- Avv. Silvio Orlandi
Il
ddl 83/2015 ha introdotto l’art. 480 c.p.c. che prevede
espressamente “ il precetto deve altresì contenere l’avvertimento
che il debitore può, con l’ausilio di un organismo o di un
professionista nominato dal Giudice, porre rimedio alla situazione di
sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di
composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del
consumatore ( ddl 27 giugno 2015 n 83 convertito con modificazioni
nella legge 6 agosto 2015 n 132 a norma dell’ art 23 comma 7 del
medesimo provvedimento). Tali disposizioni si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto – supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
serie generale n 192 del 20 agosto 2015”.
In
forza di tale disposizione prescritta a pena di nullità insanabile
dell’atto di precetto, l’intera esecuzione eventualmente promossa
in difetto di tale avvertimento produce anche la nullità dell’intero
processo esecutivo.
Appare
dunque evidente come il Legislatore, prevedendo la più grave delle
sanzioni processual-civilistiche, ritiene imprescindibile il diritto
del debitore di avere informativa della opportunità concessa dalla
legge 3 – 2012 ( legge sulla composizione della crisi da
sovraindebitamento).
Dunque
a partire dalla data del 20 agosto 2015 tutti i debitori devono
ricevere il prescritto avvertimento la cui ovvia finalità è quella
di consentire ai medesimi l’assunzione di eventuali azioni
protettive dei loro beni e del loro patrimonio in generale,
utilizzando gli strumenti apprestati dal Legislatore.
Ciò
riguarda purtroppo solo ed esclusivamente tutte le azioni esecutive
che prendono vita ed impulso ex novo a partire dal 20 agosto 2015.
Viceversa
nulla risulta pensato dal Legislatore sul punto in relazione alle
procedure esecutive già pendenti.
Si
è così di fatto creata una duplice categoria di debitori: quelli
ante 20 agosto 2015 che non hanno diritto alla necessaria informativa
e quelli post che invece ne hanno diritto sotto pena di nullità
esecutiva.
In
conseguenza appare violato il precetto costituzionale di cui all’art
3 della Costituzione.
Atteso
che in situazioni esattamente speculari si crea una evidente
disparità di trattamento e di protezione tra i debitori ante 20
agosto 2015 e debitori post.
Occorre
tenere in considerazione la rilevante circostanza che la legge
3/2012, rivoluzionaria per il nostro ordinamento, mira a proteggere
l’individuo ed altri valori e beni oggetto di altrettanta garanzia
costituzionale.
Il
primo tra essi è certo il diritto alla casa ( diritto riconosciuto
di rango costituzionale).
Ancor
di più nella considerazione della “ casa familiare” ex art. 28
della Costituzione.
La
legge 3/2012 mira altresì ad evitare la riduzione in schiavitù in
conseguenza del sovraindebitamento, con ciò rappresentando una
chiara evoluzione dell’art. 4 e 5 della Convenzione Europea dei
Diritti dell’uomo.
In
considerazione di quanto sopra, appare di evidente rilevanza la
necessità di vagliare il tema provvedendo, in forma di una lettura
costituzionalmente orientata della norma, alla sospensione dei
procedimenti esecutivi ogni qualvolta il debitore che non ha ricevuto
l’avvertimento di cui all’art. 480 c.p.c., ne faccia istanza
avendo dichiarato la volontà di proporre il piano di cui alla legge
3/2012.
Per
quanto più sopra riferito appare necessario disporre la sospensione
delle esecuzione.
Il
debitore che subisce l’esecuzione iniziata ante agosto 2015 non può
godere dell’avvertimento disposto dal legislatore nel contesto
dell’atto di precetto, a pena di nullità.
La
più grave delle sanzioni civilistiche (la nullità dell’atto e
della successiva intera procedura esecutiva) voluta dal legislatore
certifica la ferma voluntas del medesimo di affidare al debitore la
proposizione dei vari piani previsti nella legge 3/2012.
Per
le procedure esecutive in atto avrebbe dovuto essere disposta una
opportuna norma di protezione per il debitore, vuoi disponendo una
comunicazione, ad onere del precedente, di analogo avvertimento a
quello contenuto nel precetto, vuoi disponendo una moratoria delle
procedure in atto, con un termine sufficiente a consentire al
debitore stesso di poter conoscere
il beneficio della legge 3/2012 per poter proteggere quei beni
fondamentali che la legge stessa vuole tutelare (casa, famiglia,
dignità personale ecc….).
In
assenza, fermi i dedotti profili di dubbio circa la illegittimità
costituzionale di cui sopra, appare indispensabile formulare istanza
di sospensione della esecuzione al Giudice della stessa.
L’ordinamento
contiene norme di chiusura laddove si presentino fattispecie non
previste o specificatamente normate.
Così
l’art. 700 c.p.c., norma cosiddetta in bianco, che consente al
Giudice l’adozione dei provvedimenti più opportuni.
Nell’ambito
delle procedure esecutive, pur ritenendosi di possibile applicazione
lo stesso art. 700 c.p.c., vi è però l’art. 624 c.p.c., che
prevede i “gravi motivi”.
Questi
possono riscontrarsi in più fattispecie, anche normate, ma anche
laddove si debba provvedere in protezione dei diritti fondamentali,
talvolta di rango costituzionale.
La
volontà di procedere ed avvalersi di una delle opzioni di cui alla
legge 3/2012 (vista la scelta del legislatore di prevedere che il
mancato avvertimento al debitore comporti la nullità dell’intera
procedura) manifestata dal debitore anche con la sola istanza di
nomina dell’OCC deve godere della protezione della sospensione
della esecuzione.
Il
debitore deve avere il tempo ed essere posto in condizione di
esercitare i diritti ex legge 3/2012.
Si
consideri che la previsione dell’avvertimento fin dall’atto di
precetto mira proprio a consentire al debitore di approntare, per
tempo, i proprio piani di soluzione.
Per
le procedure in corso ciò non è possibile e dunque, a fronte del
deposito della domanda, sussistono i “gravi motivi”, che
consentono la sospensione dell’esecuzione.
In
ordine a quanto sopra già il Tribunale di Bolzano ha recentemente
ritenuto di scorgere un’opportunità mediante sospensione della
procedura esecutiva ritenendo “che
il ricorso ex Lege n. 3/2012 pare avere, peraltro, solo una
possibilità di successo se la vendita … dell’unico sostanziale
cespite immobiliare del debitore non abbia luogo”
e che “
per evitare che un successivo eventuale provvedimento di sospensione
della procedura intervenga tra aggiudicazione e versamento del
prezzo, pare necessario revocare allo stato, il tentativo di
vendita…”(all. 4).
Ancor
di più il Tribunale di Cremona con ordinanza del 07 aprile 2016 ha
ritenuto del tutto assimilabile l’istanza di sovraindebitamento
alla proposizione di domanda prenotativa di concordato e dunque
applicabile l’art. 168 L:F. che prevede la declaratoria di
improcedibilità delle azioni esecutive.
Tutto
ciò premesso, il deitore puo' formulare regolare istanza di sospensione
del
presente processo oppure,
in denegata ipotesi, il differimento
della vendita
del bene pignorato a data successiva.
Firenze,
23 July 2018 Avv.
Silvio Orlandi
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