martedì 11 giugno 2013

La mafia delle aste giudiziarie


La mafia delle aste

LE VENDITE GIUDIZIARIE NELLE MANI DI COMITATI D’AFFARI, PARTITI E LOGGE OCCULTE CHE CONTROLLANO DA NORD A SUD IL RACKET DEI FALLIMENTI E DELLE ASTE, IVI COMPRESA UN’ALTA PERCENTUALE DELLA MAGISTRATURA DI REGIME. 
Un’associazione a delinquere di stampo massomafioso, finalizzata a sovvertire l’Ordinamento democratico e la legalità, è in grado di condizionare l’attività giudiziaria da nord a sud del Paese, attraverso la collusione di intranei ai centri di comando delle istituzioni, sino alla Corte di Cassazione, al C.S.M. e alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo che, ignorando svariate migliaia di denunce inviate ogni anno da cittadini e imprenditori italiani, garantiscono l’impunità di magistrati corrotti, collusi con banche, finanziarie, usurai, speculatori, partiti, logge massoniche e criminalità organizzata.
Dopo oltre 25 anni di attività abbiamo compreso che il sistema delle aste è strutturalmente marcio e privo di dialettica interna e controlli esterni: solo una rivoluzione civile dal basso potrà cambiarlo, trattandosi di un sistema autoreferenziale, dove ogni rimedio giurisdizionale interno è vanificato, a causa dell’assoluta discrezionalità nell’interpretazione ed applicazione delle leggi.
LA SCOMMESSA PERDUTA DELLA GIUSTIZIA ITALIANA.
A partire dal caso eclatante del Tribunale di Milano, i media già 10 anni fa diedero grande risalto alla dilagante corruzione giudiziaria legata alle vendite giudiziarie e ai fallimenti. Lo stesso Tribunale di Milano fece pubblicare varie pagine a pagamento sui maggiori quotidiani nazionali, facendoci credere che con gli arresti di alcuni avvocati e pubblici funzionari di quella che fu definita la “compagnia della morte“, si sarebbe posto fine al cartello di speculatori, in grado di condizionare le gare d’asta per l’acquisto degli immobili pignorati e svenduti a valori vili “agli amici degli amici”.
Istituzioni e media di regime si affannarono a spiegare ai cittadini che per svariati anni una banda di “professionisti” aveva potuto agire impunemente, scoraggiando la partecipazione alle aste del pubblico, che veniva intimidito e minacciato, imponendo il pagamento di una tangente (o “pizzo”) pari al 10-15% del valore dell’immobile pignorato, ovvero pilotando l’assegnazione su prestanomi, professionisti e società, i cui interessi, ci veniva però sottaciuto, risultatavano spesso riferibili agli stessi magistrati o loro parenti, come nei casi da noi vanamente denunciati, tra quello dell’allora Presidente della Sezione Esecuzioni immobiliari, dr.ssa Gabriella D’Orsi, tuttora applicata presso altra sezione del Tribunale di Milano, senza che il CSM e la Procura di Brescia abbiano adottato alcun provvedimento a quanto risulta neanche di carattere disciplinare.
Ma ora (sic!) – ci veniva fatto credere già ben 10 anni orsono – le cose sarebbero “cambiate” …
(Vedasi La Repubblica 11/11/03).
LA NOSTRA ESPERIENZA CI PORTA A RITENERE IL CONTRARIO.
Si trattò infatti solo di un’operazione di maquilllage per cercare di ridare credibilità al volto corrotto della giustizia italiana e del sistema delle aste, solo a fini di marketing. Lo dimostrano l’alto numero di denunce che interessano pressoché tutti i tribunali italiani, senza trovare risposta e soluzione da parte degli organi giurisdizionali interni e sovranazionali.
Gli immobili per lo più pignorati dalle banche continuano a venire svenduti a valori infimi a società vicine o soggetti privati legati a doppio filo agli interessi degli stessi istituti di credito e alle loro clientele politico-affaristiche dedite alla speculazione e allo strozzinaggio, come insegna il caso eclatante dell’associziazione a delinquere denominata Monte dei Paschi di Siena, anello di congiunzione tra il malaffare berlusconiano e quello delle cooperative rosse, su cui si arenò anche “mani pulite”.
Attraverso gli sportelli MPS, come di altri Istituti bancari accreditati ad aprire agenzie all’interno dei tribunali italiani, passano, tra l’altro, senza alcun controllo, il riclicaggio e l’autoriciclaggio di ingenti capitali di illecita provenienza, con il beneplacito degli stessi magistrati che dispongono la vendita e l’assegnazione degli immobili pignorati, grazie a una legislazione costruita ad hoc che, dopo le recenti riforme, nonostante la crisi economica, ha ristretto sempre più le possibilità e gli strumenti di difesa dei cittadini esecutati, lasciati in balia delle mafie locali che controllano i tribunali, seppure spesso risultino oberati da pretese illegittime e tassi usurari.
I casi da noi raccolti e in parte pubblicati nella mappa della malagiustizia vedono tra i tribunali più corrotti Milano, Treviso, Alessandria, Brescia, Firenze, Lucca, Roma, Perugia, Napoli, Palermo, etc.
Lo stesso dicasi per quanto attiene l’ambito delle procedure fallimentari controllate da un vero e proprio racket di professionisti delle estorsioni, che con il caso del maxi-ammanco negli uffici giudiziari del Tribunale di Milano (Radio 101), da cui furono sottratti in 10 anni da una cinquantina di fallimenti, circa 35 milioni di euro, mietendo oltre 7000 vittime, misero a nudo una ultradecennale capacità di delinquere interna agli uffici istituzionali, in grado di resistere ad ogni denuncia-querela, forma di controllo ed ispezione ministeriale.
Fatti per i quali si è cercato, anche in questo caso, di farci credere che tutto sarebbe avvenuto all’insaputa dei magistrati, dei vertici del Tribunale di Milano e degli organismi di controllo preposti (CSM, Ministero di Giustizia, Procura di Brescia, Procura Nazionale Antimafia), i quali, invero, seppure edotti di tutto, dagli anni ’80, hanno sistematicamente insabbiato anche le stesse segnalazioni di magistrati onesti, come la dr.ssa Gandolfi, occultando svariate decine di migliaia di esposti a carico di avvocati, magistrati e curatori fallimentari, nei cui confronti sono rimasti del tutto inerti, giungendo, persino, a tollerare la dolosa elusione dell tassativo obbligo di registrazione delle denunce nel Registro delle notizie di reato (Art. 335 c. 1° c.p.p.).
A riguardo, basti ricordare i ben 26.000 procedimenti mai registrati e occultati in soffitta, sotto la reggenza dell’ex Procuratore di Brescia, Francesco Lisciotto, che anche dopo il ritrovamento, dietro nostra denuncia, sono rimasti inesaminati, portando al mero trasferimento-promozione del magistrato con tessera P2, salito per dirla come Monti alla Corte di Cassazione.
Analoghi insabbiamenti sono toccati alle denunce di onesti magistrati fallimentari romani, come nel caso del Dott. Paolo Adinolfi, il quale è stato addirittura fatto sparire fisicamente.
Un caso di lupara bianca insabbiato dalla Procura di Perugia ad alta densità massonica, trattato anche dalla trasmissione televisiva “Chi l’ha visto”.
Secondo quanto riferito dal magistrato Giacomo De Tommaso, Adinolfi gli confidò il timore di essere seguito e spiato. La moglie di Adinolfi, Nicoletta Grimaldi, rivelò che il marito aveva acquisito prove e documenti che avrebbero potuto far affondare l’intero Tribunale di Roma. Inoltre Adinolfi pochi giorni prima della sua scomparsa aveva chiesto ed ottenuto un appuntamento con il P.M. di Milano Carlo Nocerino, davanti al quale avrebbe voluto testimoniare come persona informata sui fatti.
Le uniche indagini possibili in questo Paese sono solo quelle rivolte nei confronti di coloro che denunciano con prove alla mano i misfatti del potere, accusandoli a scopo eminentemente persuasivo e dissuasivo, come ai tempi del fascismo, di reati ideologici, quali “diffamazione, calunnia, oltraggio a magistrato in udienza, resistenza a pubblico ufficiale…”, molto spesso in relazione agli stessi scritti difensivi e alle denunce mai esaminate delle incolpevoli vittime delle mafie.
La vastità e gravità del fenomeno che non riguarda le sole zone del sud a forte concentrazione criminale ci ha portati a coniare la definizione di “mafia giudiziaria”, in quanto abbiamo rilevato trattarsi di una condizione connaturata all’esercizio stesso della giurisdizione e alle modalità di gestire le funzioni giurisdizionali, a tutela di interessi particolaristici, corporativi e lobbistici, ovvero al modo di intendere le stesse finalità del diritto, secondo una visione deviata rispetto ai principi dello stato di diritto, ad esclusivo appannaggio di partiti e gruppi affaristici trasversali, corporazioni, logge massoniche, che della giustizia e del suo capillare controllo hanno fatto strumento di indebito arricchimento e fonte di finanziamento illecito, in base ad un “codice non scritto“, secondo cui vince chi ha le giuste aderenze e si sottomette alle logiche dominante, che hanno messo in ginocchio l’intera nazione, entrando a fare parte del “giro” dei vari comitati d’affari.
Un codice criminale e preverso imposto dalla politica e dalla cultura del potere che lega larghi settori della magistratura di regime alla criminalità organizzata, dando luogo ad un fenomeno di elevatissima pericolosità e allarme sociale, che possiamo definire come “mafia giudiziaria”, il cui fine è quello di arricchirsi indebitamente, fare carriera negli apparati della burocrazia statale e attingere, consenso, protezione, scambio di favori e illeciti vantaggi, grazie ai legami con la massoneria e la criminalità organizzata.
Non crediate, dunque, di essere gli unici ad avere subito un’ingiustizia dallo svolgimento delle aste giudiziarie o da anomale procedure fallimentari. Si tratta di un sistema criminale istituzionalizzato, da nord a sud del Paese, voluto ed alimentato da banche, partiti, colletti bianchi e mafie locali che controllano il territorio.
Un malaffare legalizzato e tollerato dallo Stato-mafia, che pur cercando di mostrare il volto legale dei propri tribunali, non riesce a celare, alla prova dei fatti, il largo coinvolgimento nel racket delle aste e dei fallimenti da parte di magistrati ed infedeli funzionari.
A riguardo, basti dire che l’ex Presidente della sezione esecuzioni immobiliari del Tribunale di Milano, dr.ssa Gabriella D’Orsi, indicata nel succitato articolo del quotidiano “La Repubblica”, come una sorta di eroina, che avrebbe denunciato il controllo delle aste giudiziarie da parte della “compagnia della morte”, risultava essa stessa indagata dalla Procura di Brescia per avere favorito la vendita di un appartamento, a prezzo irrisorio, in favore della figlia, quando è notoriamente vietato dall’Ordinamento Giudiziario a magistrati e pubblici funzionari di partecipare, anche tramite terzi, alle aste giudiziarie… (ma questa è un’altra storia che potrete conoscere nelle pagine web della Mappa della malagiustizia in Italia).
Segnalateci gli abusi subiti da banche, società immobiliari, avvocati, giudici, curatori, notai delegati, cancellieri, pubblici ministeri, od anche, i casi di cui siete a conoscenza, gli daremo voce, pubblicandoli in tempo reale nella mappa della malagiustizia in Italia.
E’ l’unico modo per spezzare il silenzio e impedire ai poteri forti di nascondere la verità.
Hanno venduto la Vostra casa ad un prezzo irrisorio?
Hanno venduto all’asta il Vostro immobile senza avvertirvi?
Vi hanno fatto fallire ingiustamente?
I Vostri ricorsi non sono serviti a nulla o il Vostro difensore vi ha abbandonato e nessuno vuole più prendere la Vostra difesa?
Vi hanno impedito di esaminare il fascicolo o sono spariti gli atti? Hanno archiviato senza indagini e senza farvi sapere nulla?
Se volete avere assistenza prima di tutto associatevi e scrivete ad Avvocati Senza Frontiere, cercheremo di aiutarvi nei limiti delle possibilità. A causa dell’elevato numero di richieste non siamo in grado di dare informazioni telefoniche e per regolamento possiamo rispondere solo agli utenti registrati e in regola con i versamenti delle quote che ci hanno inviato la necessaria documentazione di supporto.

