Elio Lannutti:
TRUFFA EURIBOR: CHISSA' PERCHE' ANCHE L'OTTIMA ANTITRUST SI ASSOPISCE, PER NON DISTURBARE I LOSCHI AFFARI DI BANCHE E BANCHIERI CENTRALI, CRIMINALI SERIALI ! ADUSBEF ORGANIZZERA' CLASS ACTION EURIBOR FRAUDOLENTO
«In data 6 ottobre 2011, Adusbef inviò tramite il suo vice-presidente avv. Antonio Tanza», un «esposto all’Antitrust (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)» dal seguente tenore: «Oggetto: sulla nullità per violazione della normativa antitrust (Legge n. 287/1990) dei prodotti bancari e finanziari che facciano riferimento all’Euribor. Adusbef, Associazione Difesa Consumatori e Utenti Servizi Bancari Finanziari Assicurativi e Postali, in persona del suo rappresentante legale (…) rappresentato ai fini del presente atto dall’Avv. Antonio Tanza, del Foro di Lecce, domiciliato in Roma alla via Farini n. 62, chiede all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di valutare se, ai sensi della Legge n. 287 del 10/10/1990, i prodotti bancari e finanziari aventi come parametro di riferimento il tasso Euribor come base per il pagamento dell’interesse violino la normativa antitrust (cfr. art. 2, comma 2, lett. a), Legge n. 287 del 10/10/1990). In particolare, Adusbef ritiene che la rilevazione di un parametro di riferimento (Euribor, Libor, ecc.) ad opera di un’associazione tra banche possa considerarsi quale intesa tra imprese (bancarie) che abbiano per oggetto o per l’effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: “a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali (…). Come avremo modo di dimostrare nel corso della successiva esposizione, numerose banche italiane, venendo meno alla diligenza professionale che dovrebbe caratterizzare la loro attività, hanno utilizzato nei contratti di mutuo (ma anche future, derivati, swap, ecc.) proposti ai clienti un tasso di interesse avente come parametro di riferimento il tasso euribor. Facendo così, l’aumento e la variazione dei tassi è direttamente demandato ad un “sindacato” di banche che di fatto fa il prezzo e modifica un elemento essenziale del contratto. L’Euribor (Euro Interbank Offered Rate) è un tasso interbancario di riferimento diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea (European Banking Federation) come media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche operanti nell’Unione Europea cedono i depositi in prestito. La pubblicazione del tasso è demandata a un’associazione internazionale – non-profit – di diritto belga fondata nel 1999 – la Euribor-EBF – con sede in Bruxelles. I suoi membri sono le associazioni bancarie nazionali degli Stati membri dell’Unione Europea della c.d. Euro Zona. La Federazione Bancaria Europea – per sua stessa ammissione – è la voce degli interessi privatistici di oltre 5.000 banche europee in 31 diversi paesi europei. La Federazione è di fatto un “sindacato” sovranazionale di diritto privato (“To be the voice of European banks”) e di tutela di parte degli interessi delle banche europee, senza alcuna funzione pubblica o di indirizzo dell’interesse pubblico degli utenti bancari, né tantomeno di partecipazione degli stessi con funzione di controllo. L’Euribor in particolare è composto da una “media” giornaliera delle quotazioni fornite su 13 “scadenze” da un insieme (attualmente) di 44 banche della zona euro (le cosiddette “banche di riferimento”), quale determinazione autonoma di una posta contabile, definita giornalmente quale media di voci stabilite dalle banche aderenti, senza alcun controllo superiore, come indicato dall’European banking federation (…). L’Euribor è utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui a tasso variabile. L’indice Euribor funge da parametro di riferimento per i tassi da applicare comunque a molti altri prodotti, tra cui diversi strumenti derivati, quali i mutui, i future, gli swap e i forward rate agreement, ecc. Ricordiamo (…) che la Legge n. 287 del 10/10/1990 – “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato – ANTITRUST” – stabilisce all’art. 2 (Intese restrittive della libertà di concorrenza): 1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l’oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto. Tale norma è senza alcun dubbio applicabile alle intese tra banche. Infatti, l’art. 20 della Legge n. 287/1990 disponeva che “Nei confronti delle aziende ed istituti di credito