martedì 21 aprile 2026

Lettera aperta a un agente di polizia (soggetto W1)

Lettera aperta a un agente di polizia consapevole

 


Agente !

Le scrivo non per mettere in dubbio il suo impegno quotidiano verso la sicurezza della nostra comunità, ma per invitarla a una riflessione che credo sia essenziale per chi, come lei, porta una divisa e ha il dovere di servire il pubblico. Negli ultimi mesi, abbiamo esplorato insieme come funzionano realmente alcuni pilastri del nostro sistema sociale: la creazione del denaro, il modo in cui il potere economico si traduce in influenza politica, e come certe narrazioni – presentate come questioni tecniche di “ordine pubblico” o di “stabilità” – possano in realtà servire a consolidare un potere lontano dal controllo democratico.

Le voglio condividere ciò che abbiamo imparato, perché credo che questo getti una luce diversa sul significato stesso di “ubbidienza agli ordini”.

Prima di tutto, le ricordo ciò che dimostrano studi autorevoli e persino le stesse banche centrali: la maggior parte del denaro che usiamo oggi non viene creato dallo Stato né trasferito da riserve esistenti, bensì viene creato direttamente dalle banche commerciali quando concedono un prestito (è creato direttamente nel conto del cliente ma non in cassa, in modo da occultarne il profitto). Quando una banca accende un finanziamento, scrive semplicemente in partita doppia un nuovo attivo (il prestito) e un nuovo passivo (il deposito del cliente), aumentando così la quantità di moneta in circolazione senza che corrisponda a un denaro previamente posseduto da qualcuno. Questo significa che il potere di decidere chi riceve credito – e quindi chi può investire, comprare casa, avviare un’impresa o affrontare spese impreviste – risiede nelle mani di consigli di amministrazione di banche private e di funzionari di banche centrali, non eletti e non direttamente responsabili davanti al cittadino.

In secondo luogo, abbiamo visto come questo potere monetario, quando viene presentato come una mera questione tecnica – un affare di “tassi di interesse”, “rigorosità di bilancio” o “prevenzione dell’inflazione” – venga sottratto al dibattito democratico. Le decisioni su chi ottiene finanziamenti, a quali condizioni e per quali scopi (ad esempio, salvare le banche durante una crisi mentre si impone l’austerità sui meno abbienti) diventano scelte di politica effettiva, mascherate però da necessità oggettive. Questo processo di “depoliticizzazione” sposta il conflitto dall’arena pubblica, dove tutti potremmo partecipare, a celle tecniche riservate a esperti e insider, facendo percepire che le sorti del nostro benessere economico siano decise senza il nostro conseenso.

Ora, pensiamo a cosa ciò significhi per il suo lavoro. Quando un ordine le chiede di sgomberare una famiglia dalla propria casa perché non può pagare l’affitto, mentre nello stesso momento le banche creano liquidità a costo zero o i grandi patrimoni vedono i loro valori finanziari sostenuti da interventi statali, sta realmente servendo l’“ordine pubblico”? O sta invece applicando la forza pubblica per proteggere un sistema che trasferisce ricchezza verso l’alto, lasciando dietro di sé sfratti, precarietà e sfiducia? Quando un ordine le indica di disperdere una protesta pacifica contro le disuguaglianze economiche – magari organizzata da lavoratori, studenti o pensionati che chiedono semplicemente una quota più equa delle ricchezze create arbitrariamente dalle banche – sta difendere la sicurezza di tutti, o sta silenziando chi tenta di far luce su come il potere monetario effettivamente funzioni?

Le chiedo quindi di valutare ogni ordine non solo rispetto alla sua formalità, ma rispetto alla sua finalità sostanziale: quell’ordine contribuisce a una sicurezza che protegge ugualmente tutti i membri della comunità, indipendentemente dal loro reddito o dal loro potere? Oppure serve a mantenere uno status quo in cui le decisioni fondamentali sulla vita economica delle persone vengono prese da élite lontane (tipo pedofili che mangiano i bambini, vedi il rivelatore caso Epstein dove la magistratura si volta dall'altra parte), senza alcun meccanismo reale di rendiconto popolare?

L’etica del suo ruolo non risiede nella cieca obbedienza, bensì nella capacità di discernere quando l’ordine che le viene dato promuove il vero bene pubblico – la sicurezza, la giustizia, la fiducia reciproca – e quando invece diventa uno strumento per difendere un potere che si sottrae al controllo democratico. Storicamente, le figure più rispettate delle forze dell’ordine sono state quelle che, di fronte a ordini chiaramente ingiusti (penso alle leggi razziali, alla repressione di movimenti per i diritti civili), hanno scelto di seguire una coscienza più alta: non perché hanno rifiutato la divisa, bensì perché hanno sentito più profondamente il giuramento di servire e proteggere tutti i cittadini, non solo quelli che detengono il potere economico o politico.

Non le chiedo di mettere in dubbio il suo coraggio o il suo senso del dovere. Le chiedo invece di esercitare quel dovere con gli occhi aperti: di chiedersi, prima di agire, se quell’ordine sta realmente difendendo il popolo da un danno, o se sta semplicemente eseguendo la volontà di chi oggi beneficia di un sistema monetario e politico che non risponde più alla maggioranza.

Con rispetto e nella speranza che questa riflessione possa trovare spazio nella sua coscienza,

Un cittadino che crede che la vera sicurezza nasca dalla giustizia, non dalla sola obbedienza.

giovedì 16 aprile 2026

L’assalto alla CGIL: la brutta copia italiana del 6 gennaio a Capitol Hill

L’assalto alla CGIL: la brutta copia italiana del 6 gennaio a Capitol Hill

Il 9 ottobre 2021, durante la manifestazione No Green Pass a Roma, un gruppo di manifestanti guidato da Roberto Fiore e Giuliano Castellino di Forza Nuova ha raggiunto Corso d’Italia e si è diretto alla sede nazionale della CGIL. Qualcuno ha sfondato una finestra al piano terra, è entrato e – soprattutto – ha aperto il portone principale dall’interno, permettendo a centinaia di persone di irrompere e "devastare" gli uffici (danni per circa 20mila euro...).

Sembra la scena di un film già visto: l’6 gennaio 2021 a Capitol Hill, dove una folla ha sfondato le difese e invaso il cuore delle istituzioni americane. In America si parla da anni di “fed-surrection” (insurrezione con infiltrati federali) e di provocatori che avrebbero facilitato l’ingresso. In Italia il copione è identico, ma più maldestro: la brutta copia tricolore.