Spread: nelle mani dei diabolici alchimisti


MTS - la fabbrica dello spread

Glauco Benigni divulga uno dei meccanismi più opachi della tecnofinanza, il processo con cui si determina lo spread. E scopriamo che il congegno letale nasce in Italia...

di Glauco Benigni 

L'argomento appare ammantato da fitte nebbie. È difficile trattarlo in linguaggio corrente in quanto le scarse fonti sono costellate da definizioni tecnofinanziarie angloamericane. La sua storia inoltre è innervata da scelte e decisioni politiche spesso inspiegabili. Una questione da Iniziati veramente "esoterica", nella quale "pochissimi", come vedremo, hanno messo e mettono le mani. Una questione però da divulgare, in quanto ogni giorno, i suoi esiti generano pesanti ricadute sugli Stati (ex Sovrani) e sulle famiglie che abitano in Europa. Su milioni di individui che sono inconsapevolmente, ma al dunque, i "prestatori di ultima istanza" del Debito Sovrano e quindi i garanti di quei cambialoni, detti BOT e CCT, che gli Stati danno alle banche in cambio di denaro.

Questa è la mini-Storia di Sua Maestà lo SPREAD e del luogo virtuale dove i suoi valori oscillano incessantemente. Una Storia che, "stranamente", non è mai comparsa con la giusta evidenza nei media mainstream. Una storia le cui origini risalgono ormai a 25 anni fa e i cui protagonisti rimangono grossolanamente "evocati". Li chiamano i Mercati. La definizione assicura un'impermeabile anonimità. in particolare a uno dei mercati: il famigerato "secondario" di Londra, anche noto nei Pub della City come Jack lo Squartatore.

Se si effettuano delle ricerche però, affiorano nel web antiche tracce di gesti e decisioni rilevanti. 

In un'intervista rilasciata a Specchio Economico nel 2007, Gianluca Garbi, ex consigliere del Ministero del Tesoro, esperto finanziario con incarichi allaBanque Paribas e alla JP Morgan, collaboratore di Mario Draghi, afferma: «Nel 1988 il Ministero del Tesoro, per assicurare una corretta gestione dei Titoli del Debito Pubblico e per indicare anche in modo trasparente i prezzi, istituì un Mercato all'ingrosso dei Titoli di Stato basato su un circuito telematico.» 

Un mercato all'ingrosso dei cambialoni di Stato? Telematico? E chi gliel'ha suggerito al Tesoro nell'88? 

Garbi, attualmente Amministratore Delegato di Banca Sistema, conosce bene la questione perché giustappunto Mario Draghi, dieci anni dopo l'esordio di quel particolare Mercato, lo nominò nel 1998 Presidente del Consiglio di Gestione dell'MTS - Mercato dei Titoli di Stato. «Nacque così - continua Garbi - una vera e propria Borsa del Debito Pubblico in cui ogni giorno vengono scambiati 110 miliardi di euro». 

MTS dunque. Jack lo Squartatore ha un nome. Un acronimo, che all'origine, significa Mercato Titoli di Stato. Se si chiede però oggi"MTS" ad un motore di ricerca del web si rinviene una definizione diversa, ancorché sovrapponibile. Ciò che appare infatti è: MTS Group - Market of Treasury Security, (mtsmarkets.com) una società con uffici a Londra, New York, Milano e Roma che, grazie ad una elegante sito, ci racconta una storia aggrovigliata ma molto interessante. Nonostante sia iniziata in Italia, la Storia è narrata ed è rinvenibile solo in inglese. 

È vero, conferma la brochure, «tutto comincia nel 1988». A quel tempo in Italia due importanti uomini politici: Giuliano Amato, nel ruolo di Ministro del Tesoro e Carlo Azeglio Ciampi, nei panni di Governatore della Banca d'Italia hanno una folgorante intuizione, unsatori degno dei grandi geni delle nuove tecnologie: "Cominciamo a offrire Titoli a reddito fisso emessi dallo Stato non più e non solo secondo le tradizioni, ma con le modalità offerte dalla contrattazione su reti digitali. Ne abbiamo facoltà." In pratica un Mercato che, probabilmente ispirato dal successo di Nasdaq, si collocava nel solco della Rivoluzione Digitale in corso. Geniale! Degno, come dicevamo, di Guru informatici ispirati da una chiara visione tecnofinanziaria. Un modo di comprare e vendere che, da quel momento in poi, avrebbe travolto ogni precedente rituale di scambio dei Titoli di Stato. 

