lunedì 29 aprile 2013

Trust e fondo patrimoniale: differenze e affinità


Trust e fondo patrimoniale: differenze e affinità

 
Trust e fondo patrimoniale: due argomenti a cui, in un periodo di crisi economica come quello attuale, si fa spesso richiamo, senza tuttavia cognizioni sui reciproci vantaggi e svantaggi. Cercherò allora, in questo articolo, di mettere a confronto i due istituti per spiegarne differenze e affinità.

A molti può apparire strano, ma strumenti come il fondo patrimoniale, pur essendo da decenni inseriti nel codice civile, sono ancor oggi ignorati da molti professionisti. Ciò ritengo che sia dovuto ad un solo motivo: molti studiano ma pochi lo fanno con amore per la professione e con il vero obiettivo di conoscere davvero gli strumenti per aiutare chi ha bisogno. Per molti il fondo patrimoniale rimane solo un vago ricordo di esami universitari. Se questo è lo stato dell’arte sul fondo patrimoniale potete immaginare cosa voglia dire impiegare il trust che sta al fondo patrimoniale come una ferrari sta ad un monopattino.
Entrambe servono per muoverci verso un obiettivo, ma l’arrivarci se e come è davvero incomparabile.

Analogie
Entrambi:
a) sono caratterizzati dall’esistenza di un patrimonio destinato ad uno scopo e realizzano la separazione di esso dal restante patrimonio del soggetto titolare, cioè la c.d. “segregazione”;
Così come per il fondo patrimoniale, nel trust si ha il vincolo di destinazione ad una specifica finalità che per il fondo patrimoniale sono “i bisogni della famiglia” mentre per il trust è “un interesse meritevole di tutela”;
b) distinguono l’atto istitutivo e il negozio dispositivo. Una cosa è l’atto istitutivo che dà vita ai due strumenti e che ne contiene le regole, altro è l’atto dispositivo con cui si trasferisce nel fondo patrimoniale e nel trust i beni;
c) individuano l’atto di destinazione quale atto (a titolo) gratuito e non necessariamente una liberalità, mancando la volontà di donare (il cosiddetto animus donandi);
d) possono coesistere con il regime patrimoniale della famiglia, sia esso quello legale della comunione dei beni oppure quello convenzionale della separazione dei beni;
e) hanno come oggetto non un bene, ma un diritto, una posizione giuridica. La costituzione di beni in fondo patrimoniale determina un vincolo di destinazione sui medesimi affinché i loro frutti assicurino il soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Ma ciò non significa che nel fondo debbano essere compresi esclusivamente diritti di proprietà (piena) dei beni ben; vi possono, infatti, essere segregate anche posizioni giuridiche diverse, quali i diritti di usufrutto.

Differenze
1 – In relazione all’accettazione dei beni trasferiti in trust e nel fondo patrimoniale, il fondo patrimoniale non richiede accettazione mentre, nel trust, il trustee potrebbe non accettare i beni. Un caso tipico lo si ha, ad esempio, quando un soggetto intenda trasferire in trust un bene – ad esempio un immobile che vale 100.000,00 – ma che è gravato dall’obbligo di una importante ristrutturazione del costo di 120.000,00. È ovvio che un bene onerato da un peso di tal genere può determinare un aggravio troppo oneroso per il trustee che può decidere di non accettarlo.
Ma talvolta un trustee può decidere di accettare o meno un bene, facendo dipendere tale decisione anche dal soggetto che intende trasferirlo. Ipotizziamo che il bene provenga da un soggetto che lo ha comprato con i frutti di attività illecite; in tal caso il trustee può desiderare di non aver nulla a che fare con tale soggetto e quindi può legittimamente rifiutarsi di accettarlo.
Nel fondo patrimoniale l’accettazione da parte dei coniugi è necessaria solo quando il fondo è costituito da un terzo per atto tra vivi.

2 – Ulteriore differenza risiede nell’atto programmatico. L’atto istitutivo di trust è programmatico, cioè evidenzia un programma mentre l’istituzione del fondo patrimoniale non può essere considerata un negozio di tipo programmatico poiché esso è relativo esclusivamente a beni già esistenti.