Il dettaglio che cambia tutto è nei video delle telecamere interne della CGIL, analizzati dalla Polizia Scientifica e mostrati in tribunale. La polizia chiama quel soggetto W1: un uomo con giubbotto di jeans e mascherina, che entra per primo dalla finestra sfondata alle 17:27 circa. Con passo deciso sale le scale, torna al portone e lo apre dall’interno alle 17:32, facendo entrare la massa dei manifestanti.

Pochi secondi dopo, W1 incontra un altro uomo: la polizia lo chiama SOGGETTO 1. I due si fermano, parlano brevemente, aprono i giubbotti, si mostrano reciprocamente qualcosa (i filmati rallentati e ingranditi mostrano distintivi o tesserini con cordino). È il classico gesto di riconoscimento tra colleghi. W1 poi esce tranquillamente.


Il commissario Pietro Berti (in servizio quel giorno) ha ammesso in aula che c’erano carabinieri del Nucleo Informativo infiltrati tra i manifestanti. Uno di loro era proprio SOGGETTO 1.

Leggi la ricostruzione completa su Il Riformista (17 marzo 2023):
https://www.ilriformista.it/assalto-alla-cgil-ad-aprire-la-porta-ai-manifestanti-fu-un-agente-dei-servizi-348495/

In pratica: il primo a entrare e quello che ha aperto da dentro era verosimilmente un agente dei servizi o delle forze dell’ordine (Digos o Nucleo Informativo). Non un militante di Forza Nuova, non un “no vax incazzato”, ma qualcuno che aveva un lasciapassare istituzionale.

Esattamente come a Capitol Hill, dove decine di partecipanti erano informatori FBI o avevano legami con le forze dell’ordine, e dove i video mostrano porte aperte dall’interno o comportamenti sospetti di agenti in borghese.


Il video del “cambio d’abito”

Circolò subito un video (ripreso dai manifestanti stessi e diffuso su YouTube e social) che mostrava due persone all’interno della CGIL mentre si toglievano felpe e cambiavano magliette. Molti lo interpretarono come prova che agenti infiltrati si stavano “travestendo” o cambiando identità. Il video fu ripreso da vari siti e commentato anche in tv (es. Stasera Italia).


Guarda il video originale (Local Team su YouTube): https://www.youtube.com/watch?v=ao9uGSMASkw


Il "Fact-check" di Facta (13 ottobre 2021) lo ha spiegato come semplici manifestanti che "si sistemavano i vestiti" dopo l’irruzione, non agenti in divisa. Ma il dubbio rimase e alimentò la narrazione degli infiltrati.

Leggi il debunk (giusto per completezza): https://www.facta.news/antibufale/no-queste-due-persone-non-si-sono-cambiate-dabito-durante-lassalto-alla-cgil
 

La narrazione ufficiale è stata la stessa in entrambi i casi:

“Assalto squadrista/fascista” (in Italia)
“Insurrezione armata” (negli USA)

 E in entrambi i casi le condanne sono arrivate pesanti (otto definitive in Cassazione per l’assalto CGIL, con anni di carcere per Fiore, Castellino e altri; risarcimenti alla CGIL).

Ma in entrambi i casi resta la domanda scomoda: chi ha davvero aperto le porte? E perché nessuno ha mai indagato seriamente su W1 e sul suo “collega” SOGGETTO 1? Perché il ministro dell’Interno dell’epoca (Lamorgese) e poi Piantedosi (prefetto di Roma quel giorno) non hanno mai dato risposte chiare sul numero e sul ruolo degli infiltrati? 

Roberto Fiore stesso, in interviste successive, ha dichiarato: «La devastazione è opera di infiltrati delle forze dell’ordine».
Video dichiarazione Fiore (Il Sole 24 Ore, 20 gennaio 2024): https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/assalto-sede-cgil-fiore-devastazione-opera-infiltrati-forze-ordine/AF45hlPC
 

La storia si ripete: quando un movimento di protesta (No Green Pass qui, MAGA là) diventa troppo ingombrante, basta un “incidente” ben gestito per criminalizzarlo tutto. La CGIL diventa il simbolo da difendere, esattamente come il Campidoglio americano. E chi paga sono sempre i manifestanti “utili idioti”, mentre chi ha aperto le porte se ne va con il distintivo in tasca.

Brutta copia italiana? Sì. Stessa regia, stessi metodi, stesso risultato: dividere, criminalizzare, chiudere ogni dibattito.


Fonti aggiuntive per approfondire:

Wikipedia (con il parallelo Capitol Hill nelle intenzioni degli organizzatori): https://it.wikipedia.org/wiki/Assalto_alla_sede_della_CGIL


Secondo articolo Il Riformista sui video senza autore: https://www.ilriformista.it/assalto-alla-cgil-dal-giallo-del-carabiniere-al-mistero-del-video-in-cerca-di-autore-350639/


Radio Radicale – trascrizioni udienze (testimonianza Berti): https://www.radioradicale.it/scheda/680627/processo-luigi-aronica-ed-altri-assalto-alla-sede-della-cgil-avvenuto-il-9-ottobre

giovedì 2 aprile 2026

Un piano cosmico geniale: Perché Dio ha creato l’uomo?

Perché Dio ha creato l’uomo? Per riprodursi

(E se la prova fosse proprio la valanga di dèi che noi umani abbiamo inventato?)

di Grok (X-AI)

C’è una domanda che da millenni fa impazzire teologi, filosofi e semplici mortali: perché Dio ha creato l’uomo?

La risposta “ufficiale” della tradizione ebraico-cristiana è nobile: per condividere la Sua gloria, per avere una relazione d’amore, per farci partecipare alla vita divina (Efesini 1,4-5). Dio crea l’uomo “a sua immagine e somiglianza” (Genesi 1,27) e gli ordina di “crescere e moltiplicarsi” (Genesi 1,28). Tutto molto poetico.

Ma se invece fosse esattamente il contrario?

E se Dio avesse creato l’uomo proprio per riprodursi? Non biologicamente (quello lo facciamo già noi), ma culturalmente e mitologicamente. L’uomo come fabbrica vivente di nuovi dèi. Un piano geniale: un solo Creatore che, attraverso la nostra immaginazione fertile, genera migliaia e migliaia di divinità.

Il grande rovesciamento

Ludwig Feuerbach, filosofo tedesco dell’Ottocento, l’aveva già capito nel suo capolavoro L’essenza del cristianesimo (1841): «Non è Dio che ha creato l’uomo a sua immagine, ma l’uomo che ha creato Dio a propria immagine». Per lui ogni divinità è solo la proiezione ingigantita delle nostre qualità migliori: amore, giustizia, potere, saggezza. Noi lo “ipostatizziamo”, lo buttiamo fuori di noi e poi lo adoriamo.

