giovedì 4 agosto 2011

RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO

È URGENTE E IMPROCASTINABILE UNA VERA RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO

Con le recenti misure economiche il legislatore ha compromesso seriamente il diritto di difesa del contribuente, costituzionalmente garantito (art. 24 della Costituzione), soprattutto dopo che sono state modificate le regole dell’accertamento esecutivo a far data dal 01 ottobre 2011.

Infatti, con un primo intervento (D.L. n. 70/2011, convertito in legge n. 106/2011), ha reso esecutivo l’avviso di accertamento (a far data dal 1° ottobre 2011) e limitato a 180 giorni la pronuncia del giudice per la sospensiva, pena il pagamento immediato del terzo della maggioreimposta accertata, anche su semplice base presuntiva.

Con un secondo intervento (D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011), il legislatore ha riordinato parzialmente la giustizia tributaria modificando le ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 8 D.Lgs. n. 545/92. In particolare, a fronte di una generalizzata esclusione di tutti i professionisti iscritti ad un albo (avvocati, dottori commercialisti, consulenti del lavoro), si consente la partecipazione nei collegi giudicanti degli avvocati dello Stato a riposo e dei superispettori del fisco, compromettendo seriamente anche l’apparenza di terzietà ed imparzialità del giudice tributario nei confronti del cittadono-contribuente.

Con dette modifiche di fatto il legislatore ha reso difficile il diritto di difesa del cittadino-contribuente che, con la riduzione drastica dei termini per le sospensive (180 giorni) nonché la inevitabile paralisi certa della giustizia tributaria a seguito delle ipotesi di incompatibilità tout-court,difficilmente potrà evitare il pagamento delle maggiori imposte accertate, anche presuntivamente.

Le suddette riforme mettono seriamente in pericolo i principi di autonomia ed indipendenza della magistratura tributaria e ne travolgono l’attuale assetto in modo irrazionale ed incostituzionale.

In definitiva, con le attuali modifiche, potremmo avere collegi giudicanti composti da magistrati militari - magistrati contabili - avvocati dello Stato a riposo - ispettori tributari - casalinghe con la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio conseguita da almeno due anni - ufficiali della Guardia di Finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo prestato per almeno dieci anni - pensionati;- imprenditori - agenti di assicurazioni - commercianti - artigiani - docenti scolastici - magistrati onorari; - giudici di pace.

Bisogna tener conto che, attualmente, la composizione delle C.T. è del 23,9% di magistrati togati e del 76,1% di giudici non togati.

Pertanto è necessario modificare tale stato di fatto e, anche in prospettiva della generale riforma fiscale, è importante riformare totalmente e seriamente il processo tributario per consentire un efficace esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito.

I principi da rispettare sono i seguenti:

- dipendenza delle Commissioni tributarie dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e non più dal Ministero dell’economia e delle finanze, che è una delle parti in causa ed ha interesse a non volere un “vero” processo dove il contribuente possa efficacemente difendersi, senza limitazioni, dinanzi ad un giudice terzo, indipendente ed imparziale, anche all’apparenza;

- il giudice tributario deve essere a tempo pieno e con specifica competenza professionale, tenuto conto della difficoltà e particolarità della materia fiscale e non si può consentire, come oggi, che, per esempio, una semplice casalinga con la laurea in giurisprudenza o ineconomia e commercio presa da almeno due anni possa comporre un collegio giudicante;

- il giudice tributario deve essere adeguatamente pagato e non umiliato, come oggi, con € 25 a sentenza depositata, pagati a distanza di anni e senza più tassazione separata;

- le parti (pubbliche e private) devono essere poste sullo stesso piano processuale e senza limitazioni nella fase istruttoria,

- la norma deve prevedere la possibilità di conciliare anche in grado di appello, logicamente riparametrando le sanzioni, nonché lapossibilità di ottenere le sospensive anche in grado di appello, per evitare una buona volta per tutte il contrasto interpretativo recente tra la Corte Costituzionale ed alcuni giudici di merito che ancora oggi negano in grado di appello la sospensiva delle sentenze impugnate;

- in prospettiva della riduzione dei riti processuali prevista dal nuovo codice di procedura civile, il processo tributario deve essere disciplinato e gestito come un “vero” processo ordinario, con l’auspicio, peraltro, che possa essere inserito nella riforma della Costituzione.

L'attuale strategia del Ministero dell’economia e delle finanze, con le recenti norme intrdotte, è quella di costringere il contribuente a pagare o conciliare senza dover ricorrere al giudice tributario e il cittadino-contribuente rischia di trovarsi dinanzi a giudici non professionalmente competenti ed in aggiunta con sensibili limiti istruttori nella fase difensiva.

Le Commissioni tributarie non devono fare cassa a tutti i costi ma decidere con giustizia, competenza, equilibrio ed indipendenza da qualsiasi parte processsuale.

Necessita pertanto, e con urgenza, una vera e completa riforma strutturale della giustizia tributaria, con giudici tributari professionalmente competenti, a tempo pieno, senza limitazione a diritto di difesa e, soprattutto, senza il controllo e la gestione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che è una delle parti in causa.

Renato Brillo

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