Capire il Valore del Diritto per non essere strumentalizzati dallo "strumento monetario"
tratto da ” IL VALORE DEL DIRITTO” di Giacinto Auriti
( acquista il testo accademico qui: http://www.giacintoauriti.eu/l-angolo-del-libro/product/view/1/4.html )
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1. Il diritto come strumento
Il diritto è uno strumento perché è il risultato di una attività creatrice dello spirito. Ogni attività umana è naturalmente e normalmente volta al soddisfacimento di un’esigenza. Ecco perché il diritto è un fenomeno strettamente attinente all’attività pratica della vita sociale.
Il diritto è uno strumento perché è il risultato di una attività creatrice dello spirito. Ogni attività umana è naturalmente e normalmente volta al soddisfacimento di un’esigenza. Ecco perché il diritto è un fenomeno strettamente attinente all’attività pratica della vita sociale.
Poiché “strumento” significa oggetto che ha valore, non è possibile definire il diritto se non si precisa lo stesso concetto di valore. Il valore è un rapporto tra fasi di tempo. Così, ad esempio, possiamo dire che una penna ha valore perché prevediamo lo scrivere. Quindi il valore è il rapporto necessario e funzionale (rispetto al conseguimento dello scopo edonistico) tra il momento della previsione e il momento previsto. Nella prima fase il valore è il giudizio di strumentalità che attiene all’oggetto; nella seconda fase il valore si realizza nel momento edonistico che attiene al soggetto.
2. La forma come elemento essenziale dello strumento giuridicoUna volta evidenziato che la realtà spirituale del diritto è un rapporto tra fasi di tempo, va messo in rilievo che la intersoggettività del tempo è resa possibile dalla forma del diritto. Le forme caratteristiche del diritto sono: la parola, il comportamento concludente, la pubblicità; ma vi possono essere anche altre forme, ad es.: la luce dei semafori o l’asfalto delle strisce pedonali: tutte manifestazioni di un dover esser giuridico.
Possiamo quindi affermare che lo strumento del diritto è costituito da due elementi:
spazio e tempo. SPAZIO che è la materia con cui si manifesta, TEMPO(intersoggettivo) in cui si realizza la realtà spirituale della previsione normativa.
3. Il diritto sociale
Nel considerare la strumentalità del diritto occorre mettere in rilievo che esso è un bene con utilità condizionata dalla disponibilità di un altro bene: “il bene oggetto del diritto”. Posto infatti che il diritto si realizza praticamente nella somma di due valori: tutela giuridica di un interesse ed interesse giuridicamente tutelato, va da sé che, venendo meno il contenuto economico del diritto, viene meno la sua stessa utilità. Su queste premesse si può comprendere cosa sia il c.d. “diritto sociale”, in cui scopo della norma non è solamente quello formale di consentire la tutela giuridica, ma anche quello di attribuire al titolare il contenuto
economico del diritto.
4. Implicazioni delle scelte filosofiche sulla scienza del dirittodue sono i fondamentali orientamenti filosofici che definiscono in modo antitetico la realtà fenomenica e la sua conoscenza: monismo e dualismo.
Secondo lo schema del dualismo filosofico, l’oggetto è una entità autonoma dal soggetto.
Secondo la scelta del monismo hegeliano, la realtà è invece coincidente con l’idea della realtà: scompare qui la distinzione fra soggetto e oggetto, in quanto, l’”io” riduce la realtà all’idea della realtà. Di qui il termine di “idealismo” . A nostro avviso ci si accorge invece dell’insufficienza dell’idealismo hegeliano.
Quando, infatti, si fa coincidere l’oggetto col soggetto si ha la deformazione del giudizio di valore, perché scompare la distinzione tra momento strumentale, che attiene all’oggetto, e momento edonistico, che attiene al soggetto.
Si cade così nell’equivoco di “personificare lo strumento”, perché lo si immagina capace di partecipare al momento edonistico del valore, ossia al godimento personale dello strumento.
Si è realizzata su queste premesse nella struttura della società, una forma di cosiddetta piramide rovesciata.
2. La forma come elemento essenziale dello strumento giuridicoUna volta evidenziato che la realtà spirituale del diritto è un rapporto tra fasi di tempo, va messo in rilievo che la intersoggettività del tempo è resa possibile dalla forma del diritto. Le forme caratteristiche del diritto sono: la parola, il comportamento concludente, la pubblicità; ma vi possono essere anche altre forme, ad es.: la luce dei semafori o l’asfalto delle strisce pedonali: tutte manifestazioni di un dover esser giuridico.
Possiamo quindi affermare che lo strumento del diritto è costituito da due elementi:
spazio e tempo. SPAZIO che è la materia con cui si manifesta, TEMPO(intersoggettivo) in cui si realizza la realtà spirituale della previsione normativa.