Ma le differenze più eclatanti tra il trust e il fondo patrimoniale le troviamo nella sostanziale duttilità di quest’ultimo a fronte della rigidità del primo.
3 – Vi sono infatti dei limiti soggettivi: il fondo patrimoniale presuppone una famiglia legittima fondata sul matrimonio, tant’è che, pur essendo possibile costituirlo prima della celebrazione delle nozze, la sua efficacia è subordinata a tale evento. Difatti, solo i coniugi o coloro che tali divengano possono costituirlo, e solo tali soggetti possono beneficiarne. Quando lo status di coniuge viene meno per una qualsiasi causa di cessazione del vincolo coniugale, cessano gli effetti del fondo patrimoniale, salvo nel caso in cui vi siano figli minori.
Quindi senza matrimonio non c’è fondo patrimoniale, mentre può esservi trust in ogni situazione familiare a protezione di interessi meritevoli di tutela.

Il trust può essere istituito da qualunque soggetto per soddisfare i bisogni di famiglie non fondate sul matrimonio, ma anche per quei nuclei familiari costituiti da personein stato vedovile con figli minori oppure per soggetti celibi o nubili con figli naturali, nonché per le cosiddette famiglie allargate, soprattutto in considerazione del permanere degli obblighi in capo ai genitori di mantenimento della prole a prescindere dal vincolo con l’altro genitore e ben oltre la maggior età dei figli.
Lo scopo del fondo patrimoniale si può realizzare con un trust ogni volta che i soggetti beneficiari siano diversi dalla coppia di coniugi con o senza figli.

4 – Ciò che per il fondo patrimoniale è un limite oggettivo, evidenzia la miglior utilità del trust: infatti nel fondo possono essere destinati soli beni per i quali è possibile darepubblicità nei pubblici registri al vincolo di destinazione cui sono sottoposti (immobili, mobili registrati, titoli di credito nominativi) [1].
Tali limiti non si pongono per il trust. Infatti nel “fondo in trust” si possono ricomprendere qualunque posizione giuridica inerente un qualsiasi bene (denaro, beni mobili, quote sociali non azionarie, altri strumenti finanziari).

5 – Per quanto attiene la durata, il fondo patrimoniale dura quanto il matrimonio (fatta salva la ultrattività in presenza di figli minori [2], mentre nel  trust il termine finale di durata è fissato dal o dai disponenti in assoluta autonomia e vede come unico limite quello previsto dalla legge richiamata nell’atto istitutivo
Se quindi la durata del vincolo coniugale per il fondo patrimoniale, è indisponibile per le parti che, se ragionevolmente possono prevedere solo l’ipotesi di scioglimento del vincolo conseguente alla domanda di annullamento del matrimonio o di divorzio, non possono invece prevedere la cessazione per cause naturali, come la morte: diverso invece per il trust la cui durata è rimessa alla volontà del o dei disponenti nel trust.

6 – Una importante differenza attiene in relazione alla protezione patrimonialegarantita dai due strumenti.
La protezione patrimoniale data dal fondo è limitata: se è vero che i beni conferiti nel fondo non possono essere oggetto di atti di esecuzione forzata per debiti che non siano relativi ai bisogni della famiglia, è altrettanto vero che è necessario dimostrare – e l’onere della prova grava sui coniugi – che il creditore fosse a conoscenza del fatto che tali debiti erano stati contratti per esigenze diverse da quelle familiari.
La protezione del trust grazie, all’effetto segregativo, è invece totale giacché, non solo i creditori del disponente non possono agire contro i beni del trust (salvo in caso di buon esito della azione revocatoria dell’atto con cui il disponente ha dotato il fondo in trust, se ne sussistano i presupposti), ma neppure i creditori del trustee possono in alcun modo rivalersi per debiti di costui sui beni del fondo perché quei beni non si confondono con il suo patrimonio. Infine, neanche i creditori dei beneficiari potranno agire sui beni o sui redditi se il trust è discrezionale.

7 – Da ultimo, sotto il profilo formale, il trust richiede forme meno rigorose rispetto al fondo patrimoniale che, se viene costituito dai coniugi, deve rivestire necessariamente la forma dell’atto pubblico (al pari di ogni altra convenzione matrimoniale) e, se effettuato da un terzo, può essere disposto anche pertestamento.
Invece l’atto istitutivo di trust, pur dovendo risultare per iscritto, può assumere laforma di scrittura privata, ed è quella che ormai la prassi professionale ha adottato per i trust interni.


[1] I beni elencati nell’art. 167 c.c.
[2] Ex art. 171, comma 2, c.c.



“La Legge per Tutti” è un portale che spiega e traduce, in gergo non tecnico, la legge e le ultime sentenze, affinché ogni cittadino possa comprenderle. Tutti i diritti riservati.
Sito amministrato dallo Studio Legale Avv. Angelo Greco (www.avvangelogreco.it).

Nessun commento:

Posta un commento