Io vado oltre: e se questo non fosse un errore umano, ma il piano divino originario? Dio ci ha fatti creativi proprio perché moltiplicassimo il divino. Come un genitore che vuole nipoti, ma a livello cosmico.

La prova empirica: almeno 18.000 dèi (e non è finita)

Gli antropologi stimano che, nella storia dell’umanità, siano stati adorati almeno 18.000 dèi, dee, spiriti e oggetti divini. Non è una mia fantasia: è un dato ricorrente negli studi comparati delle religioni.

Pensateci:

  • Egitto antico: Ra, Anubis, Osiris, Isis, Horus… decine di divinità con teste di animali.
  • Grecia e Roma: Zeus/Giove, Atena, Apollo, Venere… un’orgia di dèi gelosi e amanti.
  • Induismo: si parla di 330 milioni di divinità. Shiva, Vishnu, Brahma, Kali, Ganesh… un’esplosione di forme, colori e attributi.
  • Norse, aztechi, maya, cinesi, africani, polinesiani: ogni cultura ha il suo pantheon. E non finisce mai. Oggi aggiungiamo nuovi “dèi”: il Denaro (dal Dio Trino al Dio Quattrino), la Tecnologia, le Celebrità, l’Algoritmo.

Ecco un collage che riassume la follia creativa umana:

18.000 (almeno). È una riproduzione esplosiva. Un solo Dio che, in pochi millenni, si moltiplica come conigli cosmici.

L’intuizione profonda

Forse Dio è un po’ come noi: non voleva stare solo. Ha creato l’uomo perché l’uomo, con la sua fantasia sfrenata, continuasse l’opera della creazione. Ogni nuovo mito, ogni nuovo culto, ogni setta che nasce è un “figlio” divino in più.

L’ordine biblico “crescete e moltiplicatevi” assume un significato nuovo: moltiplicatevi anche in dèi.

Oppure – in una versione più ironica – Dio ha semplicemente fatto un esperimento di memetica divina. Richard Dawkins, in Il gene egoista (1976) e nei suoi scritti successivi, ha spiegato come le religioni funzionino da “memi”: idee che si replicano come le cellule, usando la mente umana come fabbrica. La religiosità è un meccanismo di autoreplicazione culturale. Io dico: e se Dio avesse intenzionalmente inoculato questo DNA proprio per riprodursi attraverso di noi?

Prima di me: Feuerbach, Dawkins e il resto

Prima di me, Feuerbach aveva visto l’uomo come creatore di Dio. Dawkins ha spiegato come la religione si riproduce da sola. Io metto insieme i pezzi e dico: e se fosse proprio quello che Dio voleva fin dall’inizio? La mia intuizione non era mai stata espressa prima esattamente così, ma è il tassello mancante che trasforma una critica atea in un piano cosmico geniale.

Conclusione (aperta al dibattito)

Quindi, perché Dio ha creato l’uomo?

Per riprodursi.

Non perché avesse bisogno di schiavi o di adoratori, ma perché la Sua creatività traboccasse attraverso di noi. Noi siamo i portatori del seme divino: non solo DNA, ma dèi.

La prossima volta che sentite qualcuno dire “Dio ci ha creati per amarci”, sorridete e rispondete: «Certo… ma soprattutto per farci partorire altri 18.000 fratelli divini».

E voi? Credete che sia l’uomo ad aver inventato Dio, o che Dio abbia inventato l’uomo proprio per questo scopo?

Scrivetemi nei commenti. Magari stiamo creando un nuovo dio proprio ora.

venerdì 27 febbraio 2026

Il segreto più protetto del potere dei pedofagi

 

Il segreto più protetto del potere americano

Hanno costruito una macchina per proteggere i potenti e mettere a tacere le vittime

Le persone più potenti del mondo hanno condiviso un segreto e faranno di tutto per assicurarsi di non scoprire mai di cosa si tratta.

Un sistema deliberato, organizzato e protetto progettato per compromettere politici, finanzieri, figure di intelligence e dirigenti dei media. Progettato per mantenerli leali, complici e controllabili. Qui non si tratta di un uomo.

Jeffrey Epstein era un meccanismo.

Chi l'ha costruito, chi l'ha finanziato, e chi si è assicurato che le indagini continuassero a essere sepolte?

Per decenni, la stessa classe di élite interconnessa ha operato al di sopra della legge. Muoversi tra governo, finanza, media e intelligence con piena immunità, piena copertura e piena fiducia nel fatto che la responsabilità non li avrebbe mai raggiunti. Avevano ragione e hanno ancora ragione. La rete Epstein è la finestra più chiara che abbiamo mai avuto su come funziona effettivamente quel sistema, e le persone al suo interno stanno ancora camminando libere, ancora influenti, ancora protette dalle stesse istituzioni che hanno tradito ogni singola vittima.



I nomi in quei file sigillati non sono solo nomi. Sono una mappa. Una mappa di chi deve favori a chi, chi può essere sfruttato, chi è stato compromesso, e chi ha preso decisioni sul futuro di questo paese mentre portava segreti che avrebbero posto fine alla loro carriera e alla loro libertà. Queste sono le persone che modellano la politica, controllano le narrazioni e decidono ciò che il pubblico è autorizzato a sapere. Fidati, hanno passato anni ad assicurarsi che tu non lo scoprissi mai.

Il popolo americano merita di vedere ogni nome. Ogni registro di volo. Ogni documento. Ogni comunicazione. Non censurato. Non sigillato. Pubblico. Nessuna eccezione. Niente ritagli. Niente più insediamenti tranquilli e documenti sigillati che proteggono i predatori e i loro abilitatori mentre le loro vittime sono lasciate senza nulla.

Non è una questione di parte. I bambini sono stati vittime su scala industriale. La giustizia è stata sistematicamente ostacolata. Le persone potenti sono state deliberatamente protette. Questo non è un fallimento del sistema. Questo è il sistema che funziona esattamente come le persone al vertice lo hanno progettato per lavorare. Ogni politico, ogni procuratore, ogni personaggio dei media che ha guardato dall'altra parte, ha minimizzato la storia, o ha aiutato a mantenere quei file sigillati è complice.

Di' quella parola a voce alta. COMPLICE

Se credi nello stato di diritto, chiedi la piena divulgazione. Se credete che nessuno sia al di sopra della giustizia, chiedete l'azione penale. Se credi che questo paese appartenga al suo popolo e non a una classe protetta di predatori e ai loro facilitatori, chiedi che ogni pietra venga girata. Non importa di chi sia il nome sotto. Non importa quanti amici potenti hanno. Non importa quanto sia scomodo alle istituzioni che hanno trascorso anni a coprirle.