I BoT, i CCT (e simili) dei nonni e delle zie rimaste vedove... quelli che sarebbero stati in seguito definiti Bond, diventavano Securitiestrattabili e scambiabili a grandissime velocità in ambiente "digitale ubiquo". 

Una parte degli scambi si continuava (e si continua) a fare "a voce", ma la tendenza da accreditare era (ed è) quella di usare al massimo i sistemi online. Fin qui tutto bene.

L'MTS era stato "inventato" dagli italiani e restava di proprietà e sotto il controllo degli italiani. 

Per 4 anni si procede, per fasi progressive, alla sperimentazione-evoluzione del sistema. Nel 1992 l'MTS consolida l'uso di una suapiattaforma proprietaria che diventa il suo vero pezzo forte. Nel 1994 vengono introdotti sistemi di controllo ulteriori. Nel 1997 lancia il mercato elettronico delle "repo transactions", i Pronti contro Termine. 

Il 1997 è anche l'anno della prima svolta. Nel 1998 l'MTS vieneprivatizzato: ovvero trasformato in soggetto giuridico di diritto privato. Per l'esattezza una SpA, di proprietà di 52 istituti bancari, operante comunque sotto la supervisione della Banca d'Italia, del Ministero del Tesoro e della Consob.

È a questo punto che entra in scena Gianluca Garbi. Sotto la sua guida l'MTS continua a svilupparsi e comincia a rappresentare un modello in diversi paesi d'Europa e nel mondo. Addirittura sostiene l'attivazione e assume partecipazioni in alcuni mercati locali simili,interfacciando 250 istituzioni finanziarie. Un primato! Un successo che, nel mondo, tutti ci invidiano. Strano ma vero: oltre che per la pizza, la moda, la Mafia e il Bel Canto, gli italiani (alcuni italiani) assumono la leadership in uno dei settori più strategici della contemporaneità. E tutto nell'assordante silenzio dei Media italiani. Il valore della Società passa da 6 a 245 milioni di Euro. Fantastico!

«A partire dal 1999 - continua Garbi nella sua intervista - il modello MTS è stato esportato in tutti i Paesi dell'area Euro in seguito alla creazione di una piattaforma paneuropea, l'EuroMTS.» 

Nel 2001 l'MTS SpA si fonde con l'EuroMTS. Nel 2003 viene lanciato l'indice EuroMTS: «primo indice di titoli statali per l'area dell'Euro - continua Garbi - calcolato in tempo reale e totalmente indipendente e trasparente», vengono anche avviati «il New EuroMTS e l'EuroGlobal MTS. Il primo per lo scambio di bond denominati in euro ed emessi dai Governi entrati a far parte dell'UE. L'altro per lo scambio dei bond emessi da Governi non UE. 

Un'insalatona ricca. Veramente appetitosa. Non c'è che dire. Tant'è che comincia a suscitare gli appetiti dei Moloch. «Nel novembre 2005 - ricorda Garbi - Euronext N.V., che raggruppa le Borse di Parigi, Amsterdam, Bruxelles, Lisbona, il Liffe e la Borsa Italiana, acquisisce la maggioranza della MTS SpA. . sul tavolo sono arrivate ben 17 offerte d'acquisto e oggi l'azionista di maggioranza, attraverso la holding MBE, è il gruppo formatosi tra la Borsa di New York e l'Euronext». 

E qui l'MTS smette di parlare e tenere conti in italiano. 

Comincia a sciogliersi nel grande mare della finanza globalizzata. Perché? «La fusione con Wall Street - dice Garbi - potrebbe portare ulteriori opportunità di crescita per tutto il Gruppo.» Potrebbe!


In effetti il 2006 è un anno record: i volumi di compravendita aumentano del 13,5%; la società registra un Ebit (guadagno prima delle tasse) di oltre 16,7 milioni di euro; mantiene la leadership nel mercato Interdealer e nel settore reddito fisso europeo, attira addirittura gli interessi della Borsa Cinese e lancia MTS Israel, che in poche settimane raggiunge volumi di scambio superiori al miliardo di euro. «L'alchimia funziona - dicono i Boss - vediamo come tramutare in oro i sogni e i bisogni della gente». 

Da quel momento si crea infatti una specie di bacino virtuale, unlago digitale di bonds, alimentato dalla esigenza degli Stati di ottenere denaro in una stagione in cui non possono più stampare moneta. È qui, al mercato secondario MTS, che si rivolgono gli Stati che hanno adottato l'Euro, più ogni Stato che sta per adottarlo (era il tempo della Slovenia), più Israele. È qui che si trattano le emissioni a reddito fisso. È qui che le Banche manifestano il loro interesse ad acquistare. 

Usiamo il termine lago digitale perché, secondo alcuni analisti birboni, la configurazione assunta a quel punto dall'MTS avrebbe potuto favorire una vera e propria mattanza, in cui alcuni Stati giocavano la parte dei tonni e le reti dei compratori (vedremo poichi) giocavano la parte delle tonnare. E tutto per una brillante intuizione degli italiani. Però!

In quei giorni Garbi così commentava orgogliosamente: «Oggi ogni stato che adotta la moneta unica si rivolge all'MTS per la gestione del mercato secondario . io ho sempre voluto sottolineare la capacità di una società italiana di rivestire una posizione di leadership internazionale . il mercato europeo dei titoli di stato oggi ha sede in Italia, così come la BCE si trova a Francoforte e il Parlamento Europeo a Strasburgo. . anche per questo ho sempre insistito affinché vi fosse personale preparato di diverse nazionalità e di varie culture. Ve ne sono rappresentate ben 17. L'85% parla almeno due lingue, l'età media è 34 anni, il 50% è costituito da donne ». Meraviglioso!

Stando a Garbi dunque l'MTS, ancora nei primi mesi del 2007 aveva sede in Italia. Quanto fosse italiano è discutibile visto che la maggioranza - a sua detta - era finita nelle mani di Wall Street-Euronext . però il timone restava in mani italiane. 

La torta, come sempre, era infarcita di parolone quali: "opportunità di crescita, politiche globali delle grandi Borse, sviluppo della liquidità, trasparenza, efficienza, partnership strategiche . etc.", gli abituali mantra della liturgia tecnofinanziaria praticata dalle élites. 

Ma la tecnologia tricolore era in grado di assicurare l'innovazione richiesta? 

«Purtroppo l'Italia importa nuova tecnologia - rispondeva sull'argomento Garbi - tuttavia per noi questo non è un freno ma uno stimolo.» 

In realtà non era proprio così. 

Nel 2007, nonostante l'orgoglio e le aspettative di successo italiano sbandierate da Garbi, Borsa Italiana, che possedeva il 60,37% diMTS SpA, si fonde con il London Stock Exchange e si crea il London Stock Exchange Group. Perché? Ancora: "opportunità di crescita, politiche globali, etc..." Qualche analista birbone invece dice seccamente: "Sudditanza finanziaria, ordini di lobbies transanazionali, interessi personali"

Non è la prima volta che Qualcuno aveva adombrato questa triste ipotesi. Già nella seduta del 6 aprile 2005, in un'interpellanza parlamentare, a pag. 18654, l'On. Aldo Perrotta affermava: «Dopo la privatizzazione del 1997 la MTS ha conquistato la leadership mondiale tra i listini dedicati ai bond governativi; attualmente però il 54% delle azioni sono in mano ad una società estera; il controllo in mano straniera potrebbe portare a crisi come quella dellaCitigroup; l'Italia non deve abbandonare più "pezzi di competenza" di finanza». E l'interpellanza concludeva con il classico appello: «se non sia il caso di adottare iniziative.» 

Aldo Perrotta, Deputato di Forza Italia eletto a Napoli, era considerato un personaggio "pittoresco", però . aveva visto giusto.Sarebbe stato eccome il caso di adottare iniziative ma, come spesso accade in Italia, nonostante gli allerta, il danno si compie puntualmente. 

Tanto puntualmente che sembra programmato

I media, nel frattempo, distolti da altro, si guardavano bene dall'informare e commentare. Tutto normale.

