Lo sgombero dell’immobile pignorato (art. 560 c.p.c.)
- CTP G.B.Frescura, da: "False attestazioni del credito bancario in Italia", 2018
Una rilevante modifica alle procedure
esecutive è la riforma delle modalità di liberazione (rilascio)
dell’immobile pignorato, prima del 2005 disciplinate solo dagli
artt. 605 e seguenti del c.p.c, mentre non è più l’ufficiale
giudiziario che si occupa di liberare materialmente l’immobile, ma
(dal 3 agosto 2016 1)
il custode,
ovvero un ausiliario del giudice dell’esecuzione, che provvederà
all’attuazione secondo le disposizioni del giudice.2
Due nuovi commi dell’art.
560 c.p.c. prevedono infatti
che, anche prima della vendita forzata, il giudice dell’esecuzione
con ordinanza, disponga la liberazione, se non autorizza il debitore
ad abitare nell’immobile pignorato (comma
3);3
l’attuazione di questo provvedimento è demandata al custode “senza
l’osservanza delle formalità dell’esecuzione per rilascio”
(comma 4);4
l’ordinanza è impugnabile, ex art. 617 c.p.c. comma 2, con ricorso
allo stesso giudice.5
Anche il nuovo procedimento di rilascio
(introdotto nel 2005) è possibile solo in mancanza di titoli
opponibili al creditore pignorante, poiché "la
presenza di atti (e in particolare di locazioni) opponibili al
creditore pignorante, comporta - ricorrendone la possibilità e
previa autorizzazione del giudice - l'esercizio da parte del custode
delle ordinarie azioni volte a liberare l'immobile, ovvero la vendita
del bene col vincolo (o la locazione) opponibile al creditore e
perciò anche all'acquirente".6
La nuova procedura ha suscitato molte e
fondate, critiche per l’evidente violazione
del diritto ad un giusto processo;
quantomeno le disposizioni del giudice dell’ espropriazione
immobiliare dovranno indicare il termine
entro il quale il custode dovrà procedere alla liberazione
dell’immobile e nel caso di scadenza, provvedere all’eventuale
rinnovo con una nuova ordinanza, opponibile anch’essa ex art. 617
c.p.c.7
1
La norma precedente (art. 560 c.p.c., comma 3) stabiliva che “Il
giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento
non impugnabile, la
liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di
autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte
dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se
concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o
all'assegnazione dell'immobile.”;
la procedura esecutiva per il rilascio dell’immobile era pertanto
disciplinata dagli articoli da 605 a 611 c.p.c. prevedendo
l’intervento dell’ufficiale
giudiziario (vedi CONFALONIERI,
Liberazione senza ufficiali
giudiziari nelle esecuzioni immobiliari con nomina del custode,
in www.altallex.com
16 maggio 2016.
3
Art. 560 c.p.c (Modo della custodia) comma
3 Il
giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per
opposizione ai sensi dell'art. 617, la liberazione dell'immobile
pignorato senza oneri per l'aggiudicatario o l'assegnatario o
l'acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a
continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando
revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando
provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile.
4
Art. 560 c.p.c. comma 4
Il provvedimento è attuato dal
custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione
immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli
articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del
decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o
dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione
dell'ordine il giudice puo' avvalersi della forza pubblica e
nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68.
5
E’ evidente la scarsa
efficacia dell’impugnazione
di un atto esecutivo (su cui vedi ultra
il § 45.1.1),
visto che è lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento a
decidere! Sulla nuova procedura vedi FARINA P., La
deformalizzazione del rilascio dell’immobile pignorato
in www.eclegal.it
4 ottobre 2016 e CARADONNA, Il
d.l. n. 59 del 2016 e le novità in tema di custodia
nell’espropriazione immobiliare,
in www.giustiziainsieme.it
19 settembre 2016.
7
Cfr. SCARSELLI, Le ultime
riforme al processo di esecuzione forzata di cui al d.l. 59/2016.
Ovvero le banche dettano e il legislatore scrive
in www.questionegiustizia.it
3 novembre 2016; OLIVIERI L'ordine
di liberazione dell'immobile pignorato e la sua attuazione in
www.ca.milano.giustizia.it.
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