3. Il diritto sociale
Nel considerare la strumentalità del diritto occorre mettere in rilievo che esso è un bene con utilità condizionata dalla disponibilità di un altro bene: “il bene oggetto del diritto”. Posto infatti che il diritto si realizza praticamente nella somma di due valori: tutela giuridica di un interesse ed interesse giuridicamente tutelato, va da sé che, venendo meno il contenuto economico del diritto, viene meno la sua stessa utilità. Su queste premesse si può comprendere cosa sia il c.d. “diritto sociale”, in cui scopo della norma non è solamente quello formale di consentire la tutela giuridica, ma anche quello di attribuire al titolare il contenuto
economico del diritto.
4. Implicazioni delle scelte filosofiche sulla scienza del dirittodue sono i fondamentali orientamenti filosofici che definiscono in modo antitetico la realtà fenomenica e la sua conoscenza: monismo e dualismo.
Secondo lo schema del dualismo filosofico, l’oggetto è una entità autonoma dal soggetto.
Secondo la scelta del monismo hegeliano, la realtà è invece coincidente con l’idea della realtà: scompare qui la distinzione fra soggetto e oggetto, in quanto, l’”io” riduce la realtà all’idea della realtà. Di qui il termine di “idealismo” . A nostro avviso ci si accorge invece dell’insufficienza dell’idealismo hegeliano.
Quando, infatti, si fa coincidere l’oggetto col soggetto si ha la deformazione del giudizio di valore, perché scompare la distinzione tra momento strumentale, che attiene all’oggetto, e momento edonistico, che attiene al soggetto.
Si cade così nell’equivoco di “personificare lo strumento”, perché lo si immagina capace di partecipare al momento edonistico del valore, ossia al godimento personale dello strumento.
Si è realizzata su queste premesse nella struttura della società, una forma di cosiddetta piramide rovesciata.
5. Società organica e soggettività strumentale. La c. d. piramide rovesciata
E’ ovvio che non può parlarsi di piramide rovesciata se non si ha la preliminare definizione della piramide dritta.
I sociologi normalmente intendono per tale la c.d. società organica, in cui l’organo agisce in nome e per conto proprio ed altrui.
Con l’aforisma delle membra ribellatesi allo stomaco con danno di tutto il corpo, si sottolinea la circostanza che l’organo produce l’utilità tipica della sua attività funzionale, di cui godono
pariteticamente tutte le membra. Su tale premessa il concetto di società risulta dal collegamento circolare delle seguenti definizioni
Posto che:
a) l’organo consiste nelle persone fisiche che esercitano la funzione;
b) funzione è l’attività posta in essere dall’organo per servire la collettività di soci;
c) rapporto organico è quello per cui l’organo agisce in nome e per conto proprio ed altrui;
la società consisterà nelle persone fisiche-legate dal rapporto organico.
Secondo la tradizione romano-cristiana Societas sunt homines qui ibi sunt è la realistica e vivace espressione della scuola dei glossatori,contrapposta a questa definizione sta la società retta sul concetto di “piramide rovesciata” che ha il suo fondamento e presupposto logico nella società-soggettività strumentale espressa con le piú varie definizioni.
Poiché infatti non è concepibile uno strumento senza chi lo adoperi, la società strumentale, presuppone un’altra società con contenuto umano: la società strumentalizzante. Su queste premesse ci si spiega come alcuni fenomeni si siano manifestati contestualmente e come non a caso si siano verificate delle vere e proprie coincidenze storiche: stato costituzionale e massoneria, classe dominante e stato socialista, società anonima o multinazionale e sindacato di maggioranza degli azionisti, partito politico e corrente di partito, ecc.
E’ ovvio che non può parlarsi di piramide rovesciata se non si ha la preliminare definizione della piramide dritta.
I sociologi normalmente intendono per tale la c.d. società organica, in cui l’organo agisce in nome e per conto proprio ed altrui.
Con l’aforisma delle membra ribellatesi allo stomaco con danno di tutto il corpo, si sottolinea la circostanza che l’organo produce l’utilità tipica della sua attività funzionale, di cui godono
pariteticamente tutte le membra. Su tale premessa il concetto di società risulta dal collegamento circolare delle seguenti definizioni
Posto che:
a) l’organo consiste nelle persone fisiche che esercitano la funzione;
b) funzione è l’attività posta in essere dall’organo per servire la collettività di soci;
c) rapporto organico è quello per cui l’organo agisce in nome e per conto proprio ed altrui;
la società consisterà nelle persone fisiche-legate dal rapporto organico.
Secondo la tradizione romano-cristiana Societas sunt homines qui ibi sunt è la realistica e vivace espressione della scuola dei glossatori,contrapposta a questa definizione sta la società retta sul concetto di “piramide rovesciata” che ha il suo fondamento e presupposto logico nella società-soggettività strumentale espressa con le piú varie definizioni.
Poiché infatti non è concepibile uno strumento senza chi lo adoperi, la società strumentale, presuppone un’altra società con contenuto umano: la società strumentalizzante. Su queste premesse ci si spiega come alcuni fenomeni si siano manifestati contestualmente e come non a caso si siano verificate delle vere e proprie coincidenze storiche: stato costituzionale e massoneria, classe dominante e stato socialista, società anonima o multinazionale e sindacato di maggioranza degli azionisti, partito politico e corrente di partito, ecc.