I boss del London Stock Exchange Group a questo punto, inevitabilmente, strapparono il timone dalle mani italiane e lo affidarono a Mr.Jack Jeffery. A settembre del 2009 l'uomo, che dal 1990 al 2001 era statomanager director della (guarda caso)Citigroup, considerato un grande esperto di digital brokerage e reduce dal'incarico di Direttore generale di una società detta (guarda caso)SuperDerivatives, si siede al tavolo di comando della MTS che, come abbiamo visto ormai è diventataMarket of Treasury Securities e conferma «il volume di scambio è in crescita: 2 trilioni di euro l'anno». Una bella cifretta. 

«La sua nomina è voluta da Xavier Rolet», potente chief executive del LSE. «La sua missione - scrive in quei giorni il Financial Newsonline  - «è placare le grandi Banche d'investimento che nel 2008 hanno protestato perché il mercato dei bonds è stato aperto ad altri soggetti finanziari, tra cui i temuti hedge funds». Jeffery è tutto contento e dice che c'è tanto da lavorare «grazie al livello record di indebitamento dei Governi in tutta l'Eurozona.» Cioè: più si va verso il tracollo più noi diventiamo ricchi. 


Dal 2010 al 2012 la nuova MTS elabora procedure sempre più complesse per la gestione online delle compravendite (riportiamo per la gioia degli esperti: «Key upgrades to MTS Cash - MidPrice and Striker - and BondVision functionalities - Single Dealer Pages and MultiLeg») e acquisisce quali "clienti" l'Ungheria e la Repubblica Ceca, portando così a 17 il numero totale degli Stati europei che chiedono denaro alle banche attraverso l'MTS.

A questo punto è bene farsi alcune domande. La scena operativa si è trasferita definitivamente alla City di Londra, sappiamo che tra London Stock Exchange e Nasdaq ci sono accordi, sappiamo che gli intrecci proprietari nel mondo dell'Alta Finanza conducono a grovigli impenetrabili, ma ufficialmente di chi è la MTS? La brochure risponde che «la Proprietà include i seguenti azionisti» (http://www.mtsmarkets.com/About-Us/Corporate-Information) e pubblica la lista di una ventina di banche che sono, ovviamente, le maggiori banche del mondo occidentale o loro rami (J.P. Morgan; Barclays; Deutsche Bank; Credit Agricole; Royal Bank of Scotland; BNP Paribas; HSBC; ABN AMRO; Citigroup; NATIXIS; Goldman Sachs; Societé Generale; Citibank; UBS, Merrill Lynch; Commerzbank; Credit Suisse). 

E gli italiani? Dove sono finiti gli "inventori", i nipotini di Amato, Ciampi, Draghi? Quelli che - a detta di Garbi - l'hanno fatta grande? 

Ci sono. State tranquilli, ci sono. In testa c'è Borsa Italiana SpA, seguita da Intesa San PaoloSellaMediolanum, Cassa di Risparmio di Rimini, Banca Popolare di Sondrio, Banca Popolare di Bari, Unibanca, Corner Sim e BCC di Roma. 

La composizione azionaria al momento non ci è dato sapere. 

Ci si chiede però: 

"Come mai, a ridosso di Giganti Mondiali, trovano posto un numero relativamente così grande di piccole banche italiane?" 

"Qual'è il loro ruolo nelle decisioni prese dal board e quali i vantaggi all'Italia che dovrebbero derivare dalla loro presenza?" 

Non sappiamo. 

Si auspica un dibattito pubblico che però non è mai stato ancora iniziato.

In ogni caso chi opera nel lago digitale dove ogni giorno si ammassano 90 miliardi di eurotonni-bonds? Questo più o meno si sa. A grandi linee, un drappello di 6 maggiori Istituti di Credito:Barclays, Deutsche Bank, RBS, Credit Agricole, J.P.Morgan e Societé Generale si siede al tavolo delle prime contrattazioni e valuta le offerte di bonds dei 17 Stati. 

È ovvio che i rappresentanti delle banche sono quelli che "fanno il prezzo". È ovvio che il governo della nazione che mette all'asta i propri Titoli di Stato vive una certa ansia in attesa dell'accettazione o meno delle proprie richieste. È ovvio che ogni 5 minuti che passano, ogni mezz'ora che passa, ogni dubbio, ogni verifica richiesta dai compratori, abbassa il prezzo e/o alza il tasso di interesse. È ovvio che i compratori hanno un'influenza indebita e spropositata sui Governi e sui Popoli che i Governi rappresentano

La contrattazione è complessa. Vi confluiscono molti elementi determinati dalle economie locali e dai giochi della finanza globale. 

Ma intervengono anche valutazioni di natura propriamente politica e talvolta addirittura militari

Al dunque tutto si fonda su un concetto molto astratto: l'affidabilità di un Governo. Un concetto che però diventa concreto quando "affidabilità" si traduce in "capacità di un Governo di far pagare ai cittadini i debiti che hanno contratto i Governi che lo hanno preceduto". 

I Grandi Compratori mettono a disposizione di un gruppo di altre 30 Banche i Titoli che si stanno trattando. Le 30 Banche mettono a disposizione di circa 1000 Istituti di Credito, disseminati sui territori, i Bond che sono stati acquistati. In quei lunghi momenti il batticuore dei Ministri delle Finanze e del Tesoro (teoricamente) aumenta a dismisura. In quei momenti, grazie a velocissime contrattazioni online, alle quali come abbiamo visto vogliono avere accesso solo Istituti Bancari, si succedono sequenze di prezzi tali che, alla fine del processo, il Titolo è disponibile agli sportelli delle Banche medesime per essere offerto (in gran parte) a quegli stessi cittadini-risparmiatori, che sono in definitiva sia i produttori del PIL che i garanti del Debito del loro Stato. 

In quei momenti i Grandi Compratori dirigono il traffico di flussi strategici e vitali per gli Stati

In quei momenti i Grandi Compratori hanno facoltà di sostenere o mettere in difficoltà i Governi. E lo fanno inevitabilmente privilegiando i propri interessi. E lo fanno - spesso - chiedendo ricadute e privilegi su quei territori che hanno bisogno di accedere al credito. 

"Privatizza questa azienda... fammi comprare quest'altra . ostacola la produzione in questo settore . rallenta quella legge, accelera quest'altra". 

Si chiama perdita di sovranità e globalizzazione passiva. Ci siamo dentro fino al collo. Chi più, chi meno, ci sono dentro tutti i paesi di Eurolandia. 

È all'MTS, fra l'altro, che s'innesca la miccia dello Spread. Al variare del comportamento dei Grandi Compratori, questo valore- parametro oscilla su e giù. Lo Spread si ottiene dal rapporto tra il tasso di interesse applicato ai bond di una nazione di Eurolandia e quello equivalente applicato alla Germania. 

La Germania infatti ha ottenuto lo status di paese di riferimento. Perché? Perché altrimenti non entrava nell'euro. 

La miccia dello Spread è tremenda. Quando il suo valore cresce, brucia velocemente, si avvicina pericolosamente alla bombabancarotta e giustifica rimozioni di Primi Ministri e membri dei Governi, emergenze "tecniche", perverse e frettolose manovre finanziarie, licenziamenti di massa, suicidi, proteste di piazza e conseguenti scontri con morti e feriti.

