venerdì 3 agosto 2018
mercoledì 1 agosto 2018
La NATO, braccio armato del terrorismo bancario internazionale
La NATO, braccio armato del terrorismo bancario internazionale

"Forse è interessante notare il fatto che ci sia stato un legame tra lo SHAEF (Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force - Quartier generale Supremo delle Forze di Spedizione Alleate) a Parigi e un collegamento diretto con la centrale del sistema bancario degli Stati Uniti, la Federal Reserve. La persona di Edward M.M. Warburg, capo dell'Ufficio SHAEF per gli sfollati, era un parente del Warburg. che era presidente della U. S. Federal Reserve Bank. La trasformazione dello SHAEF nella NATO è uno studio sul potere finanziario che si muove dietro il velo degli eserciti. Inoltre, un parente personale di Paul Warburg, membro fondatore della banca centrale della Fed degli Stati Uniti, era Edward Warburg (suo fratello). Era anche co-presidente di JOINT, American Jewish Joint Distribution Comittee (1939-1966). Questo è lo stesso JOINT riportato da Kay Griggs come controllore della politica corrente del Pentagono degli Stati Uniti. Il concetto nazista di interesse nazionale preservato, in cui il commercio internazionale era regolato da accordi di compensazione tra le parti, deve essere stato terrificante per la visione Warburg-SHAEF della borsa valori come sistema di controllo del mondo futuro. L'oscura élite del commercio globale e della finanza borsistica senza dubbio si vede continuamente a grande rischio da tali idee come quella del socialismo nazionale. Giudicano il mondo solo in base al proprio interesse personale. Il recente bombardamento terroristico nei Balcani e l'eliminazione della nazione Jugoslavia era senza dubbio legato ad un certo rischio percepito dalla borsa valori internazionale dell'élite. Quel paese era sulla buona strada per un Sistema economico nazionalsocialista fino a quando la sua banca centrale non è stata costretta a cessare di concedere prestiti alle province iugoslave a causa delle pressioni internazionali." (!)
Tratto da:
The American Caliphate of BIZWOG: The Final World Order
"Forse è interessante notare il fatto che ci sia stato un legame tra lo SHAEF (Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force - Quartier generale Supremo delle Forze di Spedizione Alleate) a Parigi e un collegamento diretto con la centrale del sistema bancario degli Stati Uniti, la Federal Reserve. La persona di Edward M.M. Warburg, capo dell'Ufficio SHAEF per gli sfollati, era un parente del Warburg. che era presidente della U. S. Federal Reserve Bank. La trasformazione dello SHAEF nella NATO è uno studio sul potere finanziario che si muove dietro il velo degli eserciti. Inoltre, un parente personale di Paul Warburg, membro fondatore della banca centrale della Fed degli Stati Uniti, era Edward Warburg (suo fratello). Era anche co-presidente di JOINT, American Jewish Joint Distribution Comittee (1939-1966). Questo è lo stesso JOINT riportato da Kay Griggs come controllore della politica corrente del Pentagono degli Stati Uniti. Il concetto nazista di interesse nazionale preservato, in cui il commercio internazionale era regolato da accordi di compensazione tra le parti, deve essere stato terrificante per la visione Warburg-SHAEF della borsa valori come sistema di controllo del mondo futuro. L'oscura élite del commercio globale e della finanza borsistica senza dubbio si vede continuamente a grande rischio da tali idee come quella del socialismo nazionale. Giudicano il mondo solo in base al proprio interesse personale. Il recente bombardamento terroristico nei Balcani e l'eliminazione della nazione Jugoslavia era senza dubbio legato ad un certo rischio percepito dalla borsa valori internazionale dell'élite. Quel paese era sulla buona strada per un Sistema economico nazionalsocialista fino a quando la sua banca centrale non è stata costretta a cessare di concedere prestiti alle province iugoslave a causa delle pressioni internazionali." (!)
Tratto da:
The American Caliphate of BIZWOG: The Final World Order
R. Duane Willing, 2010
:lunedì 30 luglio 2018
giovedì 26 luglio 2018
La mia battaglia contro i falsi bilanci salverebbe CARIGE & C.
La mia battaglia contro i falsi bilanci salverebbe CARIGE & C.
di Marco Saba, 26 luglio 2018
Aggiornamento:
- 3 agosto: assemblea azionisti per rinnovare il cda fissata per il 20 settembre 2018;
- 6 agosto: dimissioni con effetto immediato di Ilaria Queirolo, consigliere d'amministrazione...