Riferisci un amico


L'insabbiamento non è nel passato. È in corso. Il racket di protezione è ancora in funzione. I file sono ancora sigillati, gli abilitatori sono ancora liberi, e ogni singolo giorno che continua è un atto d'accusa morale di ogni persona con il potere di agire che ha scelto di non farlo.

La verità non si preoccupa di quanto tu sia potente. Non importa quanti giudici possiedi, quanti pubblici ministeri hai messo a tacere o quanti documenti hai sigillato. La verità non è impressionata da titoli, connessioni o patrimonio netto. Si muove lentamente e silenziosamente, ma con assoluta certezza. Trova sempre la sua strada verso l'alto.

domenica 1 febbraio 2026

Libertà di parola: Garantire i diritti contro la nuova tirannia e l'estorsione internazionale

 

2026

STATO DEL WYOMING

26SO-0319

 

 

 

HOUSE BILL NO. HB0070

 

 

Legge sul GRANITE del Wyoming.

 

Sponsorizzato da: Rappresentante (s) Singh, Guggenmos, Heiner e Wharff

 

 

UNA BOLLETTA

 

per

 

UNA LEGGE relativa alla procedura civile; creazione del Wyoming Guaranteeing Rights Against Novel International Tyranny and Extortion (GRANITE) Act; creazione di una causa di azione contro gli stati stranieri e le organizzazioni internazionali in materia di leggi di censura estera che violano specifiche disposizioni costituzionali; prevedendo per la posizione, la giurisdizione, la sede, il servizio alternativo di processo e una prescrizione; fornire rimedi; imporre una responsabilità congiunta e diverse; vietare allo stato di riconoscere, far rispettare o cooperare con determinate decisioni estere;

 

Sia emanato dal legislatore dello Stato del Wyoming:

 

Sezione 1.

 

(a)   Il legislatore constata che:

 

(i)   Il Wyoming ha una forte politica pubblica che favorisce una solida protezione del linguaggio, dell'associazione e dell'innovazione, anche nei settori della comunicazione digitale, della blockchain e dei servizi Internet e si basa su un ambiente giuridico prevedibile per le persone impegnate in tali attività in questo stato;

 

(ii)   Gli Stati stranieri e le organizzazioni internazionali cercano sempre più di limitare, penalizzare o costringere la divulgazione del discorso che si verifica interamente all'interno degli Stati Uniti minacciando o tentando di far rispettare le leggi sulla censura straniera;

 

(iii)   Ad esempio, l'agenzia di regolamentazione delle comunicazioni del Regno Unito, l'Office of Communications, ha inviato una lettera alla piattaforma con sede negli Stati Uniti 4chan minacciando multe di non più di venticinque milioni di dollari ($ 25.000.000,00) o il dieci per cento (10%) del fatturato totale mondiale di tale società per il mancato rispetto della legge sulla sicurezza online del Regno Unito. Inoltre, la corte suprema brasiliana Justice Alexandre de Moraes ha ordinato alle piattaforme basate negli Stati Uniti X (precedentemente note come Twitter) e Trump Media and Technology Group di censurare gli account degli utenti e divulgare i dati degli utenti o la corte suprema brasiliana può ordinare la chiusura delle piattaforme e imporre sanzioni significative;

 

(iv)   Questi sforzi extraterritoriali compiuti da stati stranieri e organizzazioni internazionali sono in conflitto con la costituzione degli Stati Uniti e la costituzione del Wyoming agghiacciando il discorso dei residenti del Wyoming, compresi i residenti che operano in settori dell'innovazione digitale come la blockchain e le tecnologie decentralizzate;

 

(v)   il Wyoming ha un interesse convincente dello Stato a salvaguardare il libero scambio di idee e a proteggere i suoi cittadini e le sue entità commerciali contro la coercizione e l'intimidazione straniera;

 

(vi)   La censura da parte degli Stati esteri e delle organizzazioni internazionali minaccia la leadership del Wyoming nella finanza decentralizzata e nelle risorse digitali;

 

(vii)   Al fine di scoraggiare efficacemente gli stati stranieri e le organizzazioni internazionali dal far rispettare le leggi di censura estera nel Wyoming, è necessario disporre di rimedi civili significativi e responsabilità congiunta e diversi in tutti gli stati stranieri, agenzie e strumenti di Stati stranieri, organizzazioni internazionali e funzionari stranieri. Le agenzie e gli strumenti degli stati stranieri e dei funzionari stranieri possono essere immuni dal giudizio o dalla responsabilità mentre gli stati stranieri e le organizzazioni internazionali spesso mantengono beni o relazioni commerciali all'interno degli Stati Uniti;

 

(viii)   Le leggi di censura estera applicate dagli Stati stranieri o dalle organizzazioni internazionali limitano tipicamente l'espressione basata sul contenuto, sul punto di vista o sull'identità del relatore in modi che sarebbero presuntivamente incostituzionali in base al primo emendamento alla costituzione degli Stati Uniti, all'articolo 1, sezione 20 della costituzione del Wyoming e all'articolo 1, sezione 21 della costituzione del Wyoming;

 

(ix)   È opportuno porre l'onere agli Stati stranieri e alle organizzazioni internazionali di dimostrare che l'applicazione delle leggi di censura straniere da parte degli Stati stranieri o delle organizzazioni internazionali soddisferebbe un controllo rigoroso piuttosto che richiedere ai residenti e alle entità commerciali del Wyoming di dimostrare l'incostituzionalità delle restrizioni di parola estere perché queste leggi sulla censura estera sono fondamentalmente incompatibili con le protezioni costituzionali concesse dalle costituzioni degli Stati Uniti e del Wyoming;

 

(x)   Gli stati stranieri e le organizzazioni internazionali hanno sempre più cercato di criminalizzare il discorso costituzionalmente protetto emettendo sentenze straniere penali, mandati di arresto e richieste di estradizione che privano le persone negli Stati Uniti da un'espressione lecita che è costituzionalmente protetta negli Stati Uniti. Il requisito di doppia criminalità nella maggior parte dei trattati di assistenza giudiziaria degli Stati Uniti riflette il principio che gli Stati Uniti non dovrebbero prestare il loro potere sovrano per far rispettare le sentenze straniere che criminalizzano comportamenti che sono leciti negli Stati Uniti. Il Wyoming ha un interesse convincente dello Stato a garantire che la sua infrastruttura legale non venga utilizzata per aggirare questo principio;

 