La scena è decisamente paradossale. Come si è giunti a tutto ciò?Come si può pensare di sostituire la giusta esigenza di un popolo di sopravvivere dignitosamente, magari andando a deficit come fanno tutti quelli che ancora possono, con il gioco usuraio sul bisogno indotto

Come si può pensare che un Debito Pubblico palesemente iniquo e gonfiato, accumulato in modo cinico, incauto e avido dai Governi che si avvicendano, debba e possa essere ripagato con privazioni, lacrime e sangue dai cittadini? Come si può giustificare che tale Debito Pubblico è raddoppiato nella sola Italia, dal 1994 ad oggi, passando da 1000 a 2000 miliardi di euro? Come si può sopportare che le sorti dei Popoli, sottratte ai Parlamenti, siano finite nelle mani di Mercanti anonimi, diabolici alchimisti che tramutano le nostre vite in oro per le loro casse

Grillo: eliminiamo i privilegi dei banchieri mannari

Eliminiamo i privilegi delle banche
bankitalia.jpgdal blog di <Beppe Grillo
In Italia le banche mantengono una posizione di ingiustificato vantaggio rispetto all’interlocutore più debole, che sarebbe invece più meritevole di tutele. Bisogna riequilibrare il rapporto tra istituti e utenti sulla base di nuove regole. Siamo in emergenza: il Governo e la Banca d’Italia devono rivedere il meccanismo delle segnalazioni alle Centrali dei rischi della Banca d’Italia e delle banche private. Inizialmente creata per il raggiungimento di un interesse pubblico, la segnalazione viene oggi utilizzata da banche e finanziarie come mezzo di pressione o di estorsione per ottenere sempre più spesso somme non dovute. Va abolito l’art. 50 del Testo Unico Bancario che consente alle banche di ottenere dai Giudici la concessione dei decreti ingiuntivi sulla base della mera attestazione di un Funzionario della stessa banca. Il Governo e la Banca d’Italia devono intervenire per dare attuazione immediata ad un congelamento o sospensione per almeno 2 anni di ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti controversi già oggetto di opposizione in sede giudiziaria, sia civile che penale.
Scopri di più sui privilegi delle banche su questo sito

lunedì 10 giugno 2013

Europa in assenza di sovranità monetaria


LE AREE VALUTARIE OTTIMALI E IL FALLIMENTO DELL'EURO

Quando i politici di turno cominceranno a dare ascolto ai veri economisti e non essere servilmente servili a banche e multinazionali forse cominceremo a vedere reali situazioni di benessere collettivo.

Tutti gli economisti non venduti al regime bancario o a qualche corporationssi sono da principio espressi contro la nascita dell'euro-zona, ritenendola da subito quel che adesso è sotto gli occhi di tutti: un progetto fallimentare; ovviamente i loro moniti sono stati e restano inascoltati.
Già venti anni fa si poteva ascoltare la cronaca di un fallimento annunciato, leggendo le considerazioni dell'economista keynesiano Wynne Godley, collaboratore del Tesoro del Regno Unito, il quale individuò i problemi nella costruzione dell’Unione Monetaria a partire dal Trattato di Maastricht, dicendo che in assenza una banca centrale pubblica, di un fisco e di un welfare federali, di trasferimenti tra regioni, si arriverà inevitabilmente alla rottura dell’Unione monetaria, appena uno dei suoi membri si troverà in forti difficoltà per qualsiasi motivo.

Eppure bastava intuirlo da piccole cose che l'euro sarebbe stato un fallimento totale, appigliandosi alla già nota teoria delle "aree valutarie ottimali" (A.V.O.),  teoria nata nel 1961 dagli studi dell’economista canadese Robert Mundell, il quale elencò le condizioni necessarie affinché due o più paesi potessero adottare con successo la stessa moneta:
flessibilità di prezzi e salari;
- mobilità interregionale di lavoro e capitale;
- grado di apertura dell'economia; 
- integrazione fiscale;
- convergenza dei tassi di inflazione;

Come potevano Paesi diversi tra loro per lingua, cultura, moneta, imposte, giurisprudenza, livelli inflazionistici, produttività, livelli occupazionali ed altro integrarsi agevolmente in una comunità economica, senza che qualcuno non ci rimettesse le penne?
Secondo quale criterio logico due o più Paesi, come Italia, Grecia, Spagna, potevano pensare di convivere agevolemente in un'aerea economica come "eurolandia" senza possedere nemmeno uno dei requisiti descritti nella teoria dell'A.V.O.?
Gli europeisti hanno pensato (sperato) di poter risolvere gli shock asimmetrici attraverso riforme e trattati sul piano internazionale. 

In assenza di sovranità monetaria era ed è impossibile svalutare la moneta, per cui per cercare di risolvere i problemi non si è fatto altro che cercare di sottoscrivere riforme che avrebbero reso i mercati del lavoro sufficientemente flessibili, a discapito di salari e regalando un avvenire incerto ai lavoratori.
Del resto si persevera a ricercare il benessere economico e l'aumento della produzione nel mercato del lavoro, quando invece è risaputo che il PIL aumenta attraverso mosse ben precise fatte nel mercato dei beni, finanziando la spesa pubblica, abbassando la pressione fiscale, svalutando la moneta e, quindi, riattivando i consumi; in sintesi, attraverso la sovranità monetaria e una politica monetaria espansiva, tutte strategie queste impossibili da realizzare in un regime di moneta unica e con le enormi difficoltà e disparità tra gli Stati membri dell'Ue.

A cosa è servito, quindi, l'euro? 
L'euro è da considerare sotto due aspetti: è stato un progetto fallimentare qualora il suo intento fosse stato quello di ottenere il benessere socio-economico tra i Paese aderenti; è stato un progetto ben realizzato qualora la mission dell'oligarchia bancaria sia stata quella di privare gli Stati di pezzi di sovranità ed assoggettarli maggiormente al diktat dei mercati finanziari, poiché i Paesi membri di un’unione monetaria emettono titoli di debito in una valuta su cui non hanno alcun controllo, con la conseguenza che i mercati finanziari detengano il potere di condurre al default questi Paesi.
Ci sono strumenti e teorie economiche che sono più precise di un'incisione laser, ignorarle significa agire al fine di soddisfare interessi privatistici e svendere contemporaneamente la vita milioni di esseri umani e non ritengo che, specialmente nell'ultimo caso, si possa mai perdonare l'operato di chi ci sta governando ormai da troppo tempo.

Salvatore Tamburro

Diritto internazionale e fantasmi giuridici


Scritto il: 21/05/13

Multinazionali e diritti umani: limiti all’extraterritorialità dalla Corte Suprema (Kiobel)


http://www.filodiritto.com/multinazionali-e-diritti-umani-limiti-allextraterritorialita-dalla-corte-suprema-kiobel/#.UbYBDKDR3Zg