- 8 agosto: si dimette Lucia Venuti, consigliere d'amministrazione
- 10 agosto: si dimette l'avv. Massimo Pezzolo, settimo membro dimissionario del cda, mentre l'associazione dei piccoli azionisti di CARIGE presenta esposto in Procura
- 23 agosto: Giuseppe Pericu (ex sindaco di Genova) si è dimesso dal cda di B.Carige con effetto immediato. Il CDA è decaduto.
La moneta convenzionale Euro è un impegno delle comunità dell'eurosistema ad accettarla in cambio di beni e servizi. I prezzi di tutti questi beni e servizi offerti sul mercato rappresentano, nell'aggregato, il controvalore della moneta convenzionale. La moneta ufficiale è quindi una passività per la società ed una attività per il sovrano (signoraggio). Infatti, chi crea denaro, deve solo preoccuparsi del costo del supporto con cui viene utilizzato (metallo, carta, digitale) ed il suo guadagno è rappresentato dalla differenza tra il valore nominale indicato sulla moneta (metallo, carta, numeri digitali), ed il costo effettivo del supporto utilizzato.
Mentre la (privata) BCE crea migliaia di miliardi a costo zero, la moneta scritturale elettronica viene spesa al valore convenzionale e non al costo intrinseco. La moneta emessa dalle banche, centrali e commerciali, è ovviamente creata in misura sufficiente a coprire anche le sue stesse spese di produzione. Diverso il caso di monete locali o criptovalute emesse non in euro (cioé in altra denominazione) che, a causa della limitata accettazione, presentano costi reali in euro da sostenere per la loro produzione e gestione.
Questo guadagno da signoraggio quindi esiste per tutta la moneta scritturale, che sia quella ufficiale della BCE a corso legale, o quella bancaria (clandestina) a corso forzato.
Quando il popolo è sovrano, le passività e le attività della moneta ufficiale si compensano se, e solo se, le banche che creano l'euro, centrali e commerciali, restituiscono il signoraggio al Tesoro.
Le banche attualmente nascondono contabilmente gli utili da signoraggio indicando false passività in bilancio che non scaricano mai. Un magheggio contabile. O queste passività debbono essere eliminate, per far emergere i profitti da signoraggio, oppure debbono essere pagate al Tesoro, inverandole.
Un cartello criminale tra (ignoti?) banchieri e funzionari di stato impedisce questa soluzione logica continuando la finzione che le banche siano intermediarie anziché "zecche contabilmente clandestine".
Infatti, la creazione di denaro non emerge nei libri contabili delle banche centrali né in quelli delle banche commerciali.
La creazione di nuovo denaro non è registrata preliminarmente nelle entrate della banca, nei flussi di cassa, ma appare magicamente direttamente nel conto del cliente (come fosse un debito della banca che diventa il sottostante di sé stesso).
Le banche centrali addirittura (BCE, BNS, etc.), per nascondere i flussi di cassa, contrariamente alle norme contabili internazionali, non pubblicano il Rendiconto finanziario, ma ottengono lo stesso il via libera dalle società di revisione (pagate da loro) e dagli organi preposti ai controlli (sé stesse).
Dal 2014 sono andato nelle assemblee degli azionisti di alcune banche, compresa la banca centrale svizzera, a denunciare questa irregolarità contabile che costa migliaia di miliardi all'erario. Ho ritrovato le somme nascoste ed ho cominciato una causa pilota per ottenere inizialmente il premio sul ritrovamento di 25 miliardi alla banca CARIGE 8art. 930 c.c.). Ho chiesto in merito al tribunale di Genova un accertamento tecnico preventivo (ATP), assistito dall'avv. Marco Della Luna, ma, nel 2017, il Tribunale di Genova ha negato il requisito d'urgenza, nonostante senza quest'accertamento tutti i bilanci successivi allla mia denuncia del 2014 sarebbero risultati evidentemente falsati e senza l'indicazione del denaro creato annualmente da CARIGE stessa. Per aver chiesto l'ATP sono stato condannato per "temerarietà"[1], mentre la banca resisteva disperatamente al tentativo di andare a ispezionari i sui libri per dimostrare le irregolarità. La Banca Mondiale ha pubblicato sul suo sito un importante documento che conferma sostanzialmente quanto da me anticipato in tema d'iiregolarità contabile nella creazione di denaro.[2]
Dopo una delle udienze, mi avvicinò un anziano CTU del Tribunale di Genova confessandomi che la sua categoria non era a conoscenza della materia trattata e che erano molto interessati a conoscere l'esito della causa, visto che il FUMUS era enorme...
