, dalla scuola alla sanità, e ucciderebbe ogni possibilità di ripresa. Il Fiscal Compact lo ha firmato il signor Rigor Montis e lo ha ratificato il parlamento delle larghe intese che lo ha sostenuto. Il Fiscal Compact lo paghino Berlusconi, il pdexmenoelle, Napolitano e Monti se vogliono. Il M5S lo cancellerà.

domenica 9 marzo 2014

Parmalat, Giovanni Tanzi muore

CRONACHE
Ieri la conferma della Cassazione: 10 anni e due mesi di reclusione
Non ha fatto in tempo a sentire la sentenza definitiva della Cassazione che lo condannava a 10 anni e 2 mesi, con un piccolo sconto di quattro mesi rispetto al pronunciamento della Corte d’Appello di Bologna. Mentre a Roma si chiudeva infatti la vicenda giudiziaria del filone principale del crac Parmalat, Giovanni Tanzi moriva a Parma. Avrebbe compiuto nei prossimi giorni 71 anni. 

Giovanni, meglio conosciuto come Gianni, era da sempre il braccio destro di Calisto, ruolo che ha pesato e non poco sulla sua vicenda giudiziaria. Vicepresidente della Parmalat, era stato al fianco del fratello sin dai primi passi e con lui, a parere dei giudici, ne aveva condiviso anche le scelte finanziarie che poi portarono al crac da 14 miliardi di euro con 38mila risparmiatori truffati. Laureato in biologia, in azienda si era occupato del delicato settore degli acquisti delle materie prime, ovvero la scelta del latte, dei concentrati di frutta ma anche di tutto il packaging. E alla fine, oltre a rivestire il ruolo di numero due del colosso lattiero-caseario parmense, era entrato praticamente in tutti i cda della galassia Parmalat, dalla società forziere Coloniale ad Eurolat, Lactis, Panna Elena-Cpc, Italcheese, Fromagere d’Athis, sino alla Giglio. 

Arrestato il 17 febbraio del 2004, Giovanni Tanzi rimase in una cella del carcere di via Burla a Parma solo poche ore, lo stretto necessario perché il giudice gli concedesse gli arresti domiciliari per problemi di salute. Sofferente da sempre di problemi di cuore, il suo stato fisico ha inciso e non poco sul suo iter giudiziario e ieri è arrivata la morte per un nuovo attacco cardiaco. La notizia è stata resa nota solo oggi, dopo che la famiglia ha informato in ospedale Calisto Tanzi, di cinque anni più anziano del fratello scomparso. I funerali si celebreranno martedì alle 10.30 nella chiesa del Sacro Cuore, la parrocchia dove solitamente si recava al completo ogni domenica tutta la famiglia Tanzi. 

Truffati dai banchieri da 300 anni !

sabato 8 marzo 2014

La Pirlamide del Potere

La piramide del Potere

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Una piramide. Al vertice banche e istituti finanziari presenti nell'azionariato di 43.000 multinazionali, di queste 1.318 aziende hanno più partecipazioni incrociate: l'azienda A può possedere quote dell'azienda B che a sua volta è azionista dell'azienda A, formando una ragnatela inestricabile di interessi. Questo è il vero potere. Un potere mondiale che spesso nomina i suoi rappresentanti nei governi, negli organismi di controllo internazionali e nelle banche centrali. E' un grande club che finanzia i partiti e modella per i suoi fini lo scenario economico globale. Il nucleo centrale della rete delle 43.000 multinazionali è formato dalle 1.318 aziende con partecipazioni incrociate, il 40% di queste è controllato da 147 società che si trovano al vertice della piramide del potere globale(*). Secondo l'economista Glattfelder "Meno dell'1% delle multinazionali guida il 40% del totale". L'un per cento di queste multinazionali sono per la maggior parte banche. Affermare che le banche governano il mondo e che, tra loro, vi sono accordi non scritti che influenzano le vite delle Nazioni è forse un'affermazione un po' forte, ma certo è molto plausibile. Chi le controlla? I loro nominati sono a capo dei governi?
L'elenco delle prime 30 multinazionali della piramide (*):