Nell’attuale mondo globalizzato la tradizionale dottrina del diritto internazionale si dimostra inadeguata ad assicurare un’efficace tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, della cui violazione sono molto spesso responsabili quei giganti dell’economia noti come ‘multinazionali’. Per anni, dunque, gli Stati Uniti hanno rappresentato un’opportunità unica per la repressione di tali crimini, offrendo, tramite l’Alien Tort Act, un foro per le richieste di risarcimento. Le sue pronunce hanno evidenziato l’influenza di due questioni giuridiche di grande interesse: la legittimazione processuale passiva delle società e l’applicazione extraterritoriale delle leggi statunitensi. Quest’ultimo fattore è un elemento di imbarazzo per gli Stati Uniti, suscettibile di generare conflitti con altri paesi, nonché costituire elemento di tensioni interne. Per questo, la Corte Suprema, interrogata sulla questione, ha ristretto l’applicabilità dell’ATS alle controversie interne.
1. L’Alien Tort Act e la tutela dei diritti umani: una questione controversa
Un brutto colpo per gli attivisti dei diritti umani quello inferto lo scorso 17 aprile dalla Corte Suprema degli Stati Uniti che, in Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co 569 U.S. (2013), ha negato l’applicabilità dell’Alien Tort Statute (ATS) a controversie tra stranieri per condotte avvenute al di fuori del territorio degli Stati Uniti.
L’ATS è una legge che consente ad attori stranieri di proporre cause di risarcimento danni nelle corti federali distrettuali per violazioni delle norme previste dal diritto internazionale e dai trattati sottoscritti dagli USA. Emanata nel 1789, è rimasta praticamente inutilizzata per circa 200 anni. La sua applicazione nelle cause relative ai diritti fondamentali cominciò ad essere invocata dagli anni ’80, suscitando reazioni contrastanti: entusiasmo, da parte degli attivisti, i quali sottolineavano l’importanza dell’evoluzione del principio di responsabilità internazionale e la necessità di ammettere i parenti delle vittime di atrocità al foro statunitense; i critici, d’altra parte, ammonivano che l’applicazione indiscriminata della legge nazionale potesse avere un effetto destabilizzante.[1]
Insomma, la questione era spinosa. Una risoluzione difforme da quella presa dalla Corte Suprema avrebbe comportato il rischio di gravi ripercussioni a livello economico e politico, interno e internazionale. D’altra parte, la sentenza in esame ci induce a riflettere sull’efficacia della tutela dei diritti umani nell’attuale sistema globalizzato.
2. Tutela dei diritti umani e diritto internazionale
Ed invero, le ragioni di tanto interesse nei confronti di una legge processuale civile statunitense, risiedono nell’incapacità del diritto internazionale di predisporre strumenti di tutela efficaci quando il soggetto attivo della condotta criminosa è una società. A questo proposito, negli ultimi anni la ricerca scientifica è stata caratterizzata da un ampio dibattito sulla validità dell’approccio classico del diritto internazionale nell’affrontare le nuove sfide poste dalla modernità.
a. Multinazionali e soggettività giuridica internazionale
La difficoltà risiede nel fatto che l’orientamento tradizionale poc’anzi ricordato riconosce solo gli stati come soggetti di diritto internazionale. [2] Innegabilmente è difficile sciogliere il legame tra diritto internazionale e stati: il primo è stato creato dai secondi, allo scopo di regolamentare i rapporti tra gli stessi e si atteggia come diritto della comunità internazionale. Tuttavia, è altrettanto innegabile che il diritto internazionale fallirà il suo obiettivo di regolamentare pacificamente la vita della comunità internazionale se continuerà a rivolgersi esclusivamente agli stati.[3]
Infatti, altri soggetti hanno fatto il loro ingresso sulla scena internazionale: pensiamo alle organizzazioni internazionali o regionali e al ruolo delle società nella vita economica. Questo spostamento di attenzione dallo stato ad altri soggetti è ben evidenziato con il sempre maggior accento posto sui diritti dell’individuo; quest’ultimo dispone di una vasta gamma di diritti inalienabili, ma anche di doveri: oggi, anche i dittatori rispondono dei loro atti davanti alla giustizia internazionale. E’ per lo meno anomalo che lo stesso non avvenga anche per le società,[4] tanto più che le questioni più scottanti emergono proprio in riferimento alla condotta di quelle entità di tale potere economico e politico da essere in grado di influenzare e condizionare anche le decisioni degli stati: le multinazionali.[5]
 b. Globalizzazione e crisi del paradigma tradizionale
 Molteplici sono i fattori che hanno conferito alle società commerciali un ruolo più attivo in ambito internazionale.[6] Clapham ne identifica quattro: la globalizzazione, la privatizzazione, la frammentazione degli stati e la femminilizzazione del diritto internazionale dei diritti umani.[7]
I primi due sono i più rilevanti. L’abbattimento delle barriere commerciali ha contribuito ad attenuare la tradizionale separazione tra pubblico e privato nel diritto e nelle relazioni internazionali. Le privatizzazioni, spesso realizzate con l’ausilio di investimenti stranieri, hanno portato enti non statali ad esercitare funzioni svolte precedentemente da enti o organi statali.[8]
Invero, molte società dispongono di un potere economico di gran lunga superiore a quello degli stessi stati in cui investono, i quali, di conseguenza, non sono in grado di assicurare il rispetto dei diritti umani dei loro cittadini, specialmente nell’ambito del diritto del lavoro, diritto dell’ambiente e altri diritti a protezione della salute fisica e mentale.[9]
Tuttavia, gli stati avranno assolto il loro dovere di assicurarne la tutela, qualora prevedano dei meccanismi al loro interno, atti a regolamentare le obbligazioni degli individui e delle società. In questi casi l’obbligazione posta a carico dell’individuo ha natura essenzialmente nazionale, dal momento che trova nel diritto internazionale la sua fonte indiretta, cosicché al livello del diritto internazionale la violazione sarà imputabile solo allo stato.[10]
L’impostazione tradizionale, che non riconosce l’efficacia orizzontale diretta delle norme a tutela dei diritti umani, ossia ne esclude l’applicabilità nei rapporti intersoggettivi, è considerata il maggiore ostacolo a un effettivo sistema di protezione.E la soluzione proposta da alcune di imporre obbligazioni dirette alle società transnazionali incontra un ostacolo teorico insormontabile, la mancanza di personalità giuridica internazionale delle stesse.[11]
c. Tentativi di formalizzare la responsabilità societaria nel diritto internazionale
Infatti, nonostante le diverse proposte per rendere le società internazionali responsabili per le violazioni dei diritti umani, non si è riusciti, ad oggi, a dar vita ad una cornice normativa vincolante. Gli strumenti legali adottati sinora – ricordiamo, ad esempio, il Patto Globale, la Dichiarazione Tripartita di Principi concernenti le Imprese Multinazionali e la Politica Sociale, le Linee Guida dell’OCSE per le Imprese Multinazionali -  non sono vincolanti e non fanno che rafforzare l’idea che solo gli stati sono destinatari di obbligazioni di diritto internazionale nel campo dei diritti umani[12].
d. Nuove prospettive: la responsabilità penale internazionale delle società
La tradizionale distinzione tra i due livelli di responsabilità, che rispecchia l’esistenza di due differenti sistemi legali, vede alcune eccezioni, ad esempio, nell’ambito della responsabilità penale internazionale, attribuita anche agli individui. Estenderla anche alle società non sarebbe, dunque, cosi fantasioso e non determinerebbe la necessità dell’attribuzione della personalità giuridica, come avviene per gli individui. Tuttavia gli stati sono riluttanti ad accettare tale espansione e alcuni dubitano che il diritto penale internazionale sia uno strumento adeguato per assicurare la responsabilità delle violazioni dei diritti umani per le società. Si ricordi, a titolo di esempio, che la responsabilità penale delle persone giuridiche è stata espunta dalla bozza dello Statuto di Roma istitutivo del Tribunale Penale Internazionale.[13]
 3. L’ATS: aspetti diplomatici, politici ed economici
Una delle strategie per aggirare le difficoltà sopra illustrate è quello di sfruttare i meccanismi di tutela offerti da un sistema giuridico nazionale. Questo non spiega, tuttavia, perché gli Stati Uniti siano un foro preferenziale.
E’ opportuno rilevare, infatti, l’attuale tendenza di individui stranieri, facilmente riscontrabile nella prassi, a ricorrere al sistema giudiziario statunitense per far valere pretese che altrove non troverebbero facile accoglimento. Questo fenomeno è noto come ‘magnetizzazione’ del foro statunitense.[14]
Le ragioni di tale tendenza sono molteplici: l’ammontare dei risarcimenti solitamente liquidati dalle corti federali sia in termini di compensatory damages che di punitive damages; il sistema delle contingency fees; l’ampiezza della discovery; la disponibilità di class action efficaci e così via. [15]