A febbraio 2018, sempre col coraggioso avvocato Marco Della Luna, abbiamo iniziato una causa civile ordinaria per veder riconosciuta tutta la somma ritrovata, vista la resistenza della banca ad accettare il ritrovamento e a corripondere il premio del 5%, ovvero 25 miliardi di euro. Abbiamo chiesto al Tribunale anche la nomina di un custode giudizioario visto il conflitto d'interessi permanente dell'amministrazione della banca nell'ammettere l'ammanco.
Nonostante che i legali della controparte fossero dell'importante studio Roppo-Canepa, quello che s'era occupato del Lodo Mondadori, che riguardava solo 700 milioni di euro, nessun quotidiano o TV ha ritenuto di dare spazio alla notizia di questa imponente causa da 25 miliardi...
Ma l'agenda successiva di CARIGE è densa di avvenimenti:
16 aprile 2018
- dimissioni del sindaco effettivo Francesca De Gregori
26 giugno 2018
- dimissioni del presidente del CDA Giuseppe Tesauro
27 giugno 2018
- dimissioni del Consigliere d'amministrazione Stefano Lunardi
6 luglio 2018
- dimissioni del consigliere d'amministrazione Francesca Balzani
16 luglio 2018
- dimissioni del vice-presidente del CDA Vittoro Malacalza
20 luglio 2018
- La Banca Centrale Europea boccia il piano di capitale di CARIGE
23 luglio 2018
- Malacalza Investimenti chiede la revoca dell'intero CDA
23 luglio
- La Guardia di Finanza di Genova, su mandato del procuratore aggiunto Francesco Pinto e del sostituto Marcello Maresca, acquisisce i verbali e le registrazioni audio delle riunioni del consiglio di amministrazione di Banca Carige e delle assemblee dei soci.
Il 3 agosto 2018 ci sarà un'assemblea del CDA CARIGE dove si dovrebbe fissare per settembre la prossima assemblea degli azionisti per la nomina del "nuovo" CDA.
Il 25 ottobre prossimo ci sarà la seconda udienza della causa miliardaria, vedremo cosa accadrà nel frattempo...
Per ora la morale è che nel 2014 ho ritrovato 25 miliardi e che, ancora al luglio 2018, non ho avuto nessun premio ex art. 930 c.c., ma solo spese, perché gli amministratori di CARIGE - temerariamente e contro ogni logica - rifiutano il ritrovamento, l'accertamento ed il premio.[3]
Note:
[1] Art.96 c.c. "Il comportamento sanzionato dalla norma in commento si caratterizza per la mala fede e la colpa grave della parte che agisce o resiste in giudizio con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, cioè abusando del diritto d'azione o per spirito di emulazione o per fini dilatori ovvero con la mancanza di quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza della propria pretesa e per valutare le conseguenze dei propri atti." - ?
[2] Documento in inglese sul sito della Banca Mondiale:
The “accounting view” of money: money as equity (Part I)
http://blogs.worldbank.org/allaboutfinance/node/916
The “accounting view” of money: money as equity (Part II)
http://blogs.worldbank.org/allaboutfinance/node/917
The “accounting view” of money: money as equity (Part III)
http://blogs.worldbank.org/allaboutfinance/node/918
Documento in italiano su Scenari Economici:
https://scenarieconomici.it/monete-antiche-e-nuove-attraverso-le-lenti-della-contabilita-moderna-di-biagio-bossone-massimo-costa/
[3] Memoria presentata dai legali di CARIGE:
http://centralerischibanche.blogspot.com/2018/05/causa-carige-25-miliardi-comparsa-della.html
di Marco Saba, 26 luglio 2018
Aggiornamento:
- 3 agosto: assemblea azionisti per rinnovare il cda fissata per il 20 settembre 2018;
- 6 agosto: dimissioni con effetto immediato di Ilaria Queirolo, consigliere d'amministrazione...
- 8 agosto: si dimette Lucia Venuti, consigliere d'amministrazione
- 10 agosto: si dimette l'avv. Massimo Pezzolo, settimo membro dimissionario del cda, mentre l'associazione dei piccoli azionisti di CARIGE presenta esposto in Procura
- 23 agosto: Giuseppe Pericu (ex sindaco di Genova) si è dimesso dal cda di B.Carige con effetto immediato. Il CDA è decaduto.