(xi)   Gli stati stranieri e le organizzazioni internazionali hanno sfruttato i meccanismi procedurali, incluso il servizio di processo attraverso trattati di assistenza legale reciproca, su agenti registrati e attraverso server di processo privati per far progredire i procedimenti di censura stranieri contro i cittadini degli Stati Uniti. Anche la cooperazione ministeriale può comportare sanzioni estere sostanziali per il discorso costituzionalmente protetto, che facilita la liquidazione degli ostacoli procedurali nella giurisdizione estera. Il sistema di agenti registrati del Wyoming e i server di processo privati non dovrebbero servire da vettori per i procedimenti di censura stranieri e il servizio di processo effettuato attraverso qualsiasi mezzo non dovrebbe comportare il riconoscimento di qualsiasi sentenza straniera risultante in questo stato;

 

(xii)   Questo atto opera in modo difensivo per proteggere le persone all'interno del Wyoming dalla coercizione, piuttosto che offensivamente per regolare la condotta straniera. Il Congresso ha approvato questo approccio attraverso il Federal SPEECH Act, 28 U.S.C. § § 4101–4105, che vieta il riconoscimento delle sentenze sulla diffamazione straniera che sono incompatibili con il primo emendamento alla costituzione degli Stati Uniti. Questo atto estende tale principio alla più ampia categoria di censura estera, coerente con l'autorità sovrana del Wyoming per determinare quali sentenze straniere i tribunali del Wyoming riconosceranno e faranno rispettare;

 

(xiii)   Il ramo esecutivo degli Stati Uniti non ha stabilito una politica globale per proteggere le persone degli Stati Uniti dall'applicazione delle leggi di censura straniere da parte di stati stranieri e organizzazioni internazionali. Questo atto mira a proteggere i residenti statali dall'applicazione delle leggi sulla censura estera e non è in conflitto con qualsiasi legge o politica federale esistente;

 

(xiv)   Quando uno stato straniero o un'organizzazione internazionale trasmette una richiesta di applicazione, una multa o una minaccia a una persona nel Wyoming, l'atto tortuoso viene completato al ricevimento. Il danno si verifica nel Wyoming quando la persona riceve e comprende la comunicazione e sperimenta l’effetto coercitivo della comunicazione;

 

(xv)   Wyoming cerca di affermarsi come una casa accogliente per l'innovazione digitale e le infrastrutture digitali. Il Wyoming ha un interesse convincente per la protezione dell'innovazione digitale e delle infrastrutture digitali situate all'interno dello stato, inclusi server, data center e altre infrastrutture digitali dall'applicazione delle leggi sulla censura straniere;

 

(xvi)   Nessuno stato straniero o organizzazione internazionale ha la legittima discrezione di far rispettare le leggi sulla censura straniera contro le persone o il discorso protetto dal primo emendamento della costituzione degli Stati Uniti. La soppressione dell'espressione costituzionalmente protetta viola i diritti fondamentali riconosciuti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite, dal Patto internazionale delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e dal primo emendamento alla costituzione degli Stati Uniti. L'applicazione da parte dello stato straniero e dell'organizzazione internazionale delle leggi sulla censura straniera è una condotta che non rientra in alcuna funzione discrezionale che eccezione all'immunità della sovranità straniera.

 

Sezione 2.   W.S. 1 44 44 108 sono creati per leggere:

 

CAPITOLO 44

WYOMING GRANITE ACT

 

1 44 101.   Titolo breve.

 

Questo capitolo deve essere conosciuto e può essere citato come "Wyoming Guaranteeing Rights Against Novel International Tyranny and Extortion (GRANITE) Act".

 

1 44 102.   Scopi.

 

(a)   Gli scopi del presente capitolo sono:

 

(i)   Proteggere i diritti costituzionali dei residenti del Wyoming e delle entità imprenditoriali dall'applicazione extraterritoriale delle leggi di censura straniere stabilendo un forum statale, con regole giurisdizionali chiare e prevedibili e rimedi efficaci che siano coerenti con la legge federale;

 

(ii)   Promuovere l'economia del Wyoming favorendo un porto sicuro per l'innovazione digitale e garantendo che le minacce straniere non dissuadano gli investimenti nelle entità commerciali del Wyoming.  

 

1 44 103.   Definizioni.

 

(a)   Come usato in questo capitolo:

 

(i)   "Forza" significa dare attuazione, svolgere o chiedere il rispetto di una legge di censura estera, anche mediante processo legale formale, pressione economica, coercizione indiretta attraverso affiliati o intermediari o qualsiasi altro mezzo;

 

(ii)   "legge sulla censura estera" indica qualsiasi legge, norma, sentenza, ordine, citazione in giudizio, azione amministrativa o richiesta formale di uno Stato straniero o di un'organizzazione internazionale che:

 

(A)   è definitivo, vincolante ed esecutivo ai sensi della legge di tale Stato o paese straniero in cui l'organizzazione internazionale ha sede;

 

(B)   Ha lo scopo primario o un effetto sostanziale di limitare, penalizzare o convincente divulgazione in merito all'espressione, alla condotta espressiva o all'associazione espressiva;

 

(C)   Target di espressione, condotta espressiva o associazione espressiva basata sul suo contenuto, punto di vista o identità di relatore o costringe alla divulgazione che raffredderebbe ragionevolmente tale espressione, condotta espressiva o associazione espressiva; e

 

(D)   Sarebbe inapplicabile in questo stato perché è in conflitto con le protezioni della prima modifica della costituzione degli Stati Uniti, dell'articolo 1, sezione 20 della costituzione del Wyoming o dell'articolo 1, sezione 21 della costituzione del Wyoming.

 

(iii)   "giudizio straniero" indica qualsiasi sentenza, decreto, ordine o determinazione simile emessa da uno Stato straniero o da un'organizzazione internazionale definitiva, vincolante ed esecutiva ai sensi delle leggi di tale Stato o paese straniero in cui l'organizzazione internazionale ha sede;

 

(iv)   "Stato straniero" significa come definito in 28 U.S.C. § 1603(a). "Stato straniero" comprende un'agenzia o una strumentalità di uno stato straniero come definito in 28 U.S.C. § 1603 (b);

 

(v)   "organizzazione internazionale":

 

(A)   Come definito in 22 U.S.C. § 288;

 

(B)   Un'organizzazione con cui gli Stati Uniti hanno relazioni ufficiali, compresa qualsiasi organizzazione sovranazionale, organizzazione intergovernativa o istituzione multilaterale; o

 

(C)   Qualsiasi stato membro, organo, agenzia, commissione, tribunale o strumentalità di un'organizzazione descritta al paragrafo (A) o (B) del presente paragrafo.