1. Barclays (**)
2. Capital Group Companies Inc
3. Fmr Corportation
4. Axa
5. State Street Corporation
6. Jp Morgan Chase & co. (**)
7. Legal & General Group Plc
8. Vanguard Group Inv
9. Ubs Ag
10. Merrill Lynch (**)
11. Wellington Management Co Llp
12. Deutsche Bank Ag (**)
13. Franklin Resources Inc
14. Credit Suisse Group (**)
15. Walton Enterprise Llc
16. Bank of New York Mellon Corp
17. Natixis
18. Goldman Sachs Group Inc (**)
19. T. Rowe Price Group Inc
20. Legg Mason Inc
21. Morgan Stanley (**)
22. Mitsubishi Ufj Financial Group
23. Northern Trust Corporation
24. Société Générale (**)
25. Bank of America Corporation
26. Lloyds TSB Group Plc
27. Invesco Plc
28. Allianz Se
29. Tiaa
30. Old Mutual Public Limited Company

(*) Dati tratti del libro "I padroni del mondo" di Luca Ciarrocca e dalla base dati Orbis dell'Ocse
(**) Nota di questo blog: Riceve linee di credito dalla Banca d'Italia per comprare i titoli di stato. Vedi: http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/elenco_specialisti/Elenco_Specialisti_in_titoli_di_Strato_-_Dal_8_aprile_2013.pdf

venerdì 7 marzo 2014

Confedercontribuenti: domani 8 Marzo giornata di lotta

Confedercontribuenti: domani 08 Marzo giornata di lotta in Abruzzo contro Banche ed Equitalia

"Tutela da banche ed Equitalia e danno da debito ingiusto e patologie": e' questo il tema del convegno organizzato da Confedercontribuenti e che si terra' l'8 marzo, dalle ore 10 ad Avezzano, presso l'auditorium del Centro servizi culturali. Sara' l'occasione per presentare l'associazione di tutela dei consumatori e delle imprese e per illustrare le ultime azioni intraprese. Moderatore dell'incontro sara' l'avvocato Gabriele Catarinacci, del Foro di Avezzano, che si occupera' della presentazione e di una breve introduzione degli argomenti trattati, con brevi accenni sulle criticita' bancarie e metodi di risoluzione. Ad aprire i lavori Mariagrazia Piccinini, responsabile della regione Abruzzo di Confedercontribuenti, che presentera' l'associazione e parlera' dei suoi obiettivi facendo una breve presentazione dei casi piu' importanti trattati. Inoltre presentera' la sede di Avezzano. Interverranno, poi, Giuseppe Alonzi, un cittadino che raccontera' la sua personale esperienza e il conseguente disagio; Giuseppe Tosoni, responsabile regione Marche di Confedercontribuenti, che fara' un'illustrazione delle cosiddette "Criticita' bancarie e metodi di risoluzione e di gestione del debito"; Salvatore Spampinato, Responsabile regionale per la Lombardia di Confedercontribuenti, che si soffermera' su"Equitalia e contenzioso fiscale"; Antonio Vento, docente dell'Universita' "La Sapienza" di Roma, criminologo, psichiatra, e presidente nazionale dell'Osservatorio Mobbing: il professore illustrera' le patologie collegate a criticita' bancarie, l'Avv. Giuseppe Baldassarre, responsabile nazionale Utenti Bancari di Confedercontribuenti che si soffermerà sulle evoluzioni giurisprudenziali e il Dott. Luca Silvestrone Vice coordinatore nazionale del settore imprese di Confedercontribuenti. Trarra' le conclusioni e chiudera' l'incontro Carmelo Finocchiaro, presidente nazionale di Confedercontribuenti.

Bankitalia deve restituire il signoraggio sulle banconote

Debiti Bankitalia:

il Signoraggio sulle banconote

di Marco Saba

Secondo il bollettino BCE di gennaio 2014, ci sono banconote in euro per 1,169.3 miliardi (1). La Banca d'Italia possiede il (capital key) del 12,31%(2). Quindi l'Italia avanza dalla Banca d'Italia un signoraggio sulle banconote pari a 143.9 miliardi. Questo è solo uno dei debiti trasferiti ai nuovi proprietari privati della Banca d'Italia ed ignorato da tutti i media.

