martedì 23 agosto 2016

Consiglio di Stato: vietato fare inchieste sui papelli Stato-banche

Diritto di informare, la sentenza del Consiglio di Stato: vietato fare inchieste sui contratti segreti

Con una sentenza pasticciata, che contraddice la legge, negato il diritto di informare sulle operazioni finanziarie 
Diritto di informare, la sentenza del Consiglio di Stato: vietato fare inchieste sui contratti segreti
Il 12 agosto il Consiglio di Stato ha definitivamente respinto la richiesta del giornalista Guido Romeo di ottenere copia di 13 contratti in derivati, per i quali è ancora presente la clausola di recesso anticipato, attualmente in vigore tra lo Stato italiano e banche e istituti finanziari. Ciò in quanto non sussisterebbe un interesse giuridicamente rilevante (come richiesto dalla legge 241/90) alla conoscenza di detti atti.
La sentenza è scritta con linguaggio particolarmente involuto ma, in sostanza, sostiene che il diritto di informare non è motivo che legittimi la richiesta di accesso a documenti della Pubblica amministrazione. Il CdS conferma così la paradossale affermazione del Tar secondo cui se fosse “sufficiente l’esercizio dell’attività giornalistica ed il fine di svolgere un’inchiesta… su una determinata tematica per ritenere, per ciò solo, il richiedente autorizzato ad accedere a documenti della PA sol perché genericamente riconducibili all’oggetto di detta ‘inchiesta’, si finirebbe per introdurre una sorta di inammissibile azione popolare sulla trasparenza dell’azione amministrativa che la normativa sull’accesso non conosce…”. Paradossale, poiché i documenti richiesti non erano “genericamente riconducibili” all’inchiesta ma ne costituivano l’oggetto; e poiché l’informazione giornalistica non è certo ontologicamente funzionale ad “azioni popolari sulla trasparenza dell’attività amministrativa” ma esclusivamente a un’informazione la più completa possibile che consenta conoscenza e consapevolezza, condizioni minime per la sussistenza di una società democratica.
Fin qui si tratta di ovvietà. Dove la sentenza rivela la sua funzionalità ad impedire che l’opinione pubblica sia informata della gestione economica delle risorse nazionali (ricordiamoci che si tratta di contratti che – in ipotesi – si prospettano sfavorevoli per lo Stato, per alcuni dei quali è tuttavia presente la possibilità di un recesso anticipato), è nella parte in cui sostiene che, pur dovendosi tener conto del DL n. 97 del 2016 art. 5, restano i limiti previsti dall’art. 5 bis. In tal caso, la “PA dovrà in concreto valutare se i limiti ivi enunciati siano da ritenere in concreto sussistenti”. Motivazione contraddetta da specifiche disposizioni di legge.
Art.5: “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.” Quindi “chiunque”; non è necessario “l’interesse giuridicamente rilevante” previsto dalla legge 241/90. Sicché l’affermazione “si deve tener conto, nella suddetta valutazione, anche delle peculiarità della posizione legittimante del richiedente” è in contrasto con la legge.
Quanto al rispetto dei limiti di cui all’articolo 5 bis, essi riguardano sicurezza pubblica e ordine pubblico; difesa e le questioni militari; relazioni internazionali; politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato; indagini penali; protezione dei dati personali; libertà e segretezza della corrispondenza; interessi economici e commerciali di persone fisiche o giuridiche; segreto di Stato.
Con tutta evidenza, l’unica previsione rilevante nel caso di specie è quella che riguarda la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato. Su questo punto il CdS avrebbe dovuto motivare: la conoscenza dei documenti attinenti alla stipulazione dei contratti derivati avrebbe pregiudicato la politica e la stabilità finanziaria dello Stato? Nessuno lo sa poiché nessuno conosce detti documenti. Ma è significativo che il ministero del Tesoro non ne abbia rifiutato l’accesso con questa motivazione (in realtà non ha dato nessuna motivazione, semplicemente non ha risposto all’istanza del giornalista Romeo). E ancora più significativo è che il CdS non abbia motivato su questo punto. Perché, se lo avesse fatto, avrebbe dovuto riconoscere che, in mancanza di opposizione da parte del Ministero del Tesoro fondata su una delle previsioni di cui all’articolo 5 bis del DL 97/2016, la richiesta del giornalista avrebbe dovuto essere accolta.
Insomma, come chiunque a questo punto avrà capito, si doveva nascondere un pessimo affare e un danno per lo Stato di chissà quale ammontare. È così è stato.