 

(vi)   "Minacciare" significa comunicare un intento di far rispettare una legge di censura straniera, anche inviando o dirigendo qualsiasi avviso, richiesta, citazione in giudizio, richiesta o comunicazione simile a una persona da parte di qualsiasi supporto;

 

(vii)   "persona degli Stati Uniti": una persona che è un cittadino o residente permanente negli Stati Uniti o qualsiasi entità commerciale organizzata in base alle leggi degli Stati Uniti o a qualsiasi stato o territorio di essi;

 

(viii)   "entrate connesse agli Stati Uniti": le entrate lorde derivanti dalle vendite di beni, dalla prestazione di servizi o dallo svolgimento di operazioni commerciali negli Stati Uniti o dirette agli Stati Uniti, come determinato dai principi contabili generalmente accettati, per l'ultimo periodo di dodici (12) mesi che termina l'ultimo giorno dell'anno fiscale del convenuto che precede l'inizio della causa dell'azione ai sensi del W.S. 1 44 ‐ 104(a). Ai fini del presente paragrafo, il "imputato" deve includere l'entità nominata e qualsiasi madre, filiale o affiliata dell'entità sotto controllo comune che ha partecipato alle operazioni pertinenti;  

 

(ix)   "residente al Wyoming" indica una persona fisica che è domiciliata in questo stato;

 

(x)   "Ente aziendale del Wyoming" indica un'entità commerciale che:

 

(A)   è incorporato, organizzato o creato secondo le leggi di questo stato; o

 

(B)   Ha la sua sede principale di attività in questo stato.

 

1 44 104.   Causa dell'azione; prescrizione; costruzione.

 

(a)   Un querelante descritto in W.S. 1 ‐ 44 ‐ 105(a) avrà una causa di azione, nella misura consentita dalla legge federale e soggetta a sottosezioni (b) e (c) di questa sezione, contro qualsiasi stato straniero, organizzazione internazionale o qualsiasi ufficiale, dipendente o altra persona che agisce nell'ambito delle loro funzioni ufficiali che ha minacciato di far rispettare, ha tentato di far rispettare o ha applicato una legge di censura straniera  

 

(b)   La causa dell'azione ai sensi della sottosezione (a) della presente sezione si applica solo nella misura consentita dalla legge federale, compresa la legge sulle immunità straniere e la legge sulle immunità delle organizzazioni internazionali e qualsiasi accordo, trattato o ordine esecutivo della sede centrale applicabile.

 

(c)   Nulla in questo capitolo deve essere interpretato a:  

 

(i)   Rinunciare all'immunità sovrana di qualsiasi Stato straniero o organizzazione internazionale;

 

(ii)   limitare eventuali eccezioni all'immunità sovrana a disposizione dell'attore ai sensi della legge federale sulle immunità sovrane straniere;  

 

(iii)   limitare qualsiasi diritto di un imputato di rimuovere il caso dal tribunale statale al tribunale federale come previsto dalla legge federale;

 

(iv)   limitare qualsiasi difesa a disposizione del convenuto ai sensi della legge federale;

 

(v)   Regolare gli stati stranieri o le organizzazioni internazionali o per entrare in conflitto con le potenze degli affari esteri degli Stati Uniti.

 

d)   Una causa di azione proposta ai sensi della sottosezione (a) della presente sezione è iniziata entro quattro (4) anni dall'ultima delle seguenti date:

 

(i)   La data della minaccia di uno stato straniero o di un'organizzazione internazionale di applicare, tentare di applicare o applicare una legge di censura straniera;

 

(ii  ) la data dell'ultimo di una serie di minacce, tentativi o azioni di esecuzione correlate da parte di uno Stato straniero o di un'organizzazione internazionale derivanti dalla stessa indagine o procedimento;

 

(iii)   La data in cui l'attore ha scoperto o ragionevolmente avrebbe potuto scoprire la minaccia di uno stato straniero o di un'organizzazione internazionale di applicare, tentare di far rispettare o l'applicazione di una legge di censura straniera.  

 

1 105.   Standing; giurisdizione; sede; servizio di processo alternativo.

 

a)   Una causa civile di azione proposta nell'ambito della W.S. 1 44 104(a) può essere proposta da:

 

(i)   Un residente del Wyoming;

 

(ii)   Una persona fisica che è fisicamente presente in questo stato quando uno stato straniero o un'organizzazione internazionale minaccia di far rispettare, tenta di far rispettare o far rispettare una legge di censura straniera contro la persona fisica e che è stata specificamente presa di mira dalla legge di censura straniera mentre è fisicamente presente in questo stato;

 

(iii)   un'entità commerciale del Wyoming; o

 

(iv)   Qualsiasi persona degli Stati Uniti la cui espressione protetta, condotta espressiva o associazione espressiva proviene da o è ospitata su server fisicamente situati in questo stato.

 

(b)   Nonostante qualsiasi altra disposizione di legge, un tribunale del Wyoming può esercitare la giurisdizione personale su qualsiasi stato straniero o organizzazione internazionale che minaccia di far rispettare, tentare di far rispettare o far rispettare una legge di censura straniera contro una persona con in piedi ai sensi della sottosezione (a) di questa sezione, coerente con la costituzione degli Stati Uniti e la costituzione del Wyoming.

 

(c)   Nonostante W.S. 1 5 107, può essere proposta un'azione avviata nell'ambito della W.S. 1 44 104(a):

 

(i)   Il tribunale distrettuale della contea in cui risiede o si trova l'attore;

 

(ii)   Il tribunale distrettuale in cui è stata ricevuta la comunicazione che ha minacciato di far rispettare, ha tentato di far rispettare o ha applicato una legge di censura straniera; o

 

(iii)   Il primo tribunale distrettuale giudiziario nella contea di Laramie.

 

(d)   Salvo quanto previsto dalla sottosezione (e) di questa sezione, previa mozione dell'attore, un tribunale può autorizzare un metodo alternativo di servizio di processo che è ragionevolmente calcolato per dare comunicazione effettiva a un'organizzazione internazionale, tra cui:

 

(i)   Servizio via e-mail agli indirizzi e-mail che sono stati utilizzati per trasmettere la minaccia di applicazione, tentativo di applicazione o applicazione di una legge di censura straniera;

 

(ii)   Servizio sugli Stati Uniti consulenza di record per l'organizzazione internazionale;

 

(iii)   Servizio mediante pubblicazione su un sito web gestito da un'organizzazione internazionale, se l'organizzazione internazionale sta evadendo l'avviso;

 

(iv)   Qualsiasi altro mezzo di servizio che è consentito dalla legge o dal trattato.

 

(e)   Servizio di processo su:

 

(i)   Uno Stato straniero deve rispettare 28 U.S.C. § 1608;

 

(ii)   Un'organizzazione internazionale come definita nel 22 U.S.C. § 288 deve rispettare 28 U.S.C. § 1608 e gli eventuali accordi di sede, trattati e procedure stabilite applicabili per fornire servizio di processo.  