La moneta convenzionale Euro è un impegno delle comunità dell'eurosistema ad accettarla in cambio di beni e servizi. I prezzi di tutti questi beni e servizi offerti sul mercato rappresentano, nell'aggregato, il controvalore della moneta convenzionale. La moneta ufficiale è quindi una passività per la società ed una attività per il sovrano (signoraggio). Infatti, chi crea denaro, deve solo preoccuparsi del costo del supporto con cui viene utilizzato (metallo, carta, digitale) ed il suo guadagno è rappresentato dalla differenza tra il valore nominale indicato sulla moneta (metallo, carta, numeri digitali), ed il costo effettivo del supporto utilizzato.
Mentre la (privata) BCE crea migliaia di miliardi a costo zero, la moneta scritturale elettronica viene spesa al valore convenzionale e non al costo intrinseco. La moneta emessa dalle banche, centrali e commerciali, è ovviamente creata in misura sufficiente a coprire anche le sue stesse spese di produzione. Diverso il caso di monete locali o criptovalute emesse non in euro (cioé in altra denominazione) che, a causa della limitata accettazione, presentano costi reali in euro da sostenere per la loro produzione e gestione.
Questo guadagno da signoraggio quindi esiste per tutta la moneta scritturale, che sia quella ufficiale della BCE a corso legale, o quella bancaria (clandestina) a corso forzato.
Quando il popolo è sovrano, le passività e le attività della moneta ufficiale si compensano se, e solo se, le banche che creano l'euro, centrali e commerciali, restituiscono il signoraggio al Tesoro.
Le banche attualmente nascondono contabilmente gli utili da signoraggio indicando false passività in bilancio che non scaricano mai. Un magheggio contabile. O queste passività debbono essere eliminate, per far emergere i profitti da signoraggio, oppure debbono essere pagate al Tesoro, inverandole.
Un cartello criminale tra (ignoti?) banchieri e funzionari di stato impedisce questa soluzione logica continuando la finzione che le banche siano intermediarie anziché "zecche contabilmente clandestine".
Infatti, la creazione di denaro non emerge nei libri contabili delle banche centrali né in quelli delle banche commerciali.
La creazione di nuovo denaro non è registrata preliminarmente nelle entrate della banca, nei flussi di cassa, ma appare magicamente direttamente nel conto del cliente (come fosse un debito della banca che diventa il sottostante di sé stesso).
Le banche centrali addirittura (BCE, BNS, etc.), per nascondere i flussi di cassa, contrariamente alle norme contabili internazionali, non pubblicano il Rendiconto finanziario, ma ottengono lo stesso il via libera dalle società di revisione (pagate da loro) e dagli organi preposti ai controlli (sé stesse).
Dal 2014 sono andato nelle assemblee degli azionisti di alcune banche, compresa la banca centrale svizzera, a denunciare questa irregolarità contabile che costa migliaia di miliardi all'erario. Ho ritrovato le somme nascoste ed ho cominciato una causa pilota per ottenere inizialmente il premio sul ritrovamento di 25 miliardi alla banca CARIGE 8art. 930 c.c.). Ho chiesto in merito al tribunale di Genova un accertamento tecnico preventivo (ATP), assistito dall'avv. Marco Della Luna, ma, nel 2017, il Tribunale di Genova ha negato il requisito d'urgenza, nonostante senza quest'accertamento tutti i bilanci successivi allla mia denuncia del 2014 sarebbero risultati evidentemente falsati e senza l'indicazione del denaro creato annualmente da CARIGE stessa. Per aver chiesto l'ATP sono stato condannato per "temerarietà"[1], mentre la banca resisteva disperatamente al tentativo di andare a ispezionari i sui libri per dimostrare le irregolarità. La Banca Mondiale ha pubblicato sul suo sito un importante documento che conferma sostanzialmente quanto da me anticipato in tema d'iiregolarità contabile nella creazione di denaro.[2]
Dopo una delle udienze, mi avvicinò un anziano CTU del Tribunale di Genova confessandomi che la sua categoria non era a conoscenza della materia trattata e che erano molto interessati a conoscere l'esito della causa, visto che il FUMUS era enorme...
A febbraio 2018, sempre col coraggioso avvocato Marco Della Luna, abbiamo iniziato una causa civile ordinaria per veder riconosciuta tutta la somma ritrovata, vista la resistenza della banca ad accettare il ritrovamento e a corripondere il premio del 5%, ovvero 25 miliardi di euro. Abbiamo chiesto al Tribunale anche la nomina di un custode giudizioario visto il conflitto d'interessi permanente dell'amministrazione della banca nell'ammettere l'ammanco.