di | 21 agosto 2016

lunedì 22 agosto 2016

Banche Pulite: l'Espresso propone la superprocura


Ghigliottina

Ma per le banche ci vuole una superprocura?

http://m.espresso.repubblica.it/attualita/2016/08/12/news/ma-per-le-banche-ci-vuole-una-superprocura-1.280337

La provocazione che l'Espresso lancia questa settimana: perché non costituire un tribunale specializzato che si occupi solo dei reati legati agli istitui di credito? Si eviterebbe l’incompatibilità, e una giustizia più certa sarebbe a portata di tutti
di Lirio Abbate 


Non ci meravigliamo se ancora una volta la giustizia viaggia a due velocità, in particolare quando si tratta di inchieste sulle banche, in cui parte offesa sono i risparmiatori. C’è la procura di Roma che chiede e ottiene nei tempi regolari-giudiziari l’arresto dell’ex ad di Veneto Banca, Vincenzo Consoli, mentre altri uffici, per gli stessi reati, hanno il passo lento, moscio, da far passare nel dimenticatoio le indagini.

Così giustizia non è fatta. È l’ennesima doppia velocità italiana, ogni volta che si indaga sulle banche. Per questo non ci meravigliamo. Ma è opportuno vigilare. Perché se Roma non è più il porto delle nebbie, questa bruma sembra avvolgere altri uffici giudiziari. Non è un caso che nell’ultimo anno più della metà delle pratiche della prima commissione del Csm, quella che si occupa delle incompatibilità dei magistrati, abbia riguardato proprio il rapporto fra togati e banche. L’istruttoria del Csm punta ad accertare se il canale giudiziario si è inceppato perché qualche magistrato, in postazioni strategiche, non ha fatto il proprio dovere. Dovere di controllo penale sull’attività degli istituti di credito. Le associazioni di consumatori e risparmiatori denunciano i possibili conflitti di interesse di alcuni pm e gip, a partire dai parenti che lavoravano per le banche su cui indagavano. Incompatibilità che deve essere accertata dal Csm. Da qui viene che su questi temi ci sono due velocità nella giustizia?

È un punto importante e delicato. È pur vero che una procura come quella di Roma, dotata di intelligence e mezzi, davanti a questo tipo di inchieste mette in campo una squadra di magistrati e investigatori più attrezzata rispetto a piccole procure di provincia. Per i reati bancari sono competenti gli uffici in cui ricadono le sedi degli istituti. Occorre fare una riflessione: nei piccoli ambienti di provincia è più semplice trovare sponde istituzionali. Più facile realizzare collegamenti. Nel circuito di relazioni che si crea entra di tutto, anche pezzi della magistratura. Sul territorio ci sono situazioni di familismo che possono creare l’incompatibilità delle toghe. È proprio il caso di azzardare una soluzione, che vuole essere provocatoria: perché non costituire una super procura che indaga sulle banche, con un tribunale specializzato che si occupa solo di questi reati? Si eviterebbe l’incompatibilità, e una giustizia più certa sarebbe a portata di tutti. E chi comanda nelle banche avrebbe almeno un timore: commmettesse un reato, sarebbe perseguito o giudicato da magistrati senza rapporti personali con i propri istituti di credito.

venerdì 19 agosto 2016

CARIGE: in Tribunale a Genova, sulla creazione di denaro

Tribunale di Genova: accertamento tecnico sulla creazione di danaro bancario
http://centralerischibanche.blogspot.it/2016/08/tribunale-di-genova-accertamento.html


L'avv. Marco della Luna, parte attrice

Tribunale civile di Genova, 18 agosto 2016, udienza nella causa sulla mancata contabilizzazione della creazione di danaro da parte di Banca Carige. L'avvocato di Carige è Paolo Canepa (fratello del magistrato Anna Canepa, segretaria di Magistratura Democratica), dello studio legale Roppo e Canepa, che aveva assistito De Benedetti nella causa sul Lodo Mondadori...

