martedì 20 settembre 2011

Segreti di Stati - Cap. 4 - strage di Bologna

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Capitolo IV - La strage di Bologna

La mattina del 2 agosto 1980, salta in un attentato la stazione di Bologna: decine di morti e feriti. Nello stesso momento, a Malta, a La Valletta, Giuseppe Zamberletti fa parte della delegazione del Governo italiano che sta firmando un accordo con il primo ministro maltese Don Mintoff, un accordo con cui si garantisce la difesa della Repubblica di Malta contro ogni attentato alla sua sovranità ed autonomia. Malta in precedenza era stato un protettorato britannico. Giuseppe Zamberletti ci scriverà sopra un libro: "La Minaccia e la Vendetta", Franco Angeli Editore, Milano, 1995. Non è il caso di riassumerne il testo, tuttavia i nostri lettori meritano di conoscere i termini esatti degli accordi sottoscritti quel giorno, affinché ognuno possa trarre le sue conclusioni. Per lo meno, a differenza dei patti bilaterali che ci legano agli USA, questi accordi bilaterali non sono segreti. La domanda è: chi si era talmente arrabbiato da fare una strage, a causa degli accordi di Malta?

Documenti siglati a Malta il 2 agosto 1980

Dichiarazione del Governo della Repubblica italiana sulla neutralità di Malta

Il Governo della Repubblica italiana
Accogliendo con soddisfazione la Dichiarazione con la quale la Repubblica di Malta ha fatto conoscere, nell'esercizio della sua sovranità, di aver assunto uno status di neutralità; Prendendo nota di tale Dichiarazione che, di concerto col Governo della Repubblica di Malta, è incorporata alla presente Dichiarazione quale sua parte integrante e il cui testo è il seguente:
Il Governo della Repubblica di Malta
Fedele alla decisione del popolo della Repubblica di Malta di porre fine a tutte le basi militari straniere dopo il 31 marzo 1979 e di contribuire alla pace ed alla stabilità della regione mediterranea mediante un mutamento del ruolo di fortezza militare, innaturale per il suo paese, in un centro di pace ed in un ponte di amicizia tra i popoli dell'Europa e del Nord Africa;
Conscio dello speciale contributo che la Repubblica di Malta può dare a questo fine, assumendo uno status di neutralità rigorosamente fondato sui principi di non allineamento;
Consapevole dell'appoggio che gli stati mediterranei europei ed arabi vicini daranno al nuovo ruolo di Malta ed a tale status di neutralità;
1. Solennemente dichiara che la Repubblica di Malta è uno stato neutrale, che intende perseguire attivamente la pace, la sicurezza ed il progresso sociale fra tutte le nazioni aderendo ad una politica di non allineamento e rifiutando di partecipare ad alleanze militari;
2. Afferma che tale status comporterà, in particolare, che:
a) non sarà consentita l'esistenza di alcuna base militare straniera sul territorio maltese;
b) non sarà consentito ad alcuna forza militare straniera di usufruire in Malta di alcuna installazione militare salvo che a richiesta del Governo di Malta e solamente nei seguenti casi:
i) nell'esercizio del diritto naturale di legittima difesa, in caso di violazione armata dello spazio sul quale la Repubblica di Malta esercita la propria sovranità; nonché quando si tratti di dare attuazione a misure decise dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
ii) oppure quando esista una minaccia alla sovranità, indipendenza, neutralità, unità od integrità territoriale della Repubblica di Malta;
c) salvo quanto sopra detto sul territorio maltese non verrà consentito l'uso di alcuna altra installazione in Malta in maniera tale od in misura tale da condurre alla presenza in Malta di una concentrazione di forze armate straniere;
d) salvo quanto sopra detto sul territorio maltese non verrà ammesso personale militare straniero, con l'eccezione di quello che stia eseguendo o stia assistendo l'esecuzione di lavori o attività civili e con l'eccezione di personale militare tecnico, in numero ragionevole, che presti assistenza alla difesa della Repubblica di Malta;
e) i cantieri della Repubblica di Malta saranno usati per scopi civili commerciali, ma potranno anche essere usati, entro ragionevoli limiti di numero e di tempo, per la riparazione di navi militari messe preventivamente in condizioni di non combattimento oppure per la costruzione di navi; in aderenza ai principi di non allineamento, l'uso dei cantieri della Repubblica di Malta sarà negato alle navi militari delle due superpotenze;
3. Esprime la speranza che da parte di stati mediterranei vicini siano fatte, di concerto col Governo della Repubblica di Malta, Dichiarazioni analoghe per recepire la presente Dichiarazione ed assumere impegni appropriati. Il Governo della Repubblica di Malta informerà ciascuno di tali stati delle Dichiarazioni fatte da altri stati.