Nonostante che i legali della controparte fossero dell'importante studio Roppo-Canepa, quello che s'era occupato del Lodo Mondadori, che riguardava solo 700 milioni di euro, nessun quotidiano o TV ha ritenuto di dare spazio alla notizia di questa imponente causa da 25 miliardi...
Ma l'agenda successiva di CARIGE è densa di avvenimenti:
16 aprile 2018
- dimissioni del sindaco effettivo Francesca De Gregori
26 giugno 2018
- dimissioni del presidente del CDA Giuseppe Tesauro
27 giugno 2018
- dimissioni del Consigliere d'amministrazione Stefano Lunardi
6 luglio 2018
- dimissioni del consigliere d'amministrazione Francesca Balzani
16 luglio 2018
- dimissioni del vice-presidente del CDA Vittoro Malacalza
20 luglio 2018
- La Banca Centrale Europea boccia il piano di capitale di CARIGE
23 luglio 2018
- Malacalza Investimenti chiede la revoca dell'intero CDA
23 luglio
- La Guardia di Finanza di Genova, su mandato del procuratore aggiunto Francesco Pinto e del sostituto Marcello Maresca, acquisisce i verbali e le registrazioni audio delle riunioni del consiglio di amministrazione di Banca Carige e delle assemblee dei soci.
Il 3 agosto 2018 ci sarà un'assemblea del CDA CARIGE dove si dovrebbe fissare per settembre la prossima assemblea degli azionisti per la nomina del "nuovo" CDA.
Il 25 ottobre prossimo ci sarà la seconda udienza della causa miliardaria, vedremo cosa accadrà nel frattempo...
Per ora la morale è che nel 2014 ho ritrovato 25 miliardi e che, ancora al luglio 2018, non ho avuto nessun premio ex art. 930 c.c., ma solo spese, perché gli amministratori di CARIGE - temerariamente e contro ogni logica - rifiutano il ritrovamento, l'accertamento ed il premio.[3]
Note:
[1] Art.96 c.c. "Il comportamento sanzionato dalla norma in commento si caratterizza per la mala fede e la colpa grave della parte che agisce o resiste in giudizio con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, cioè abusando del diritto d'azione o per spirito di emulazione o per fini dilatori ovvero con la mancanza di quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza della propria pretesa e per valutare le conseguenze dei propri atti." - ?
[2] Documento in inglese sul sito della Banca Mondiale:
The “accounting view” of money: money as equity (Part I)
http://blogs.worldbank.org/allaboutfinance/node/916
The “accounting view” of money: money as equity (Part II)
http://blogs.worldbank.org/allaboutfinance/node/917
The “accounting view” of money: money as equity (Part III)
http://blogs.worldbank.org/allaboutfinance/node/918
Documento in italiano su Scenari Economici:
https://scenarieconomici.it/monete-antiche-e-nuove-attraverso-le-lenti-della-contabilita-moderna-di-biagio-bossone-massimo-costa/
[3] Memoria presentata dai legali di CARIGE:
http://centralerischibanche.blogspot.com/2018/05/causa-carige-25-miliardi-comparsa-della.html
lunedì 23 luglio 2018
Lo sgombero dell’immobile pignorato (art. 560 c.p.c.)
Lo sgombero dell’immobile pignorato (art. 560 c.p.c.)
- CTP G.B.Frescura, da: "False attestazioni del credito bancario in Italia", 2018
Una rilevante modifica alle procedure
esecutive è la riforma delle modalità di liberazione (rilascio)
dell’immobile pignorato, prima del 2005 disciplinate solo dagli
artt. 605 e seguenti del c.p.c, mentre non è più l’ufficiale
giudiziario che si occupa di liberare materialmente l’immobile, ma
(dal 3 agosto 2016 1)
il custode,
ovvero un ausiliario del giudice dell’esecuzione, che provvederà
all’attuazione secondo le disposizioni del giudice.2
Due nuovi commi dell’art.