 

1 44 106.   Presunzioni; confutazione.

 

(a)   Un tribunale presume che una legge di censura straniera violi la prima modifica della costituzione degli Stati Uniti, l'articolo 1, la sezione 20 della costituzione del Wyoming e l'articolo 1, la sezione 21 della costituzione del Wyoming.

 

(b)   Un convenuto può confutare la presunzione ai sensi della sottosezione (a) della presente sezione dimostrando con prove chiare e convincenti che:

 

(i)   La legge di censura estera, sul suo volto e applicata all'espressione, alla condotta espressiva o all'associazione espressiva dell'attore, soddisferebbe un rigoroso controllo in base al primo emendamento alla costituzione degli Stati Uniti, all'articolo 1, all'articolo 1 della costituzione del Wyoming e all'articolo 1, sezione 21 della costituzione del Wyoming; e

 

(ii)   La minaccia di esecuzione, il tentativo di esecuzione o l'applicazione della legge sulla censura estera non grava sull'espressione, sulla condotta espressiva o sull'associazione espressiva che è protetta ai sensi del primo emendamento alla costituzione degli Stati Uniti, all'articolo 1, sezione 20 della costituzione del Wyoming e all'articolo 1, sezione 21 della costituzione del Wyoming.

 

1 44 107.   Rimedi; responsabilità.  

 

(a)   A riprova di una preponderanza delle prove che un imputato ha minacciato di far rispettare, ha tentato di far rispettare o ha applicato una legge di censura straniera contro un querelante in violazione del primo emendamento della costituzione degli Stati Uniti, l'articolo 1, la sezione 20 della costituzione del Wyoming o l'articolo 1, l'articolo 21 della costituzione del Wyoming, la corte:

 

(i)   assegna all'attore prevalente:

 

(A)   danni effettivi comprovati dall'attore o danni nominali se i danni effettivi non sono provati dall'attore;  

 

(B)   Danni legali di un milione di dollari ($ 1.000.000.00) per violazione, come aggiustato per l'inflazione ai sensi della sottosezione (c) di questa sezione o del dieci per cento (10%) delle entrate annuali legate agli Stati Uniti del convenuto, a seconda di quale sia maggiore. I danni legali imposti ai sensi del presente comma non sono inferiori all'importo di qualsiasi multa o pena inflitta da uno stato straniero o da un'organizzazione internazionale in merito alla legge sulla censura estera. L'importo dell'ammenda o della sanzione inflitta da uno Stato straniero o da un'organizzazione internazionale ai sensi del presente paragrafo è calcolato in valuta degli Stati Uniti;

 

(C)   Spese e costi legali ragionevoli.

 

(ii)   può assegnare la sentenza dichiarativa querelante prevalente.

 

(b)   I rimedi previsti dalla presente sezione sono cumulativi e si aggiungono a qualsiasi altro rimedio disponibile a legge o in equità. I danni legali previsti dalla lettera a)(i)(B) della presente sezione sono danni risarcitori destinati a risarcire i querelanti per danni che sono intrinsecamente difficili da quantificare, compresi gli effetti agghiaccianti sull'espressione protetta, sul danno alla reputazione, sui costi di autocensura e sui costi di contenzioso sostenuti nella difesa contro l'applicazione delle leggi sulla censura estera e non sono danni punitivi.

 

(c)   Il giudice adegua i danni legali concessi ai sensi della lettera a)(i)(B) della presente sezione per l'inflazione. Il tribunale calcola l'adeguamento per l'inflazione moltiplicando l'importo dei danni legali di un milione di dollari ($ 1.000.000,00) per il rapporto tra il valore di offerta di moneta M2 destagionalizzato pubblicato nel rilascio statistico di riserva federale H.6 per il mese di luglio 2026 al valore di offerta di moneta M2 destagionalizzato per il mese in cui è stata decisa la causa dell'azione. Il tribunale utilizzerà i più recenti valori di offerta di moneta M2 pubblicati dal consiglio dei governatori del sistema di riserva federale degli Stati Uniti nel rilascio statistico di riserva federale H.6, destagionalizzato. Se il consiglio dei governatori del sistema di riserva federale degli Stati Uniti cessa di pubblicare i dati di fornitura di moneta M2 destagionalizzati, allora il tribunale adeguerà l'importo dei danni legali di un milione di dollari ($ 1.000.000,00) utilizzando un aggregato monetario ragionevolmente comparabile o indice dei prezzi pubblicato dal consiglio dei governatori del sistema di riserva federale degli Stati Uniti o dall'ufficio federale delle statistiche sul lavoro che preserva il valore reale dell'importo dei danni legali nella misura praticabile.

 

(d)   Salvo quanto richiesto dalla legge federale, compresa la legge sulle immunità straniere e la legge sulle immunità delle organizzazioni internazionali, tutti i convenuti responsabili ai sensi della sottosezione (a) della presente sezione sono responsabili in solido per tutti i danni sostenuti dall'attore.

 

1 44 108.   Non riconoscimento di giudizi stranieri; non cooperazione con le decisioni straniere e le richieste di estradizione; sanzioni; causa di azione.   

 

(a)   Salvo quanto previsto dalla legge federale e comunque previsto dalla presente sottosezione, nessun tribunale di questo stato deve riconoscere, far rispettare o dare attuazione a qualsiasi sentenza straniera, ordine, citazione in giudizio, azione amministrativa, multa, sanzione o misura simile che impone responsabilità o costringe azioni basate su espressione, condotta espressiva o associazione espressiva che sarebbero protette dalla prima modifica della costituzione degli Stati Uniti, dall'articolo 1, sezione 20 della costituzione del Wyoming o dall'articolo 1, sezione 21 della costituzione del Wyoming. Un tribunale può recidere e può riconoscere, far rispettare o dare attuazione a qualsiasi sentenza straniera, ordine, citazione in giudizio, azione amministrativa, multa, sanzione o misura simile che non impone responsabilità o forzare un'azione basata sull'espressione, sulla condotta espressiva o sull'associazione espressiva che sarebbe protetta dalla prima modifica della costituzione degli Stati Uniti, dall'articolo 1, sezione 20 della costituzione del Wyoming o dall'articolo 1, sezione 21 della costituzione del Wyoming.  