1. Solennemente dichiara di riconoscere e rispettare la sovranità, indipendenza, neutralità, unità ed integrità territoriale della Repubblica di Malta, e di conformarvisi sotto tutti gli aspetti.
2. Si impegna in particolare:
a) a non intraprendere alcuna azione di sorta che possa in alcun modo, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la sovranità, indipendenza, neutralità, unità od integrità territoriale della Repubblica di Malta;
b) a non intraprendere alcuna azione di sorta che possa in alcun modo, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la pace e la sicurezza della Repubblica di Malta;
c) a non prendere in alcun modo parte ad alcuna azione di tale natura;
d) a non indurre la Repubblica di Malta ad aderire ad una alleanza militare, o a firmare un accordo di questa natura, o ad accettare la protezione di un'alleanza militare.
3. Invita tutti gli altri stati a riconoscere e rispettare la sovranità, indipendenza, neutralità, unità ed integrità territoriale della Repubblica di Malta, a conformarvisi sotto tutti gli aspetti ed ad astenersi dall'intraprendere qualsiasi azione che sia incompatibile con questi principi.
4. Si impegna a consultarsi, a richiesta del Governo della Repubblica di Malta o del Governo di uno degli stati mediterranei vicini autori di una dichiarazione analoga alla presente, con i governi della repubblica di Malta e degli altri stati suddetti ogniqualvolta uno di essi dichiari che esiste una minaccia di violazione od una violazione della sovranità, indipendenza, neutralità, unità ed integrità territoriale della repubblica di Malta.
5.1. Senza pregiudizio dell'applicazione dell'articolo 35 dello statuto delle Nazioni Unite, si impegna, quando si verifichino i casi previsti nel paragrafo 2 (b) della Dichiarazione maltese, ad investire o ad informare della situazione il Consiglio di sicurezza;
5.2. Si impegna altresì ad adottare, previa consultazione con gli stati suddetti, su richiesta della Repubblica di Malta, nei casi ed alle condizioni di cui al precedente paragrafo 4 della Dichiarazione italiana o nei casi di legittima difesa ed alle condizioni previste dall'articolo 51 dello statuto delle Nazioni Unite, ogni altra misura, non esclusa l'assistenza militare, che giudicherà necessaria per far fronte alla situazione.

6. Si riserva il diritto, nel caso ritenga che si siano prodotti cambiamenti che alterino sostanzialmente la neutralità della Repubblica di Malta, quale è prevista dalla Dichiarazione sopra riportata del Governo della Repubblica di Malta, di richiedere che abbiano luogo a tale riguardo consultazioni tra esso e i governi della Repubblica di Malta e altri paesi mediterranei vicini autori di una Dichiarazione analoga alla presente, e se, a seguito di tali consultazioni, ritenga che non sia assicurato il mantenimento della neutralità di Malta, può decidere di cessare di essere vincolato dalla presente Dichiarazione. Tale decisione sarà notificata alla Repubblica di Malta ed agli altri stati interessati.

