martedì 26 maggio 2020

La nuova Dichiarazione dei diritti umani

La nuova Dichiarazione dei diritti umani

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Articolo 1.
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e dovrebbero agire gli uni verso gli altri in uno spirito di fratellanza.

Articolo 2.
Ogni individuo ha diritto a tutti i diritti e a tutte le libertà enunciati nella presente Nuova Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo, senza distinzione alcuna, quali la razza, il colore, il sesso, la lingua, la comprensione del Creatore del cielo e della terra (Dio), le opinioni politiche, religiose o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, la proprietà, la nascita o altro status.

Inoltre, nessuna distinzione deve essere fatta sulla base dello status politico, giurisdizionale o internazionale del paese o territorio al quale una persona appartiene, sia esso indipendente, fiduciario, non autogovernante o sotto qualsiasi altra limitazione di sovranità.

Articolo 3.
Ogni persona ha diritto ad una vita dignitosa, libera e senza limiti di sicurezza. Il diritto alla vita e all'inviolabilità inizia non appena l'essere umano nasce nel grembo materno.

Articolo 4.
Nessuno può essere tenuto in schiavitù o in servitù, compresi gli schiavi debitori coinvolti in un contratto di debito finanziario con interessi; la schiavitù e la tratta degli schiavi sono pertanto vietate in tutte le loro forme.

Articolo 5.
Nessuno può essere sottoposto a tortura o a trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, nemmeno se questi sono eseguiti per ordine di organi governativi, agenzie segrete, organizzazioni religiose o società potenti.

Articolo 6.
Ogni individuo ha il diritto di essere riconosciuto ovunque come persona di fronte alla legge.

Articolo 7.
Tutti sono uguali davanti alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad un'uguale protezione della legge. Tutti hanno diritto a pari protezione contro qualsiasi discriminazione in violazione di questa nuova Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8.
Ogni individuo ha diritto a un ricorso effettivo da parte dei tribunali nazionali competenti per gli atti che violano i diritti fondamentali che gli sono riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9.
Nessuno può essere sottoposto ad arresto, detenzione o esilio arbitrario; nemmeno se questi sono eseguiti per ordine di organi governativi, dello Stato, di agenzie segrete, di organizzazioni religiose, di personale militare o di potenti compagnie.

Articolo 10.
Ogni individuo ha diritto, in piena uguaglianza, ad un'equa e pubblica udienza da parte di un tribunale indipendente e imparziale, per la determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri e di ogni accusa penale a suo carico.

Articolo 11.
Ogni individuo accusato di un reato penale ha diritto alla presunzione di innocenza fino a che la sua colpevolezza non sia stata provata secondo la legge in un processo pubblico nel corso del quale abbia avuto tutte le garanzie necessarie alla sua difesa.

Nessuno può essere ritenuto colpevole di un reato penale per un'azione o un'omissione che non costituiva un reato penale, secondo il diritto nazionale o internazionale, al momento in cui è stato commesso. Né può essere inflitta una pena più severa di quella applicabile al momento in cui è stato commesso l'illecito penale.

Articolo 12.
Nessuno può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né ad attacchi al suo onore e alla sua reputazione. Ogni individuo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o attacchi.

Articolo 13.
Ogni individuo ha diritto alla libertà di circolazione e di residenza entro i confini di ogni Stato. Ogni individuo ha il diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornarvi.

Articolo 14.
Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. Tale diritto non può essere invocato in caso di persecuzioni che derivino realmente da crimini non politici o da atti contrari ai fini e ai principi del Popolo Unitario.

Articolo 15.
Ogni individuo ha diritto alla cittadinanza. Nessuno può essere arbitrariamente privato della sua nazionalità, né gli può essere negato il diritto di cambiare la sua nazionalità.

Articolo 16.
Gli uomini e le donne di età pari o superiore ai 18 anni, senza alcuna limitazione dovuta alla razza, alla nazionalità o alla comprensione del Creatore del cielo e della terra (Dio), alla preferenza politica o religiosa, hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia. Hanno diritto alla parità di diritti sul matrimonio, durante il matrimonio e al suo scioglimento.

Il matrimonio può essere contratto solo con il libero e pieno consenso dei futuri sposi. La famiglia è l'unità naturale e fondamentale della società e ha diritto alla protezione del Popolo Unito, della società e dello Stato.

Articolo 17.
1. Ogni individuo ha il diritto di possedere i propri beni sia da solo che in associazione con altri. Nessuno può essere arbitrariamente privato della sua proprietà; nemmeno da parte di enti governativi, dello Stato, delle banche o delle autorità fiscali.

Articolo 18.
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di comprensione del Creatore del cielo e della terra (Dio) e della religione; tale diritto include la libertà di cambiare il proprio pensiero, religione o credo, e la libertà, da solo o in comunità con altri e in pubblico o in privato, di manifestare il proprio pensiero, coscienza, comprensione del Creatore del cielo e della terra (Dio), religione o credo nell'insegnamento, nella pratica, nel culto e nell'osservanza.