Note:

1) https://stats.ecb.europa.eu/stats/download/bkn_notes_val/bkn_notes_val/bkn_notes_val.pdf

2) http://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/capital/html/index.en.html

giovedì 6 marzo 2014

Il denaro dal nulla

Il denaro dal nulla

http://www.beppegrillo.it/2014/03/il_denaro_dal_nulla.html
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Il primo libro dello scrittore di fantascienza James Ballard fu "Il vento dal nulla". Un vento sempre più forte soffia ovunque e la sua intensità aumenta giorno dopo giorno. La sua origine è sconosciuta e il vento cessa soltanto quando l'ultimo edificio sulla Terra viene distrutto. Questo vento è oggi il denaro, il denaro dal nulla, che sta infettando le economie e gli Stati che ne vengono travolti. Il denaro è creato dalle banche con il meccanismo della riserva frazionaria. Quando la banca concede un prestito ha una riserva che lo garantisce, ma non del tutto. Supponiamo che la banca abbia nei suoi depositi 1.000 euro e che la riserva obbligatoria per un prestito corrisponda al 10% della somma prestata. La banca potrà quindi prestare fino a 10.000 euro nonostante disponga solo di 1.000 euro.(NDR: Nell'area euro, fino a 50 volte con riserva al 2%). Ha creato 9.000 euro dal nulla. Se tutti i clienti di un qualunque istituto bancario decidessero di prelevare le somme depositate scoprirebbero che non esistono e la banca fallirebbe. Il denaro in circolazione non ha più niente a che fare con la realtà. Si stima che il debito totale del mondo ammonti a 200 trilioni di dollari, mentre la produzione mondiale annua, il PIL, è di 70 trilioni, circa un terzo. Una bolla enorme che prima o poi è destinata ad esplodere. Per uscirne si potrebbe sostituire il denaro creato dalle banche con denaro stampato dagli Stati (NdR: facendosi prima restituire il maltolto) e con l'obbligo di prestiti interamente coperti da capitali. Per ora siamo seduti sopra a un uragano i cui effetti sono di una dimensione che sfugge alla mente umana. L'economista e premio Nobel Maurice Allais disse "L'attuale creazione di denaro dal nulla, operata dal sistema bancario, è identica alla creazione di moneta da parte dei falsari. La sola differenza è che sono diversi coloro che ne traggono profitto". (NdR: Allais dimentica di aggiungere che le banche - oltre al lavoro del falsario - sottraggono il guadagno dagli utili mettendolo al passivo nel bilancio) Il denaro dal nulla potrebbe terminare con la distruzione delle Nazioni. Come il vento, e poi cessare di colpo
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Cause di nullità della cartella di pagamento

Scritto il: 27/02/14

È nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione “omesso o carente versamento dell’imposta”

Nota a Corte di Cassazione, Ordinanza 3 settembre 2013, n. 20211

http://www.filodiritto.com/e-nulla-la-cartella-di-pagamento-recante-la-sola-indicazione-omesso-o-carente-versamento-dellimposta/#.UxSJRvl5On8?utm_source=Filodiritto&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+452