Dichiarazione del Governo della Repubblica di Malta sulla neutralità di Malta

Il Governo della Repubblica di Malta
Fedele alla decisione del popolo della Repubblica di Malta di porre fine a tutte le basi militari straniere dopo il 31 marzo 1979 e di contribuire alla pace ed alla stabilità della regione mediterranea mediante un mutamento del ruolo di fortezza militare, innaturale per il suo paese, in un centro di pace ed in un ponte di amicizia tra i popoli dell'Europa e del Nord Africa;
Conscio dello speciale contributo che la Repubblica di Malta può dare a questo fine, assumendo uno status di neutralità rigorosamente fondato sui principi di non allineamento;
Consapevole dell'appoggio che gli stati mediterranei europei ed arabi vicini daranno al nuovo ruolo di Malta ed a tale status di neutralità;
1. Solennemente dichiara che la Repubblica di Malta è uno stato neutrale, che intende perseguire attivamente la pace, la sicurezza e il progresso sociale fra tutte le nazioni aderendo ad una politica di non allineamento e rifiutando di partecipare as alleanze militari;
2. afferma che tale status comporterà, in particolare, che:
a) non sarà consentita l'esistenza di alcuna base militare straniera sul territorio maltese;
b) non sarà consentito ad alcuna forza militare straniera di usufruire in Malta di alcuna installazione militare salvo che a richiesta del Governo di Malta e solamente nei seguenti casi:
i) nell'esercizio del diritto naturale di legittima difesa, in caso di violazione armata dello spazio sul quale la Repubblica di Malta esercita la propria sovranità; nonché quando si tratti di dare attuazione a misure decise dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
ii) oppure quando esista una minaccia alla sovranità, indipendenza, neutralità, unità od integrità territoriale della Repubblica di Malta;
c) salvo quanto sopra detto sul territorio maltese non verrà consentito l'uso di alcuna altra installazione in Malta in maniera tale od in misura tale da condurre alla presenza in Malta di una concentrazione di forze armate straniere;
d) salvo quanto sopra detto sul territorio maltese non verrà ammesso personale militare straniero, con l'eccezione di quello che stia eseguendo o stia assistendo l'esecuzione di lavori o attività civili e con l'eccezione di personale militare tecnico, in numero ragionevole, che presti assistenza alla difesa della Repubblica di Malta;
e) i cantieri della Repubblica di Malta saranno usati per scopi civili commerciali, ma potranno anche essere usati, entro ragionevoli limiti di numero e di tempo, per la riparazione di navi militari messe preventivamente in condizioni di non combattimento oppure per la costruzione di navi; in aderenza ai principi di non allineamento, l'uso dei cantieri della Repubblica di Malta sarà negato alle navi militari delle due superpotenze;
3. Esprime la speranza che da parte di stati mediterranei vicini siano fatte, di concerto col Governo della Repubblica di Malta, Dichiarazioni analoghe per recepire la presente Dichiarazione ed assumere impegni appropriati. Il Governo della Repubblica di Malta informerà ciascuno di tali stati delle Dichiarazioni fatte da altri stati.

Protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Malta

Il Governo della Repubblica d'Italia
Il Governo della Repubblica di Malta
Animati dal desiderio di intensificare i loro rapporti amichevoli e di cooperare allo sviluppo reciproco ed alla sicurezza della loro regione hanno concordato quanto segue:

Articolo 1 - Il Governo della Repubblica italiana si impegna a fornire al Governo della Repubblica di Malta per un periodo di cinque anni a partire dal 1979 un contributo finanziario dell'ammontare di dodici milioni di dollari Usa all'anno.

Articolo 2 - Al fine di favorire e promuovere il progresso economico e sociale di Malta, il Governo della Repubblica italiana concederà, secondo le procedure di cui alla legge n. 38 del 9 febbraio 1979, al Governo della Repubblica di Malta un credito finanziario agevolato di quindici milioni di dollari Usa, destinato a progetti di sviluppo da individuare di comune accordo.

Articolo 3 - Nel quadro della collaborazione tra i due paesi, il Governo della Repubblica italiana contribuirà allo sviluppo economico e sociale, tecnico e culturale di Malta con la realizzazione di programmi di cooperazione, di cui alla legge della Repubblica italiana n. 38 del 9 febbraio 1979, per un ammontare di almeno quattro milioni annui di dollari Usa, da utilizzare entro il 1983. Mentre lo status dei cooperanti italiani a Malta e dei borsisti maltesi in Italia sarà garantito da apposite intese, il Governo della Repubblica di Malta assicurerà ogni opportuna collaborazione ai componenti organi italiani, affinché essi siano posti in grado di dare corso agli adempimenti di cui alla legge menzionata nel precedente capoverso.

Articolo 4 - Sarà provveduto da parte del Governo della Repubblica di Malta, in relazione a ciascun versamento del contributo finanziario previsto dall'articolo 1 del presente protocollo, a far pervenire al Governo della Repubblica italiana le indicazioni più appropriate circa le opere pubbliche ed i programmi economico-sociali di sviluppo, finanziati nel corso dell'anno col contributo predetto. Il Governo della Repubblica di Malta provvederà del pari a fornire, in relazione all'utilizzazione dei finanziamenti di cui al precedente articolo 2, la documentazione relativa ai singoli progetti o programmi tendenti a favorire ed a promuovere il progresso economico e sociale di Malta.

Articolo 5 - Allo scopo di facilitare la realizzazione degli obiettivi del presente protocollo, sarà costituita una Commissione mista, i cui membri saranno designati dai rispettivi ministri degli affari esteri. La Commissione si riunirà alternativamente a Malta ed in Italia almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta lo si riterrà necessario.

Articolo 6 - Le modalità di attuazione del presente protocollo saranno regolate in base ad apposite intese concluse dagli organi tecnici dei due paesi.

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