E ciò perché la massoneria è la società strumentalizzante lo stato costituzionale, la classe dominante è la società strumentalizzante lo stato socialista, il sindacato di maggioranza degli azionisti è la società strumentalizzante la società anonima o la multinazionale, la corrente è la società strumentalizzante il partito politico.
Per soggettività strumentale deve intendersi quella che nell’ordine gerarchico pone al primo posto lo strumento e al secondo posto la persona umana. La soggettività strumentale, ovverosia la personificazione dello strumento si verifica tutte le volte che la società è retta sullo strumento primario e personificato della norma: lo statuto sociale. Posta la distinzione tra società strumentalizzante e strumentale, ne discende quella di società strumentalizzata,che è la collettività dei soci. E la proprietà, che è apparentemente delle società strumentali, diventa sostanzialmente delle società strumentalizzanti perché queste hanno tutti i poteri di cui si costituisce il diritto di proprietà.
Per soggettività strumentale deve intendersi quella che nell’ordine gerarchico pone al primo posto lo strumento e al secondo posto la persona umana. La soggettività strumentale, ovverosia la personificazione dello strumento si verifica tutte le volte che la società è retta sullo strumento primario e personificato della norma: lo statuto sociale. Posta la distinzione tra società strumentalizzante e strumentale, ne discende quella di società strumentalizzata,che è la collettività dei soci. E la proprietà, che è apparentemente delle società strumentali, diventa sostanzialmente delle società strumentalizzanti perché queste hanno tutti i poteri di cui si costituisce il diritto di proprietà.
Ciò avviene nello stato socialista, in cui la proprietà di stato è sostanzialmente proprietà dei governanti; nello stato di diritto, in cui il dominio dello Stato è delle logge massoniche; nella società anonima in cui il complesso dei poteri costituenti il diritto di proprietà è del sindacato di maggioranza degli azionisti. L’aspetto piú pericoloso di questa patologia sociale sta nel fatto che ad essa corrisponde un sovvertimento dell’etica stessa della società.
La scienza del diritto deve acquistare consapevolezza del fatto che non è possibile godere dei beni per rappresentanza. Si può essere rappresentati in un negozio o in un atto giuridico, o nella amministrazione della proprietà, ma non si può essere rappresentati nella “qualità” di proprietari, perché il momento edonistico, di soddisfacimento, è un fatto attinente esclusivamente alla persona umana. L’equivoco della soggettività strumentale, sorto tradizionalmente nella sovranità monetaria, oggi è stato esteso anche alle altre strutture sociali in una vera e propria forma epidemica di malattia culturale.Dire “strumento personificato” o “soggettività strumentale” è come dire che uno strumento possa essere capace di godere di un bene. Con questa strategia culturale le società strumentalizzanti si sono impadronite della volontà e della voce dei popoli. Siamo convinti che una scelta culturale è valida solo se nelle conclusioni coincide con il buon senso. Merita di governare un popolo solo chi lo ama, perché solo chi ama è disposto a servire. Solo chi non ama è disposto a servirsi anziché servire. Nella società strumentale con l’inversione dell’ordine gerarchico tra strumento normativo e persona umana si verifica l’inversione tra mezzo e fine e quindi il rovesciamento della piramide sociale, perché chi produce l’utilità è la collettività, chi ne gode è l’organo. L’individuo perde così la sua stessa capacità ad essere “soggetto di diritto” in quanto incapace di godere dell’utilità degli strumenti giuridici.
Nel 1964, Guido Calogero, noto pubblicista e politologo, ebbe a dire: “La democrazia è il massimo della garanzia della ‘eticità’ della legge perché commisurata al livello morale di ogni generazione in quanto espressione della volontà della maggioranza”.Se avessimo immaginato una società di dieci cannibali, di cui nove fossero magri e uno grasso, e se i nove cannibali magri avessero democraticamente stabilito con una legge di mangiare il decimo cannibale grasso, dal punto di vista democratico la legge doveva considerarsi “giusta”; e se il decimo cannibale si fosse ribellato per non essere mangiato, di cosa lo si doveva accusare?
Sentiamo il bisogno di fare queste precisazioni, perché un malinteso senso della democrazia, intesa come mero principio maggioritario, può deviare i giudizi di valore sui falsi binari della irrazionalità. Tutt’al piú il principio maggioritario può essere accettato come mera norma procedurale e strumentale, ma non come parametro capace di determina re le scelte etiche.
Quando si riduce l’etica a derivato dell’economia, non si può ammettere altro sacrificio che il sacrificio economico, spacciato sotto la parvenza di sacrificio etico.
Sentiamo il bisogno di fare queste precisazioni, perché un malinteso senso della democrazia, intesa come mero principio maggioritario, può deviare i giudizi di valore sui falsi binari della irrazionalità. Tutt’al piú il principio maggioritario può essere accettato come mera norma procedurale e strumentale, ma non come parametro capace di determina re le scelte etiche.
Quando si riduce l’etica a derivato dell’economia, non si può ammettere altro sacrificio che il sacrificio economico, spacciato sotto la parvenza di sacrificio etico.
Ed allora tutto ciò diventa una nuova religione, una religione impazzita. La religione del VITELLO D’ORO
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