l’applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 spetta alla competente autorità di vigilanza”. Tale competenza funzionale è adesso non più sussistente, nell’abrogazione dell’articolo citato.?L’applicazione del tasso Euribor contrasta espressamente con la Legge n. 287/1990, la quale vieta le intese tra imprese (anche bancarie) che abbiano per oggetto o per l’effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: “a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; (…) 3) Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”. L’Euribor quale “accordo” tra le imprese bancarie diretto a fissare direttamente o indirettamente il prezzo del proprio servizio è la principale condizione contrattuale dei mutui a tasso variabile e di altri prodotti offerti al pubblico dalle banche. La nullità di un tale patto, “ad ogni effetto”, conseguirebbe espressamente dall’applicazione della normativa antitrust (Legge 287/1990). Il prodotto a cui sia collegato non potrebbe quindi produrre nessun effetto tutelato dalla legge. Tale nullità potrebbe essere rilevata d’ufficio o comunque eccepita dall’utente bancario. Per le ragioni su esposte Adusbef Onlus, Associazione Difesa Consumatori e Utenti Servizi Bancari Finanziari Assicurativi e Postali, chiede che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: 1) voglia accertare e dichiarare l’esistenza di una violazione dell’art. 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287 del 1990; 2) voglia inibire alle banche italiane l’utilizzo dei su esposti contratti di mutuo, in quanto ingannevoli nei confronti del consumatore, assumendo, inoltre, i provvedimenti più idonei ed opportuni per eliminarne gli effetti; 3) considerata la sussistenza dei motivi d’urgenza, insiti anche nella particolare diffusione di tali contratti riferibili per loro stessa natura alla generalità dei consumatori, intervenga comunque cautelativamente per sospenderne provvisoriamente la promozione di ulteriori contratti che facciano riferimento al parametro Euribor»;
da qualche giorno i mercati finanziari sono stati di nuovo scossi da un nuovo scandalo legato alla “finanza malata”, ovvero comportamenti opportunistici di manager e banchieri volti a lucrare denaro senza tener conto delle possibili conseguenze negative per l’economia reale, ovvero a danno di famiglie, risparmiatori, imprese e Governi. La manipolazione dei tassi interbancari è finalmente venuta a galla, nonostante sia stata praticata da anni. Sulla base del dossier in mano all’americana CFTC (Commodity Futures Trading Commission), il tasso più manipolato è stato soprattutto l’Euribor. Si tratta del tasso interbancario di riferimento per l’area euro. Se al Libor sono legati 350.000 miliardi di dollari di derivati su tassi e 10.000 miliardi di prestiti e mutui (dati di fine 2011), all’Euribor – oltre ad un gigantesco ammontare per i mutui – sono legati prodotti derivati per 220.000 miliardi di dollari. La CFTC ha spiegato come veniva manipolato il tasso, facendo riferimento alle e-mail di alcuni operatori in derivati intercettate nella sede di Barclays. Secondo la CFTC, come si apprende dall’articolo pubblicato su “Economiaweb” del 10 luglio 2012, «alcuni operatori senior di Barclays orchestravano le strategie di varie banche con l’obiettivo di influenzare il risultato finale dell’Euribor». Chi lavorava sui derivati «e aveva la necessità – a seconda dei giorni – di avere un Euribor elevato o basso, si coordinava con i colleghi di altre banche per fare in modo che i vari contributi inviati a Ebf (associazione bancaria non regolamentata) e a Thomson Reuters fossero nella direzione desiderata». Insomma, veniva manipolata la media finale. Tale manipolazione dei tassi consentiva a chi deteneva posizioni in derivati indicizzati all’Euribor di guadagnare o di limitare eventualmente le perdite. Il tutto chiaramente senza preoccuparsi delle conseguenze di chi, ad esempio, si trovava alle prese con il pagamento della rata mensile del mutuo. Infatti, l’Euribor è fondamentale per determinare il tasso di interesse per le rate dei mutui e dei prestiti, oltre all’andamento dei derivati su tassi. Barclays, tra le più implicate nello scandalo, ha chiuso la vertenza con la CFTC pagando una multa di 200 milioni di dollari. Ma i danni inferti ai consumatori possono essere quantificati in alcune decine di miliardi di dollari.
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