mercoledì 5 gennaio 2022

Dalla democrazia diretta alla sovversione dello stato di diritto: gli effetti della banchettatura

Cercherò di essere meno "tecnico" possibile per farvi capire quali siano le basi su cui contestare le palesi violazioni di legge cui ci sottopone questo Esecutivo per mezzo di una consolidata prassi a procedere per DL, esautorando di fatto le funzioni istituzionali (da Costituzione) prettamente riconosciute al Parlamento, organo legislatore, sotto il "mantello" dello stato d'emergenza.

Ferme restando la manifesta sovrapproduzione normativa da parte governativa (il tutto regolato dall'art.77 della Costituzione) con un abuso evidente di atti come i decreti legge che necessiterebbero l'effettiva "necessità e urgenza" negli ambiti in cui si interviene (si è mai visto, come nel caso del DL 127/2021, un decreto legge licenziato a settembre i cui effetti siano postdatati a metà del mese successivo: la necessità e urgenza dove risiederebbero?...) e altre questioni tecniche che qui ometto per praticità ma che portano tutte all'esautoramento del ruolo parlamentare, come detto sopra, nel caso specifico va chiarito che a livello di gerarchia delle fonti sono contemplati anche criteri gerarchici riguardanti i livelli di produzione. Chi fa cosa, in parole poverissime.

Schematicamente:

- Legge ordinaria: atto del Parlamento;

- Decreto Legislativo: atto del Governo successivo a legge delega (fiducia) del Parlamento;

- Decreto Legge: atto del Governo privo della fiducia parlamentare, in attesa di legge di conversione.

Altrimenti detto, il DL risulta inferiore, come fonte, al Decreto Legislativo (parliamo ad esempio del Codice della Protezione Civile, per intenderci...).

Almeno fintantoche' non venga convertito dalle Camere, le quali - purtroppo - sono ormai "popolate" da deputati e senatori che agiscono meccanicamente, quasi con riflesso pavloviano e pronti a votare la qualsiasi, NON ESERCITANDO di fatto le funzioni tipiche del vero organo legislatore.

A partire dal 1998, inoltre, sul sito della Camera dei Deputati (con cadenza annuale) viene pubblicato il "Rapporto sullo stato della Legislazione" che analizza le dinamiche di interrelazione tra i diversi livelli di produzione normativa (legislazione parlamentare, legislazione governativa, normativa comunitaria). Se parliamo di produzione normativa dell'Esecutivo va anche ricordato che la responsabilità richiamata dalla Costituzione è triplice: penale (i ministri rispondono degli eventuali reati commessi e legati all'emanazione dei DL); civile (gli stessi ministri rispondono solidalmente per eventuali danni provocati a terzi); amministrativo-contabile (danno erariale).

Richiamando ancora l'art.77 della Costituzione: " (...) Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [cfr. art. 76], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni [cfr. artt. 61 c. 2, 62 c. 2]....". Cioè a dire, i DL NON HANNO valore di legge ordinaria.

Nel nostro caso, e parliamo degli interventi avvenuti "a spese" del Dlgs 01/2018 (ovvero il Codice della Protezione Civile) a seguito delle ripetute proroghe dello stato d'emergenza "nazionale" (?) cui abbiamo assistito nei mesi di aprile, luglio e poi ancora dicembre (ma il riferimento specifico è alle ultime due, approvate con DL anzichè ricorrere a delibere del CdM poi da pubblicare in GU: cosa mai avvenuta!) è bene notare che in realtà lo stato d'emergenza stesso è in realtà terminato il 31/07 scorso e che la successiva proroga è stata fatta dichiarando EX NOVO una emergenza non prevista dalla Legge. Senza l'apposita delibera del Consiglio dei Ministri, come previsto dal Codice della PC (dichiarazione e successive proroghe vanno fatte con il medesimo tipo di atto).

Un dl, SOLO SE CONVERTITO, puo' dunque rispondere a termini di legge ed apportare modifiche ad una norma ordinaria già esistente (dunque già approvata in sede parlamentare). Nel caso in esame, perciò, ben si profila il fatto che anche ove convertissero il DL 221/2021 prima del 31/12/2022 ciò si verificherebbe pur sempre DOPO la scadenza del 31/12/2021 (prorogata per intenderci a suo tempo con DL).

In altre parole, l'emergenza è FINITA.

E ancora: per quanto tempo ancora i giudici della Corte Costituzionale concederanno l'avallo ad un Esecutivo che oltre ad esondare in fatto di produzione giuridica (ben aldilà di quanto la Costituzione stessa consentirebbe) continua a prorogare (meglio, autoprorogare) "da par suo" uno stato d'emergenza ormai presente solo nel numero dei tamponi che, in forte crescita a causa del test cui sono ora sottoposti i "vaccinati" (senza la necessaria prescrizione medica limitativa, come invece dettato da AIFA), non pare voler rallentare la propria folle corsa?


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