lunedì 23 luglio 2018

Lo sgombero dell’immobile pignorato (art. 560 c.p.c.)


Lo sgombero dell’immobile pignorato (art. 560 c.p.c.)

- CTP G.B.Frescura, da: "False attestazioni del credito bancario in Italia", 2018

Una rilevante modifica alle procedure esecutive è la riforma delle modalità di liberazione (rilascio) dell’immobile pignorato, prima del 2005 disciplinate solo dagli artt. 605 e seguenti del c.p.c, mentre non è più l’ufficiale giudiziario che si occupa di liberare materialmente l’immobile, ma (dal 3 agosto 2016 1) il custode, ovvero un ausiliario del giudice dell’esecuzione, che provvederà all’attuazione secondo le disposizioni del giudice.2

Due nuovi commi dell’art. 560 c.p.c. prevedono infatti che, anche prima della vendita forzata, il giudice dell’esecuzione con ordinanza, disponga la liberazione, se non autorizza il debitore ad abitare nell’immobile pignorato (comma 3);3 l’attuazione di questo provvedimento è demandata al custode “senza l’osservanza delle formalità dell’esecuzione per rilascio” (comma 4);4 l’ordinanza è impugnabile, ex art. 617 c.p.c. comma 2, con ricorso allo stesso giudice.5

Anche il nuovo procedimento di rilascio (introdotto nel 2005) è possibile solo in mancanza di titoli opponibili al creditore pignorante, poiché "la presenza di atti (e in particolare di locazioni) opponibili al creditore pignorante, comporta - ricorrendone la possibilità e previa autorizzazione del giudice - l'esercizio da parte del custode delle ordinarie azioni volte a liberare l'immobile, ovvero la vendita del bene col vincolo (o la locazione) opponibile al creditore e perciò anche all'acquirente".6

La nuova procedura ha suscitato molte e fondate, critiche per l’evidente violazione del diritto ad un giusto processo; quantomeno le disposizioni del giudice dell’ espropriazione immobiliare dovranno indicare il termine entro il quale il custode dovrà procedere alla liberazione dell’immobile e nel caso di scadenza, provvedere all’eventuale rinnovo con una nuova ordinanza, opponibile anch’essa ex art. 617 c.p.c.7



1 La norma precedente (art. 560 c.p.c., comma 3) stabiliva che “Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile.”; la procedura esecutiva per il rilascio dell’immobile era pertanto disciplinata dagli articoli da 605 a 611 c.p.c. prevedendo l’intervento dell’ufficiale giudiziario (vedi CONFALONIERI, Liberazione senza ufficiali giudiziari nelle esecuzioni immobiliari con nomina del custode, in www.altallex.com 16 maggio 2016.

2 Sulla responsabilità degli ausiliari del giudice vedi ultra il § 20.3.

3 Art. 560 c.p.c (Modo della custodia) comma 3 Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell'art. 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile.

4 Art. 560 c.p.c. comma 4 Il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice puo' avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68.

5 E’ evidente la scarsa efficacia dell’impugnazione di un atto esecutivo (su cui vedi ultra il § 45.1.1), visto che è lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento a decidere! Sulla nuova procedura vedi FARINA P., La deformalizzazione del rilascio dell’immobile pignorato in www.eclegal.it 4 ottobre 2016 e CARADONNA, Il d.l. n. 59 del 2016 e le novità in tema di custodia nell’espropriazione immobiliare, in www.giustiziainsieme.it 19 settembre 2016.

6 Così OLIVIERI, La liberazione dell'immobile pignorato, in Riv. Es. Forz., 2009, 4.

7 Cfr. SCARSELLI, Le ultime riforme al processo di esecuzione forzata di cui al d.l. 59/2016. Ovvero le banche dettano e il legislatore scrive in www.questionegiustizia.it 3 novembre 2016; OLIVIERI L'ordine di liberazione dell'immobile pignorato e la sua attuazione in www.ca.milano.giustizia.it.

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