560 c.p.c. prevedono infatti
che, anche prima della vendita forzata, il giudice dell’esecuzione
con ordinanza, disponga la liberazione, se non autorizza il debitore
ad abitare nell’immobile pignorato (comma
3);3
l’attuazione di questo provvedimento è demandata al custode “senza
l’osservanza delle formalità dell’esecuzione per rilascio”
(comma 4);4
l’ordinanza è impugnabile, ex art. 617 c.p.c. comma 2, con ricorso
allo stesso giudice.5
Anche il nuovo procedimento di rilascio
(introdotto nel 2005) è possibile solo in mancanza di titoli
opponibili al creditore pignorante, poiché "la
presenza di atti (e in particolare di locazioni) opponibili al
creditore pignorante, comporta - ricorrendone la possibilità e
previa autorizzazione del giudice - l'esercizio da parte del custode
delle ordinarie azioni volte a liberare l'immobile, ovvero la vendita
del bene col vincolo (o la locazione) opponibile al creditore e
perciò anche all'acquirente".6
La nuova procedura ha suscitato molte e
fondate, critiche per l’evidente violazione
del diritto ad un giusto processo;
quantomeno le disposizioni del giudice dell’ espropriazione
immobiliare dovranno indicare il termine
entro il quale il custode dovrà procedere alla liberazione
dell’immobile e nel caso di scadenza, provvedere all’eventuale
rinnovo con una nuova ordinanza, opponibile anch’essa ex art. 617
c.p.c.7
1
La norma precedente (art. 560 c.p.c., comma 3) stabiliva che “Il
giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento
non impugnabile, la
liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di
autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte
dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se
concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o
all'assegnazione dell'immobile.”;
la procedura esecutiva per il rilascio dell’immobile era pertanto
disciplinata dagli articoli da 605 a 611 c.p.c. prevedendo
l’intervento dell’ufficiale
giudiziario (vedi CONFALONIERI,
Liberazione senza ufficiali
giudiziari nelle esecuzioni immobiliari con nomina del custode,
in www.altallex.com
16 maggio 2016.
3
Art. 560 c.p.c (Modo della custodia) comma
3 Il
giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per
opposizione ai sensi dell'art. 617, la liberazione dell'immobile
pignorato senza oneri per l'aggiudicatario o l'assegnatario o
l'acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a
continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando
revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando
provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile.
4
Art. 560 c.p.c. comma 4
Il provvedimento è attuato dal
custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione
immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli
articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del
decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o
dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione
dell'ordine il giudice puo' avvalersi della forza pubblica e
nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68.
5
E’ evidente la scarsa
efficacia dell’impugnazione
di un atto esecutivo (su cui vedi ultra
il § 45.1.1),
visto che è lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento a
decidere! Sulla nuova procedura vedi FARINA P., La
deformalizzazione del rilascio dell’immobile pignorato
in www.eclegal.it
4 ottobre 2016 e CARADONNA, Il
d.l. n. 59 del 2016 e le novità in tema di custodia
nell’espropriazione immobiliare,
in www.giustiziainsieme.it
19 settembre 2016.
7
Cfr. SCARSELLI, Le ultime
riforme al processo di esecuzione forzata di cui al d.l. 59/2016.
Ovvero le banche dettano e il legislatore scrive
in www.questionegiustizia.it
3 novembre 2016; OLIVIERI L'ordine
di liberazione dell'immobile pignorato e la sua attuazione in
www.ca.milano.giustizia.it.
La questione della legittimità costituzionale dell'esdebitamento
La questione della legittimità costituzionale dell'esdebitamento
- Avv. Silvio Orlandi
- Avv. Silvio Orlandi
Il
ddl 83/2015 ha introdotto l’art. 480 c.p.c. che prevede
espressamente “ il precetto deve altresì contenere l’avvertimento
che il debitore può, con l’ausilio di un organismo o di un
professionista nominato dal Giudice, porre rimedio alla situazione di
sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di
composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del
consumatore ( ddl 27 giugno 2015 n 83 convertito con modificazioni
nella legge 6 agosto 2015 n 132 a norma dell’ art 23 comma 7 del
medesimo provvedimento). Tali disposizioni si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto – supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
serie generale n 192 del 20 agosto 2015”.
In
forza di tale disposizione prescritta a pena di nullità insanabile
dell’atto di precetto, l’intera esecuzione eventualmente promossa
in difetto di tale avvertimento produce anche la nullità dell’intero
processo esecutivo.
Appare
dunque evidente come il Legislatore, prevedendo la più grave delle
sanzioni processual-civilistiche, ritiene imprescindibile il diritto
del debitore di avere informativa della opportunità concessa dalla
legge 3 – 2012 ( legge sulla composizione della crisi da
sovraindebitamento).
Dunque
a partire dalla data del 20 agosto 2015 tutti i debitori devono
ricevere il prescritto avvertimento la cui ovvia finalità è quella
di consentire ai medesimi l’assunzione di eventuali azioni
protettive dei loro beni e del loro patrimonio in generale,
utilizzando gli strumenti apprestati dal Legislatore.