Mentre alcuni celebrano l’ATS come una vittoria per l’efficacia della tutela dei diritti umani, altri ammoniscono che l’abuso potrebbe avere gravi conseguenze di politica estera. Pensiamo a quanto  possa essere rischioso ampliarne l’ambito di applicazione, ad esempio, alle fattispecie in cui la condotta incriminata è caratterizzata dal supporto fornito a governi stranieri nel perpetrare le violazioni: si finirebbe, in sostanza, col mettere sotto accusa proprio i governi! [16]
Dunque, un’interpretazione ottimale dovrebbe essere in grado di massimizzare gli effetti positivi dei contenziosi fondati sull’ATS e minimizzare i pregiudizi per gli U.S.A. Tuttavia, come trovare l’equilibrio? I valori espressi dai diritti umani sono universali, rimane da stabilire se adire il sistema giudiziario federale sia il meccanismo migliore per la loro tutela.[17]
L’applicazione della legge a controversie puramente extraterritoriali è suscettibile di determinare anche contrasti interni, creando un conflitto di poteri. I Dipartimenti di Stato e Giustizia fanno notare che maggiore è la distanza tra le condotte dannose, gli attori e gli Stati Uniti, maggiore è il sospetto di ‘imperialismo giuridico’.[18] I giudici federali, non essendo eletti, non sono soggetti a pressioni politiche e sono in grado di giudicare basandosi esclusivamente su criteri giuridici. Nondimeno, questo importante aspetto della separazione dei poteri può risultare in decisioni che contrastano con la volontà di figure politiche istituzionali, compreso il Presidente e il Segretario di Stato e interferire con la gestione degli affari internazionali del Dipartimento di Stato.[19]
Per tutti questi motivi, alla ‘magnetizzazione’ le corti hanno col tempo opposto una tendenza contraria volta, a ‘smagnetizzare’ le corti federali, ed è possibile individuare una spinta ad una progressiva attenuazione del forum shopping verso gli Stati Uniti.
 4. La giurisprudenza dell’ATS prima di Kiobel
L’idea che l’imposizione dell’obbligo di risarcire i danni arrecati attraverso gravi crimini può rivelarsi più efficace, anche a fini dissuasivi, della punizione penale venne messa in atto per la prima volta nel 1980, quando un tribunale civile di New York decise, su sollecitazione del Dipartimento di stato, di applicare in un’ottica nuova, reinterpretandola completamente, l’Alien Tort Act. [20]
Occorre ricordare che originariamente l’ATS non si applicava a controversie tra stranieri. Si limitava ad accordare azione ad attori stranieri, ma taceva sulla nazionalità del convenuto. Con Filartiga v. Pena-Irala, 630 F. 2d 876 (2nd. Cir. 1980) (in cui due cittadini paraguanensi citavano l’ex ispettore generale della polizia del Paraguay per tortura e omicidio della loro famiglia in Paraguay)[21]l’azione fu accordata anche in controversie tra stranieri.[22]
Filartiga ha rappresentato una svolta nella giurisprudenza dell’ATS; da allora la legge è stata invocata in numerosi casi di violazioni del diritto internazionale consuetudinario e non solo per citare individui, ma anche società.[23]
La tendenza a estendere la giurisdizione alle persone giuridiche è stata giustificata su un assunto arbitrario: l’esistenza di una legge nazionale che offre un foro per le cause contro le società straniere sarebbe indice del riconoscimento di una responsabilità societaria per violazione dei diritti umani nel diritto internazionale. L’equivoco consiste nel confondere il concetto di soggetto passivo di un’obbligazione con quello di giurisdizione. Uno stato potrebbe anche esercitare la giurisdizione per violazioni societarie dei diritti umani in base alle proprie leggi, applicate extraterritorialmente; ma questo non implicherebbe il riconoscimento internazionale di tale principio. Semmai il rapporto è inverso: l’ATS si limita a convertire una violazione del diritto internazionale in una violazione del diritto nazionale.[24]
E difatti, ad oggi nessuna richiesta di risarcimento danni nei confronti di una società è stata accolta in base all’ATS. Alcuni casi importanti sono stati risolti stragiudizialmente (Wiwa v. Royal Dutch Petroleum, Wiwa v. Anderson, Wiwa v. Shell Petroleum Development Company e Doe v. Unlocal [25]).[26]
Altri, come Kadic v. Karadzic[27] (in cui la Corte d’Appello degli Stati Uniti per il Secondo Circuito ha ammesso un’azione contro un individuo che agiva in funzione privata ma in complicità con uno stato), riguardavano circostanze diverse, come genocidio e delitti di guerra, fattispecie per le quali la responsabilità dell’individuo è ammessa nel diritto internazionale. E la distinzione tra responsabilità individuale e societaria o tra responsabilità penale e civile non è di poco conto.[28]
Comunque per avere l’orientamento della Corte Suprema sull’ATS occorre attendere il 2004, quando, in Sosa v. Alvarez-Machain 542 U.S. 692 (2004) (ove un cittadino messicano citava un altro cittadino messicano, che agiva sotto la direzione della Drug Enforcement Administration (DEA), per la sua arbitraria detenzione in Messico e per la deportazione negli Stati Uniti) respinge questa interpretazione estensiva.[29]
La Corte, tuttavia, si pronunciava solo sulla questione preliminare di cui poc’anzi si parlava, confermando le argomentazioni svolte. Tralasciando di esprimersi sulla responsabilità societaria, evidenziava che l’ATS non conferisce ai privati un titolo su cui fondare l’azione, ma si limita a stabilire un criterio di giurisdizione a favore delle corti federali. Ciò significa, in sintesi, che la causa petendi non può rinvenirsi nell’ATS, ma deve essere reperita in una norma di carattere sostanziale idonea a fondare l’azione proposta nel giudizio.[30]
Nel caso in esame, trattandosi di violazione dei diritti umani, l’azione andava fondata sul diritto internazionale. Ma l’arbitraria detenzione non costituisce una fattispecie idonea a rappresentare una norma di diritto internazionale ‘specifica, universale e obbligatoria’ tale da ammettere un rimedio federale.[31]
La Corte, dunque, pur respingendo l’azione, non affronta né la questione della responsabilità societaria, né quella dell’applicazione extraterritoriale, che rimangono aperte per Kiobel.[32]
5. Kiobel e i diritti umani: responsabilità societaria si o no?
Kiobel è una causa civile per risarcimento danni intentata da 12 nigeriani che accusavano società petrolifere olandesi, britanniche e nigeriane di complicità con il governo nigeriano, che, nel tentativo di reprimere le proteste contro le perforazioni nella regione Ogoni del delta del Niger, si era reso responsabile dei crimini più efferati come tortura e omicidio.[33]
La Corte del Secondo Circuito, la prima a essere investita della questione, escluse che l’ATS potesse fondare la responsabilità societaria.[34] Il giudice Cabranes ritenne, richiamandosi a Sosa, che per individuare il legittimato passivo occorresse far riferimento al diritto internazionale, e che in quest’ultimo la responsabilità societaria non fosse un principio universalmente riconosciuto.[35]
L’inaspettata decisione ha generato un’ondata di critiche.  La questione della responsabilità societaria nel diritto internazionale è una delle più controverse.[36] Tra le opinioni discordanti ricordiamo, all’interno dello stessa corte, quella del giudice Leval, che trovò ampio supporto nel diritto internazionale alla responsabilità societaria, spiegando che la mancanza di un consenso condiviso è coerente con la struttura del sistema giudiziario internazionale: ‘Il diritto internazionale prescrive norme di condotta, identifica atti vietati. La questione della responsabilità civile e le modalità di tutela sono determinate da ciascuno stato.’[37]
La confusione nasce dal fatto che Sosa, nel limitare l’applicazione dell’ATS alle violazioni del diritto internazionale consuetudinario, non ha specificato come questo test andasse applicato. Non è chiaro, ad esempio, se solo la violazione o anche il titolo dovesse fondarsi sul diritto internazionale consuetudinario. Quest’ultima opzione presenterebbe dei problemi di non facile soluzione per un tribunale, in quanto il diritto internazionale non determina chi debba essere perseguito né le modalità.[38]
Lo stesso giudice Cabranes in Flores v. Southern Peru Copper Corp. 253 F. Supp. 2d 510, 512-13 (E.D.N.Y.. 2002) sosteneva che le fonti di diritto internazionale rilevanti per gli scopi dell’ATS erano costituite da: ‘i trattati che stabiliscono una serie di norme espressamente riconosciute dagli stati in lite’, ‘le consuetudini internazionali come  prova di una pratica generalmente accettata dalle nazioni come diritto’, e ‘i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili’. Se pensiamo che un’indagine dei trattati internazionali fornisce ampia evidenza che le società sono considerate responsabili per le violazioni del diritto internazionale, una completa preclusione della responsabilità societaria rimane difficilmente prefigurabile.[39]
