(Causa T-590/10)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Gabi Thesing e Bloomberg Finance LP (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: M.H. Stephens e R.C. Lands, solicitors)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni delle ricorrenti
Annullare la decisione della Banca centrale europea, comunicata con lettere datate 17 settembre 2010 e 21 ottobre 2010, recante diniego di accesso ai documenti richiesti dalle ricorrenti;
ingiungere alla Banca centrale europea di concedere alle ricorrenti l'accesso a tali documenti, conformemente alla decisione della Banca centrale europea 4 marzo 2004 relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2004/3) 1;
condannare la BCE alle spese.
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, le ricorrenti chiedono, ai sensi dell'art. 263 TFUE, l'annullamento di una decisione della Banca centrale europea, comunicata con lettere datate 17 settembre 2010 e 21 ottobre 2010, con la quale quest'ultima ha respinto la domanda delle ricorrenti volta ad ottenere l'accesso ai seguenti documenti, conformemente alla decisione della Banca centrale europea 4 marzo 2004 relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2004/3):
(i) una nota intitolata "The impact on government deficit and debt from off-market swaps. The Greek case (SEC/GovC/X/10/88a)" (L'impatto su deficit e debito pubblici degli swap negoziati fuori borsa. Il caso della Grecia);
(ii) una seconda nota intitolata "The Titlos transaction and possible existence of similar transactions impacting on the euro area government debt or deficit levels (SEC/GovC/X/10/88b)" (L'operazione Titlos e la possibile esistenza di operazioni analoghe con impatto sui livelli di debito e deficit pubblici della zona euro).
A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono i seguenti motivi:
In primo luogo, esse affermano che la Banca centrale europea ha interpretato e/o applicato erroneamente l'art. 4, n. 1, lett. a), della decisione della Banca centrale europea 4 marzo 2004 (BCE/2004/3), il quale prevede un'eccezione al generale diritto di accesso sancito dall'art. 2 della medesima decisione, in quanto:
(i) la Banca centrale europea avrebbe omesso di interpretare l'art. 4, n. 1, lett. a), nel senso che esso impone che si prendano in considerazione elementi di pubblico interesse a favore della divulgazione;
(ii) la Banca centrale europea avrebbe omesso di riconoscere una rilevanza sufficiente o adeguata agli elementi di pubblico interesse a favore della divulgazione dei documenti richiesti;
(iii) la Banca centrale europea avrebbe sovrastimato e/o erroneamente identificato l'interesse pubblico che osta alla divulgazione dei documenti richiesti.
Inoltre, le ricorrenti affermano che la Banca centrale europea ha interpretato e/o applicato erroneamente l'art. 4, n. 2, della decisione della Banca centrale europea 4 marzo 2004 (BCE/2004/3), il quale prevede un'eccezione al generale diritto di accesso sancito dall'art. 2 della medesima decisione, in quanto:
(i) la Banca centrale europea avrebbe dovuto interpretare la nozione di interesse pubblico "prevalente" nel senso di un interesse pubblico che è sufficientemente importante da prevalere su qualsiasi interesse pubblico a mantenere l'eccezione;
(ii) la Banca centrale europea avrebbe dovuto concludere ritenendo esistente un interesse pubblico prevalente, in tal senso, favorevole alla divulgazione delle informazioni richieste.
Infine, le ricorrenti affermano che la Banca centrale europea ha interpretato e/o applicato erroneamente l'art. 4, n. 3, della decisione della Banca centrale europea 4 marzo 2004 (BCE/2004/3), il quale prevede un'eccezione al generale diritto di accesso sancito dall'art. 2 della medesima decisione, in quanto:
(i) la Banca centrale europea avrebbe dovuto interpretare la nozione di interesse pubblico "prevalente" nel senso di un interesse pubblico che è sufficientemente importante da prevalere su qualsiasi interesse pubblico a mantenere l'eccezione;
(ii) la Banca centrale europea avrebbe dovuto concludere ritenendo esistente un interesse pubblico prevalente, in tal senso, favorevole alla divulgazione delle informazioni richieste;
(iii) la Banca centrale europea avrebbe sovrastimato e/o erroneamente identificato l'interesse pubblico che osta alla divulgazione dei documenti richiesti.
1 - Decisione della Banca centrale europea 4 marzo 2004 relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2004/3) (GU 2004 L 80, pag. 42).
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