Ciò
riguarda purtroppo solo ed esclusivamente tutte le azioni esecutive
che prendono vita ed impulso ex novo a partire dal 20 agosto 2015.
Viceversa
nulla risulta pensato dal Legislatore sul punto in relazione alle
procedure esecutive già pendenti.
Si
è così di fatto creata una duplice categoria di debitori: quelli
ante 20 agosto 2015 che non hanno diritto alla necessaria informativa
e quelli post che invece ne hanno diritto sotto pena di nullità
esecutiva.
In
conseguenza appare violato il precetto costituzionale di cui all’art
3 della Costituzione.
Atteso
che in situazioni esattamente speculari si crea una evidente
disparità di trattamento e di protezione tra i debitori ante 20
agosto 2015 e debitori post.
Occorre
tenere in considerazione la rilevante circostanza che la legge
3/2012, rivoluzionaria per il nostro ordinamento, mira a proteggere
l’individuo ed altri valori e beni oggetto di altrettanta garanzia
costituzionale.
Il
primo tra essi è certo il diritto alla casa ( diritto riconosciuto
di rango costituzionale).
Ancor
di più nella considerazione della “ casa familiare” ex art. 28
della Costituzione.
La
legge 3/2012 mira altresì ad evitare la riduzione in schiavitù in
conseguenza del sovraindebitamento, con ciò rappresentando una
chiara evoluzione dell’art. 4 e 5 della Convenzione Europea dei
Diritti dell’uomo.
In
considerazione di quanto sopra, appare di evidente rilevanza la
necessità di vagliare il tema provvedendo, in forma di una lettura
costituzionalmente orientata della norma, alla sospensione dei
procedimenti esecutivi ogni qualvolta il debitore che non ha ricevuto
l’avvertimento di cui all’art. 480 c.p.c., ne faccia istanza
avendo dichiarato la volontà di proporre il piano di cui alla legge
3/2012.
Per
quanto più sopra riferito appare necessario disporre la sospensione
delle esecuzione.
Il
debitore che subisce l’esecuzione iniziata ante agosto 2015 non può
godere dell’avvertimento disposto dal legislatore nel contesto
dell’atto di precetto, a pena di nullità.
La
più grave delle sanzioni civilistiche (la nullità dell’atto e
della successiva intera procedura esecutiva) voluta dal legislatore
certifica la ferma voluntas del medesimo di affidare al debitore la
proposizione dei vari piani previsti nella legge 3/2012.
Per
le procedure esecutive in atto avrebbe dovuto essere disposta una
opportuna norma di protezione per il debitore, vuoi disponendo una
comunicazione, ad onere del precedente, di analogo avvertimento a
quello contenuto nel precetto, vuoi disponendo una moratoria delle
procedure in atto, con un termine sufficiente a consentire al
debitore stesso di poter conoscere
il beneficio della legge 3/2012 per poter proteggere quei beni
fondamentali che la legge stessa vuole tutelare (casa, famiglia,
dignità personale ecc….).
In
assenza, fermi i dedotti profili di dubbio circa la illegittimità
costituzionale di cui sopra, appare indispensabile formulare istanza
di sospensione della esecuzione al Giudice della stessa.
L’ordinamento
contiene norme di chiusura laddove si presentino fattispecie non
previste o specificatamente normate.
Così
l’art. 700 c.p.c., norma cosiddetta in bianco, che consente al
Giudice l’adozione dei provvedimenti più opportuni.
Nell’ambito
delle procedure esecutive, pur ritenendosi di possibile applicazione
lo stesso art. 700 c.p.c., vi è però l’art. 624 c.p.c., che
prevede i “gravi motivi”.
Questi
possono riscontrarsi in più fattispecie, anche normate, ma anche
laddove si debba provvedere in protezione dei diritti fondamentali,
talvolta di rango costituzionale.
La
volontà di procedere ed avvalersi di una delle opzioni di cui alla
legge 3/2012 (vista la scelta del legislatore di prevedere che il
mancato avvertimento al debitore comporti la nullità dell’intera
procedura) manifestata dal debitore anche con la sola istanza di
nomina dell’OCC deve godere della protezione della sospensione
della esecuzione.
Il
debitore deve avere il tempo ed essere posto in condizione di
esercitare i diritti ex legge 3/2012.
Si
consideri che la previsione dell’avvertimento fin dall’atto di
precetto mira proprio a consentire al debitore di approntare, per
tempo, i proprio piani di soluzione.
