Dr. Giovanni Battista Frescura
Consulente Tecnico *
Principi di diritto stabiliti dalla sentenza della Cassazione 19 dicembre 2011 n. 46669
1) l'innalzamento della soglia dell'usura vale solo dal maggio 2011, non è retroattivo, nemmeno ai fini penali;
La portata dell’intervento innovativo sulla determinazione dei criteri di individuazione del tasso
soglia e la mancanza di norme transitorie, certamente non dovuta a disattenzione [del legislatore], denotano che si è voluto dare alla normativa (che ha introdotto un regime maggiormente favorevole agli istituti di credito in relazione al reato di usura) operatività con esclusivo riferimento a condotte poste in essere dopo la sua entrata in vigore, senza produrre effetti su preesistenti situazioni, regolate dalla normativa precedente.
2) le circolari della Banca d'Italia non hanno alcun valore ai fini dell'interpretazione della legge sull'usura;
Le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e
nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla
Banca d’Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato di usura sotto il
profilo dell’elemento oggettivo.
Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, neppure quale mezzo di interpretazione, trattandosi [l’usura] di questione nota nell’ambiente del commercio che non presenta in sè particolari difficoltà, stante anche la qualificazione soggettiva degli organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito.
3) i presidenti o il c.d.a. delle banche sono responsabili dell'usura; fanno eccezione solo i casi relativi ai primi anni 2000, quando nessuno diceva che le banche facevano usura;
E’ ravvisabile in capo al presidente o al consiglio di amministrazione un potere di controllo
gestionale sull’attività della direzione generale o centrale commerciale con specifico riferimento
alla determinazione dei tassi di interesse, anche se a termini statutari tali organismi sottordinati
abbiano autonomia gestionale operativa, con conseguente responsabilità penale concorrente
degli organi apicali ove venga superato il tasso soglia degli interessi in ordine alla erogazione
del credito alla clientela.
Non è scusabile, in linea di principio, da parte di un istituto di credito, l’errore riferibile al calcolo
dell’ammontare degli interessi usurari trattandosi di interpretazione che oltre ad essere nota nell’ambiente bancario non rappresenta in se particolari difficoltà.
In mancanza di un orientamento giurisprudenziale di legittimità, sia civile che penale, all'epoca, che ritenesse illecita la prassi bancaria, sviluppatasi poi successivamente, nessuna censura di mancanza di doverosa prudenza può essere posta a carico dei presidenti delle banche e non può ritenersi violato il dovere di diligenza nella ricostruzione dei criteri applicabili ai fini della individuazione del tasso soglia a carico degli organi di vertici degli istituti bancari.
4) anche se non si individua il colpevole, ma il reato usura esiste, la banca deve rimborsare i danni.
[l’usura è] comunque un illecito avente rilevanza civilistica, non rileva, ai fini risarcitori, che non
sia stato accertato il responsabile penale della condotta illecita, in quanto l’azione risarcitoria
civile ben potrà essere espletata nei confronti degli istituti interessati che rispondono, comunque,
del fatto dei propri dipendenti.
* Direttore Centro servizi peritali (per il controllo dell’usura)
Valdagno (VI) Via Dalmazia 39/A Tel. 0445.412545
Email csvaldagno@assimai.it
G. Frescura – Usura e d anatocismo – La verifica del TAEG nei finanziamenti legali
- 2011
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G. Frescura – Usura e d anatocismo – La verifica del TAEG nei finanziamenti legali
- 2011
caro Frescusa,mi permetto di consigliarle di leggere bene la sentenza fino in fondo! questa sentenza sancisce l'esistenza di errore sul precetto inevitabile ex art. 5 cp, per chi, precedentemente al 2009, ha conteggiato il tasso di interesse omettendo di considerare la CMS. in parole povere tale sentenza chiude definitivamente la questione se sia possibile ravvisare responsabilità penale in caso di sforamento del tasso soglia conteggiando come interesse la cms per gli anni precedenti al 2009. la responsabilità penale, derivante dal calcolo della CMS come interesse finisce qui!
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