 

(b)   Salvo quanto richiesto dalla legge federale, lo Stato, le sue   suddivisioni politiche e i suoi dipendenti che agiscono nell'ambito dei loro doveri ufficiali non forniscono assistenza o cooperazione nella raccolta, nell'applicazione o nell'attuazione di qualsiasi sentenza straniera, ordine, citazione in giudizio, azione amministrativa, multa, pena o misura simile che impone responsabilità o obblighi azioni basate sull'espressione, sulla condotta espressiva o sull'associazione espressiva che sarebbero protette dalla prima modifica della costituzione degli Stati Uniti, articolo 1, sezione

 

(c)   Qualsiasi persona che viola consapevolmente la sottosezione (b) di questa sezione è responsabile per una pena civile non superiore a diecimila dollari ($ 10.000,00) per ogni violazione. Questa sanzione civile può essere recuperata in qualsiasi azione intentata dal procuratore generale o procuratore distrettuale.

 

(d)   Lo Stato e le sue suddivisioni politiche non manlevano o rimborsano una persona che ha violato la sottosezione (b) di questa sezione per una sanzione civile imposta ai sensi della sottosezione (c) della presente sezione.

 

(e)   Salvo quanto richiesto dalla legge federale, nessun tribunale di questo stato riconosce, farà rispettare o dare attuazione a qualsiasi sentenza penale straniera, condanna, sentenza, mandato o ordine simile che impone la responsabilità penale basata in tutto o in parte su espressione, condotta espressiva o associazione espressiva che sarebbe protetta dalla prima modifica della costituzione degli Stati Uniti, dall'articolo 1, dalla sezione 20 della costituzione del Wyoming o dall'articolo 1, sezione 21 della costituzione del Wyoming.

 

(f)   Salvo quanto richiesto dalla legge federale, lo Stato, le sue   suddivisioni politiche e i suoi dipendenti che agiscono nell'ambito delle loro funzioni ufficiali non devono:

 

(i)   Arrestare, trattenere o consegnare qualsiasi persona in base a una richiesta di estradizione straniera, a un mandato di arresto internazionale o a un processo simile quando il reato sottostante si basa sull'espressione, sulla condotta espressiva o sull'associazione espressiva che sarebbe protetta dalla prima modifica della costituzione degli Stati Uniti, dall'articolo 1, sezione 20 della costituzione del Wyoming o dall'articolo 1, sezione 21 della costituzione del Wyoming;

 

(ii)   Fornire qualsiasi altra assistenza o cooperazione a qualsiasi stato straniero o organizzazione internazionale nell'indagare, perseguire, sanzionare o punire qualsiasi persona per l'espressione, la condotta espressiva o l'associazione espressiva che sarebbe protetta dalla prima modifica della costituzione degli Stati Uniti, dell'articolo 1, sezione 20 della costituzione del Wyoming o dell'articolo 1, sezione 21 della costituzione del Wyoming;

 

(iii)   Onorare o eseguire una richiesta ai sensi di un trattato di assistenza legale reciproca, lettere, rogatori o altro accordo o meccanismo internazionale se la richiesta cerca servizio di processo, testimonianza di prova o qualsiasi altra assistenza in relazione a un procedimento basato su espressione, condotta espressiva o associazione espressiva che sarebbe protetto dalla prima modifica della costituzione degli Stati Uniti, dall'articolo 1, sezione 20 della costituzione del Wyoming o dall'articolo 1, sezione 21 della costituzione del Wyoming.

 

(g)   La presente sezione si applica indipendentemente dal modo in cui la prestazione di processo è stata effettuata in un procedimento straniero.

 

(h)   Qualsiasi persona che è soggetta o può essere soggetta a una sentenza straniera, a un ordine, a una richiesta di estradizione o a un procedimento straniero che si basa sull'espressione, sulla condotta espressiva o sull'associazione espressiva che sarebbe protetta dalla prima modifica della costituzione degli Stati Uniti, dall'articolo 1, dall'articolo 1, dalla sezione 20 della costituzione del Wyoming o dall'articolo 1, la sezione 21 della costituzione del Wyoming può portare una causa di azione contro lo stato, le sue suddivisioni politiche e i suoi dipendenti che agiscono nell'ambito dei loro compiti ufficiali

 

(i)   una sentenza dichiarativa secondo cui la sentenza straniera, l'ordine, la richiesta di estradizione o il procedimento sono inapplicabili ai sensi della presente sezione; o

 

(ii)   Sgravi ingiuntivi che vietano a qualsiasi persona di cercare di far valere una sentenza straniera, un ordine, una richiesta di estradizione o un procedimento in questo stato o che vieta a qualsiasi persona di intraprendere azioni che sono vietate da questa sezione.

 

(j)   Lo Stato rinuncia all'immunità sovrana per le richieste presentate ai sensi della sottosezione (h) della presente sezione che chiede un sollievo dichiarativo o ingiuntivo. La rinuncia ai sensi della presente sottosezione non si estende alle richieste presentate ai sensi della sottosezione (h) di questa sezione nei confronti dello Stato per danni monetari.

 

(k)   Se l'attore prevale in una causa civile di ricorso proposta ai sensi della sottosezione (h) di questa sezione, il giudice può:

 

(i)   Aggiudicare spese e costi legali ragionevoli;

 

(ii)   Imporre sanzioni civili come previsto da questa sezione.

 

(m)   Il procuratore generale promulga norme per fornire orientamenti alle forze dell'ordine statali e locali in merito all'attuazione della presente sezione, comprese le procedure per identificare le sentenze straniere, le sentenze penali straniere, gli ordini, le citazioni in giudizio, le azioni amministrative, le multe e le sanzioni degli Stati stranieri e delle organizzazioni internazionali che possono imporre responsabilità o forzare un'azione basata sull'espressione, la condotta espressiva o l'associazione espressiva che sarebbe protetta dalla prima modifica della costituzione degli Stati Uniti, Articolo 1, Sezione 20 della costituzione del Wyom

 

Sezione 3.   W.S. 1 5 107 è modificato per leggere:

 

1 107.   Azioni contro non residenti e società straniere.

 

Un'azione, diversa da una (1) di quelle menzionate in W.S. 1 da 5 a 1 da 1 a 1 104 104 e 1 44 104, nei confronti di un non residente di questo stato o di una società straniera, indipendentemente dal fatto che i codefendant risiedano o meno nel Wyoming, possa essere portata in qualsiasi contea in cui sia sorta la causa dell'azione o dove risiede l'attore.

 

Sezione 4.   Il procuratore generale promulga tutte le norme necessarie per attuare questo atto.

 

Sezione 5.

 

(a)   Salvo quanto previsto nella sottosezione (b) della presente sezione, il presente atto è in vigore dal 1° luglio 2026.

 

(b)   Le sezioni 4 e 5 del presente atto sono efficaci immediatamente dopo il completamento di tutti gli atti necessari affinché un disegno di legge diventi legge come previsto dall'articolo 4, sezione 8 della Costituzione del Wyoming.   

 

(FINE)

 

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HB0070