Per
le procedure in corso ciò non è possibile e dunque, a fronte del
deposito della domanda, sussistono i “gravi motivi”, che
consentono la sospensione dell’esecuzione.
In
ordine a quanto sopra già il Tribunale di Bolzano ha recentemente
ritenuto di scorgere un’opportunità mediante sospensione della
procedura esecutiva ritenendo “che
il ricorso ex Lege n. 3/2012 pare avere, peraltro, solo una
possibilità di successo se la vendita … dell’unico sostanziale
cespite immobiliare del debitore non abbia luogo”
e che “
per evitare che un successivo eventuale provvedimento di sospensione
della procedura intervenga tra aggiudicazione e versamento del
prezzo, pare necessario revocare allo stato, il tentativo di
vendita…”(all. 4).
Ancor
di più il Tribunale di Cremona con ordinanza del 07 aprile 2016 ha
ritenuto del tutto assimilabile l’istanza di sovraindebitamento
alla proposizione di domanda prenotativa di concordato e dunque
applicabile l’art. 168 L:F. che prevede la declaratoria di
improcedibilità delle azioni esecutive.
Tutto
ciò premesso, il deitore puo' formulare regolare istanza di sospensione
del
presente processo oppure,
in denegata ipotesi, il differimento
della vendita
del bene pignorato a data successiva.
Firenze,
23 July 2018 Avv.
Silvio Orlandi
sabato 21 luglio 2018
La manina invisibile del cartello bancario e i documenti scomparsi
La manina invisibile del cartello bancario e i documenti scomparsi...

Si dovrebbe discutere dell'abolizione del corso forzoso della moneta bancaria ma... "Abolizione del corso forzoso dei biglietti della Banca nazionale e disposizioni per provvedere alle esigenze del Tesoro per l'esercizio del 1870 - Descrizione del contenuto: fascicolo vuoto"
http://archivio.camera.it/patrimonio/archivio_della_camera_regia_1848_1943/are01o/documento/CD1100038722
Si dovrebbe fare una commissione d'inchiesta sul denaro bancario a corso forzoso, ma... "Commissione d'inchiesta sul corso forzoso dei biglietti di banca 10.03.1868 - 28.11.1868 - ...La schedatura analitica della documentazione ha consentito di evidenziare l'esistenza di lacune talvolta notevoli."
http://archivio.camera.it/patrimonio/archivio_della_camera_regia_1848_1943/are0210/documento/CD1800000230
Parafrasando e citando Minghetti (1874): Il Parlamento non può mai abdicare al diritto che ha di fare ciò che crede; non può considerare questo come un punto contrattuale per nessun motivo. In un paese dove la circolazione è fatta massimamente dalla moneta bancaria, una legge sulla circolazione della moneta bancaria è una legge suprema dell'organismo sociale, non altrimenti che la legge della circolazione del sangue è per l'organismo animale.
http://storia.camera.it/regno/lavori/leg11/sed475.pdf
Si dovrebbe discutere dell'abolizione del corso forzoso della moneta bancaria ma... "Abolizione del corso forzoso dei biglietti della Banca nazionale e disposizioni per provvedere alle esigenze del Tesoro per l'esercizio del 1870 - Descrizione del contenuto: fascicolo vuoto"
http://archivio.camera.it/patrimonio/archivio_della_camera_regia_1848_1943/are01o/documento/CD1100038722
Si dovrebbe fare una commissione d'inchiesta sul denaro bancario a corso forzoso, ma... "Commissione d'inchiesta sul corso forzoso dei biglietti di banca 10.03.1868 - 28.11.1868 - ...La schedatura analitica della documentazione ha consentito di evidenziare l'esistenza di lacune talvolta notevoli."
http://archivio.camera.it/patrimonio/archivio_della_camera_regia_1848_1943/are0210/documento/CD1800000230
Parafrasando e citando Minghetti (1874): Il Parlamento non può mai abdicare al diritto che ha di fare ciò che crede; non può considerare questo come un punto contrattuale per nessun motivo. In un paese dove la circolazione è fatta massimamente dalla moneta bancaria, una legge sulla circolazione della moneta bancaria è una legge suprema dell'organismo sociale, non altrimenti che la legge della circolazione del sangue è per l'organismo animale.
http://storia.camera.it/regno/lavori/leg11/sed475.pdf
martedì 17 luglio 2018
Primo Decreto del MEF del Governo popolare
Primo Decreto del MEF del Governo popolare: Iniziativa ITALO, Banca Pubblica Mediterranea, “Commissione Permanente su Moneta e Credito Pubblico” (CPMCP).
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