Tutte queste forme di pensiero, coscienza, comprensione del Creatore del cielo e della terra (Dio) e religione devono essere rispettate nella misura in cui sono espressioni pacifiche che sono al servizio dell'umanità e di tutta l'altra vita sulla terra. Le forme che non rispettano pienamente la Nuova Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo sono vietate con effetto immediato.

Articolo 19.
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione; questo diritto include la libertà di avere opinioni senza interferenze e di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione e senza riguardo alle frontiere. Ogni forma di censura è illegale.

Articolo 20.
Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. Nessuno può essere costretto ad appartenere ad un'associazione.

Articolo 21.
Ogni individuo ha il diritto di partecipare al governo del suo Paese, direttamente o tramite rappresentanti liberamente scelti. Ogni individuo ha diritto ad un accesso paritario ai servizi pubblici cooperativi del suo paese.

La volontà del popolo è alla base dell'autorità dello Stato, del governo o di qualsiasi altro organo direttivo nominato dal popolo. Questa volontà si esprime in elezioni periodiche e veritiere, a suffragio universale e paritario, che si svolgono a scrutinio segreto o con procedure di voto libere ed equivalenti.

Articolo 22.
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale e ha diritto alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale e in conformità con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili per la sua dignità e il libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23.
Ogni individuo ha diritto ad un lavoro che, se disponibile, deve corrispondere alle conoscenze e alle capacità della persona interessata; alla libera scelta dell'impiego; a condizioni di lavoro giuste e favorevoli e alla protezione contro la disoccupazione.

Ogni individuo, senza alcuna discriminazione, ha diritto alla parità di retribuzione per uno stesso lavoro. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una giusta e favorevole retribuzione che assicuri a se stesso e alla sua famiglia un'esistenza degna della dignità umana e che sia integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.

Ogni individuo ha il diritto di fondare sindacati e di aderirvi per la tutela dei suoi interessi.

Articolo 24.
Ogni individuo ha diritto al riposo e al tempo libero, compresa una ragionevole limitazione dell'orario di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25.
Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, compresi l'alimentazione, il vestiario, l'alloggio, le cure mediche e i servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o altri mezzi di sussistenza in circostanze indipendenti dalla sua volontà.

La maternità e l'infanzia hanno diritto a cure e assistenza speciali. Tutti i bambini, nati dentro o fuori dal matrimonio, godono della stessa protezione sociale. Di conseguenza, è illegale per lo Stato, un ente governativo o un'autorità locale richiedere ai genitori di un bambino, per legge o per regolamento, di far vaccinare il bambino prima o dopo la nascita, oppure di fargli somministrare la vitamina K alla nascita. I genitori di un bambino hanno l'obbligo di ricercare le conseguenze per il bambino, anche a lungo termine, della vaccinazione.

Articolo 26.
Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione è gratuita, almeno nelle fasi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare è obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale è resa generalmente disponibile e l'istruzione superiore è ugualmente accessibile a tutti in base al merito.

L'istruzione è diretta al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, compresi questi nuovi diritti umani, e delle libertà fondamentali. Essa promuoverà la comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra tutte le nazioni, i gruppi razziali o religiosi, e favorirà le attività del Popolo Unito a sostegno della pace.

I genitori hanno il diritto e la responsabilità di scegliere il tipo di educazione e di educazione che deve essere data ai loro figli per permettere loro di raggiungere il massimo sviluppo.

Articolo 27.
Ogni individuo ha il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di condividere il progresso scientifico e i suoi benefici.

Ogni individuo ha diritto alla tutela degli interessi morali e materiali derivanti da qualsiasi produzione scientifica, letteraria o artistica di cui sia autore.

Articolo 28.
Ogni individuo ha la responsabilità di assicurare e ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati nella presente Nuova Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo possano essere pienamente realizzati.

Articolo 29.
Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità e verso il Popolo Unito, nei quali solo il libero e pieno sviluppo della sua personalità è possibile.

Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ogni individuo è soggetto solo alle limitazioni che la legge stabilisce per il collettivo cooperativo al solo scopo di assicurare il dovuto riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà altrui e di soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale della società.

Tali diritti e libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con gli scopi e i principi del Popolo Unitario. Il principio di una buona amministrazione di tutta la vita sarà decisivo nella loro interpretazione.

Articolo 30.
Nulla nella presente Nuova Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo può essere interpretato come implicante, per qualsiasi Stato, ente governativo, agenzia segreta, organizzazione politica, religiosa o militare, società, gruppo o persona potente, il diritto di impegnarsi in qualsiasi attività o di compiere qualsiasi atto volto alla distruzione di uno qualsiasi dei diritti e delle libertà qui enunciati.

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