SOMMARIO: 1. La decisione  2. Precedenti giurisprudenziali in materia di motivazione della cartella di pagamento
1. La decisione
Nella Ordinanza n. 20211 del 3 settembre 2013 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della motivazione della cartella di pagamento.
Occorre rilevare che dalla ordinanza non si comprende la fattispecie concreta dalla quale trae origine la cartella, ad esempio se discendente da una liquidazione ex articolo 36-bisdel Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 o da un controllo formale ex articolo 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973.
Soprattutto, non si comprende la norma giuridica di cui si è avvalsa l’Agenzia delle Entrate per procedere alla iscrizione a ruolo e alla conseguente emissione della cartella di pagamento concernente l’IRPEF.
Tuttavia, dall’inciso “omessi o carenti versamenti” si può desumere che si tratta di attività liquidatoria posta in essere dall’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, non si evince quali siano stati i motivi sui quali l’Agenzia delle Entrate ha impostato il proprio ricorso per Cassazione.
Ciò detto, nella fattispecie, la Corte, udita la relazione del Consigliere relatore, rigetta in camera di consiglio il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate “in quanto la sentenza di merito contiene l’accertamento in fatto relativo alla carenza di qualunque motivazione o spiegazione della cartella esattoriale, accertamento che doveva se mai essere contestato con il mezzo revocatorio”.
Infatti, precisano i giudici, “l’affermazione del giudice di merito secondo cui la cartella non contiene ulteriori dati idonei a sorreggere le ragioni della Amministrazione poteva se mai essere contestata con il mezzo revocatorio”
Da qui la conclusione che “l’indicazione di un ‘omesso o carente versamento’ non costituisce adeguata motivazione di una pretesa fiscale”.
La Corte di Cassazione sostiene dunque che il giudice d’appello, in presenza della sola dicitura “omessi o carenti versamenti”, ha accertato in fatto la “carenza di qualunque motivazione o spiegazione della cartella esattoriale”.
Alla luce di ciò, l’Agenzia delle Entrate, soccombente in appello, avrebbe dovuto contestare quell’accertamento in fatto non già attraverso ricorso per Cassazione bensì attraverso il rimedio della revocazione disciplinato dall’articolo 64 del Decreto Legislativo n. 546/1992 e dall’articolo 395 del Codice di Procedura Civile.
La Corte, tuttavia, non specifica quale motivo di revocazione avrebbe potuto essere addotto dall’Amministrazione finanziaria. In relazione alla fattispecie decisa dalla ordinanza in commento, si ritiene che la revocazione poteva essere chiesta sulla base del n. 4 dell’articolo 395, primo comma, che ammette la revocazione della sentenza d’appello “se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta la inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.
2. Precedenti  giurisprudenziali in materia di motivazione della cartella di pagamento
Tra i precedenti della Suprema Corte degna di rilievo è Cassazione n. 26330 del 16 dicembre 2009, la quale ha affermato che è priva di motivazione una cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione ex articolo 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 “sul presupposto che nella cartella non c’è alcuna precisazione circa il mancato riconoscimento del credito di imposta a L. 9.572.000”.
Nella fattispecie, l’Agenzia delle Entrate aveva precisato le ragioni della iscrizione solo in grado di appello. Tale modus operandi, precisa la Corte, non può sanare la carenza di motivazione della cartella, in quanto il contribuente deve essere messo in grado di conoscere le ragioni della pretesa fiscale sin dalla notifica della cartella di pagamento.
Nello stesso senso, Cassazione n. 22500 del 10 dicembre 2012, la quale ha evidenziato come nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa all’esito di una liquidazione effettuata ai sensi dell’articolo 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 essa rappresenta il primo ed unico atto attraverso il quale il contribuente viene informato della pretesa fiscale. Se così è, è indispensabile che la cartella contenga tutti gli elementi al fine di rendere edotto il contribuente delle ragioni della pretesa.
Per quanto concerne la giurisprudenza di merito, si segnala Commissione Tributaria Provinciale di Lecce n. 512/1/11 che così si è espressa: “questa Commissione ravvisa nella opposta cartella di pagamento una totale assenza di causale del recupero dell’imposta, non certo ravvisabile nella semplice dicitura ‘omessi o carenti versamenti’, senza alcuna specificazione a che titolo il richiesto importo era dovuto”.
Da segnalare, con particolare riferimento alla rappresentazione del calcolo degli interessi,Cassazione n. 4516 del 21 marzo 2012. Con la predetta pronuncia, la Corte ha confermato la decisione emessa dalla Commissione tributaria regionale, annullando la cartella di pagamento in quanto “nella cartella viene riportata solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza essere indicato come si è arrivati a tale calcolo, non specificando le singole aliquote prese a base delle varie annualità che nella fattispecie, vale sottolinearlo, essendo l’accertamento riferito all’anno d’imposta 1983, sono più di 23 anni calcolati”.
Da qui gli ermellini hanno concluso che “l’operato dell’ufficio era ricostruibile attraverso difficili indagini dovute anche alla vetustà della questione che non competevano al contribuente che vedeva, così, violato il suo diritto di difesa”.
Altre sentenze della Cassazione si pongono in senso più restrittivo. In particolare, Corte di Cassazione 7 giugno 2013,  n. 14376, esclude un particolare onere di motivazione per la cartella che chieda il pagamento delle imposte come dichiarate dal contribuente e non si risolva in una rettifica dei risultati della dichiarazione stessa.
Ancora, Cassazione n. 10033 del 6 maggio 2011, ha affermato che la cartella di pagamento, nell’ipotesi di liquidazione dell’imposta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, articolo 36 bis, costituisce l’atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere motivata. Tuttavia, nel caso di mera liquidazione dell’imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, nonché qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi assolto dall’Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima.
Infine, secondo Cassazione n. 7401 del 31 marzo 2011, il difetto di motivazione della cartella esattoriale non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione, per averli puntualmente contestati, e abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell’atto abbia determinato al suo diritto di difesa.
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Pubblicato su filodiritto il 27/02/14 in Articoli Filodiritto Diritto tributario In Evidenza - Articoli Materie