Il tema è stato oggetto di oscillanti pronunce da parte della giurisprudenza degli Stati Uniti:[40] successivamente a Kiobel, infatti, altre 3 corti, il Settimo, il Nono e il Circuito di Washington D.C. hanno ritenuto, al contrario, di affermare la responsabilità delle società in base alla legge statunitense, creando una spaccatura.[41]
Per comporre il contrasto, la Corte Suprema ha ammesso il writ of certiorari sull’Alien Tort Statute, con l’intento di stabilire: se l’ATS fosse idoneo a fondare la responsabilità societaria; se la questione della responsabilità in base all’ATS fosse una questione di merito o di giurisdizione.[42]
6. ATS e extraterritorialità: il no della Corte Suprema
Alla luce di quanto detto, era prevedibile che la Corte avrebbe limitato il ricorso all’ATS nelle controversie puramente extraterritoriali. E lo ha fatto servendosi di un criterio interpretativo noto come ‘presunzione di esclusione dell’extraterritorialità’, in base alla quale se una legge nulla dispone sulla sua applicazione extraterritoriale, questa deve ritenersi esclusa. La Corte non ravvisando alcuna indicazione nel testo dell’ATS, ritiene la presunzione pienamente operante e esclude l’applicazione della legge quando la condotta rilevante ha avuto luogo sul territorio estero.
La Corte ribadisce che la questione dell’applicazione extraterritoriale è una questione di merito e non di giurisdizione e che l’ATS è una legge ‘strettamente giurisdizionale’, che non regola direttamente condotte o accorda tutela ma concede alle corti federali di riconoscere validità a titoli giuridici basati su norme internazionali sufficientemente definite.
Nello stabilire quali fattispecie dovranno essere ricondotte all’ATS, le corti federali dovranno tener in debito conto i rischi di ripercussioni in politica estera e la necessità di non interferire con la discrezionalità degli altri poteri dello stato.
L’esigenza di evitare conflitti internazionali è, del resto, la finalità ultima dell’ATS, concepita in un’epoca ove gli stati erano in dovere di perseguire i crimini perpetrati dai loro cittadini nei confronti di soggetti o del patrimonio appartenenti ad altri stati, rischiando, in caso contrario, pesanti rappresaglie e persino la guerra. Gli Stati Uniti, una nazione debole nel 1789, per segnalare agli altri membri della comunità internazionale l’impegno alla repressione di tali crimini, si premunirono di emanare leggi sia in materia penale che civile.[43] L’ATS fu una di queste. Tra le violazioni al diritto internazionale che la determinarono, la Corte ne ricorda due piuttosto note, che riguardavano i diritti di ambasciatori, avvenute sul territorio statunitense e una terza, un atto di pirateria avvenuto, invece, al di fuori del mare territoriale. Dunque, neanche l’analisi del contesto storico sarebbe in grado di capovolgere la menzionata presunzione.
La Corte respinge anche l’opinione che l’utilizzo del termine ‘tort’ nel testo della legge sia idoneo a configurarne l’applicabilità nei casi di ‘transitory tort’. Secondo tale dottrina, l’unica ragione per consentire un’azione il cui titolo è sorto in un’altra giurisdizione è il fatto che tale titolo sia ivi riconosciuto.
Insomma, niente lascia presumere che l’ATS sia stata emanata per far sì che gli Stati Uniti dessero ospitalità all’esecuzione del diritto internazionale. Per dirla come il giudice Story: ‘Nessuna nazione ha mai preteso di essere il guardiano della moralità dell’intero mondo…’.
Una cosa è certa: dopo Kiobel molte delle cause pendenti in attesa dell’opinione della Corte saranno respinte, mentre la tendenza a ricorrere al foro statunitense subirà un ridimensionamento. La formulazione scelta dalla Corte Suprema, infatti, lascia aperti dei margini all’applicazione extraterritoriale dell’ATS, che sarebbe ammessa nei casi in cui parte ‘rilevante’ della condotta avvenisse negli Stati Uniti. Il problema è stabilire come identificarla.
La mera presenza negli Stati Uniti non sarebbe un criterio sufficiente a fondare la giurisdizione, ma è possibile che gli avvocati ravviseranno, nella esistenza di un ufficio direzionale sul territorio, un criterio di collegamento sufficiente.[44]
Inoltre, ricordiamo che l’ATS offre giurisdizione presso le corti federali, ma gli stati federali hanno piena competenza in materia civile, e questo vuol dire che ben si potrebbero presentare domande per violazione della common law nelle corti dei singoli stati. [45]
Sicuramente la pronuncia renderà la vita difficile agli attivisti dei diritti umani, ma è lecito aspettarsi che non si arrenderanno.
 7. Conclusioni
La globalizzazione, con l’emergere di entità commerciali private di rilevante potere economico, ha reso l’attuale paradigma del diritto internazionale inadeguato a predisporre meccanismi di tutela dei diritti umani. In queste condizioni molti hanno fatto ricorso a sistemi giuridici nazionali, in particolare quello statunitense.
L’ATS è una legge che consente ad attori stranieri di proporre cause di risarcimento danni nelle corti federali distrettuali per violazioni delle norme previste dal diritto internazionale e dai trattati sottoscritti dagli USA. Dagli anni ’80 cominciò a essere applicata nelle cause relative alle violazioni dei diritti umani, suscitando reazioni contrastanti: entusiasmo da una parte, appelli alla cautela dall’altra.
Per evitare effetti destabilizzanti, la Corte Suprema degli Stati Uniti, in Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co, ha negato l’applicabilità dell’Alien Tort Statute (ATS) a controversie tra stranieri per condotte avvenute al di fuori del territorio degli Stati Uniti. L’argomento principale consiste nel criterio interpretativo noto come ‘presunzione contro l’extraterritorialità’, secondo il quale quando una legge non dà indicazioni chiare sulla sua applicazione extraterritoriale, questa deve intendersi esclusa.
In seguito all’orientamento espresso in Kiobel, si assisterà ad un ridimensionamento della pletora di cause prodotta dall’applicazione extraterritoriale dell’ATS. Ma è prevedibile che gli Stati Uniti continueranno ad essere un foro privilegiato per i risarcimenti relativi a violazioni dei diritti umani.
[1] Shapiro D., Kiobel and Corporate Immunity Under the Alien Tort Statute: The struggle for Clarity Post-Sosa, in Harvard International Law Journal, n. 52, 2011
[2] Brandabere E., Non-State Actors and Human Rights Corporate Responsibility and the Attemps to Formalize the Role of Corporations as Participants in the International Legal System in Jean D’Aspremont (Ed.), Participants in the International Legal System Multiple Perspectives on Non-State Actors in International Law (Abdingdon: Routledge, 2011), pp. 268 – 283
[3] Milliet P., Droits de l’homme et responsabilité des entreprises, in Covalence Intern Analyst Paper, 30.07.2009, disponibile a http://www.ethicalquote.com/docs/Droitsdelhommeetresponsabilitedesentreprises.pdf
[4] Idem
[5] Brandabere E., cit.
[6] Milliet P., cit.
[7] Clapham A., Human Rights Obligations of Non-State Actors (Oxford: Oxford University Press, 2006), pp. 3-4.
[8] Idem
[9] Brandabere E., cit.
[10] Idem
[11] Idem
[12] Idem
[13] Idem
[14] Winkler M., Le imprese multinazionali e l’oscillante giurisprudenza dell’Alien Tort Statute, in Int’l lis, 2012, fasc. 1, p. 40 ss., disponibile ahttp://www.academia.edu/1530428/Le_imprese_multinazionali_e_loscillante_giurisprudenza_dellAlien_Tort_Statute_Multinational_Enterprises_and_the_Swinging_Jurisprudence_of_the_Alien_Tort_Statute_
[15] Idem
[16] Shapiro D., cit.
[17] Idem
[18] Idem
[19] Idem
[20] Cassese A., L’esercizio di giurisdizione universale nel campo civile da parte di giudici statunitensi, disponibile a http://dirittiumani.utet.it/dirittiumani/breviario_diritti_umani.jsp?v=giustizia_penale_internazionale&cap=2
[21] Bellia A. J. Jr., Clark B.R., Kiobel, subject matter jurisdiction, and the Alien Tort Statue, in University of Notre Dame The Law School,  George Washington University Law School Public Law and Legal Theory Working Paper Series No. 2012-27, Legal Studies Research Paper No. 12-52, Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2008254
[22] Shapiro D., cit.
[23] Clifford C., cit.
[24] De Brandabere E., cit
[25] Doe v. Unlocal Corporations, 395 F. 3rd (9th Circuit 2002)
[26] De Brandabere E., cit
[27] Kazic v. Karadzic, 70 F.3rd 232 (2nd Cir. 1995)
[28] De Brandabere E., cit
[29] Bellia A. J. Jr., Clark B.R., Kiobel, subject matter jurisdiction, and the Alien Tort Statute, in University of Notre Dame The Law School,  George Washington University Law School
Public Law and Legal Theory Working Paper Series No. 2012-27, Legal Studies Research Paper No. 12-52, Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2008254
[30] Winkler M., cit.
[31] Clifford C., cit.
[32] Idem
[33] Idem
[34] Idem
[35] Shapiro D., cit.
[36] Idem
[37] Idem
[38] Idem
[39] Idem
[40] Winkler M.,  cit.
[41] Clifford C., cit.
[42] Idem
[43] Bellia A. J. Jr., Clark B.R., cit.
[44] Samp R., Supreme Court Observations: Kiobel v. Royal Dutch Petroleum & the Future of Alien Tort Litigation, disponibile ahttp://www.forbes.com/sites/wlf/2013/04/18/supreme-court-observations-kiobel-v-royal-dutch-petroleum-the-future-of-alien-tort-litigation/
[45] Idem