L'avvocato chiede che la causa sia risolta subito per totale infondatezza, invocando la temerarietà della controparte. Il Tribunale rimanda a prossima udienza, il 4 ottobre 2016 alle 10.15, davanti al Dott. Luigi Costanzo, presidente di sezione nonché presidente vicario del Tribunale, per decidere sulla nomina del CTU. 

L'avvocato Marco Della Luna, che rappresenta la parte attrice, costituita da una società finanziaria britannica e da Marco Saba, sostiene che far emergere i ricavi da creazione di danaro da parte delle banche commerciali, nel caso di Carige oltre 25 miliardi, oltreché a risanare il sistema bancario italiano, porterebbe - attraverso la conseguente tassazione - alla messa in sicurezza del bilancio dello Stato.

Una domanda sorge spontanea: se tutto è in regola, perché il management della Cassa di Risparmio di Genova si oppone all'accertamento ? 


English here:  

domenica 7 agosto 2016

Maggiore e Galloni a "L'insurrezione della Nuova Umanità" (video)



Derivati di Roma: una truffa colossale

Derivati di Roma: la più colossale truffa che mente umana potesse concepire

Di Alessandro Govoni

Dal materiale reperito sul web in tema di indagini condotte dalla Procura ,  secondo l’Audizione  della commissario dott.ssa Scozzese nel 2015 e secondo la relazione alla Camera nel 2014 del Commissario Straordinario dr Varazzani, si rileva  che nel 2002  inspiegabilmente il  Comune di Roma ha chiuso dei contratti derivati “buoni” , derivati in cui ossia il Comune di Roma già stava guadagnando  ed avrebbe continuato a guadagnare  anche in futuro dal differenziale fisso- variabile,  essendo derivati del tipo “banca perde se tasso cala” . Il tasso ufficiale di sconto (denominato anche  tasso di rifinanziamento -tasso a cui la banca centrale presta i soldi alle banche commerciali-tasso a cui i derivati sono legati ) ha continuato a scendere dal 2001 ,  dal 4,75% ad oggi che è lo 0,05%. 
Poiché l’Euribor è dato dal tasso di rifinanziamento più il 50% , oggi il Comune di Roma vincerebbe circa il 7,5% se avesse mantenuto in vita quei contratti derivati cd  buoni  che gli avrebbero permesso  anzi di guadagnare circa un 2% rispetto al tasso del 5,345% che paga sul BOND da 1,4 miliardi di euro emesso nel 2003.
Inspiegabilmente il Comune di Roma estingue nel 2002 questi derivati cd buoni per stipulare  nel 2003 n. 9 derivati di senso opposto  ossia con clausola- killer banca vince se tasso cala.
Inspiegabilmente ma non troppo inspiegabilmente,  se non si sapesse a seguito di rilievi eseguiti nel Maggio del 2014 (gia posti all’attenzione di alcune Procure ) che il tasso è manipolato a comando  dagli azionisti  occulti di Bankitalia Spa che sono gli stessi identici soggetti che hanno piazzato i derivati al Comune di Roma ed ad altri 900 enti locali italiani ed al Tesoro dello Stato. Azionisti occulti che sono interposte persone fisiche in realtà studi legali (Cardarelli Angelo in Unicredit e Trevisan Giulio in Intesa ) che rappresentano 1991 banche straniere in realtà concentrate in una decina di hedge fund anglo-americani e caucasici (vanguard , state street, northern trust, blackrock, black stone , fidelity , jp Morgan, Bnp paribas,..).

La perdita subita dal Comune di Roma nel periodo 2003-2007 sui 9  derivati del tipo banca vince se tasso cala è stata devastante sia in termine di flussi pagati dal Comune nel periodo 2003-2007 che di mark to market pagati dal Comune di Roma per uscire anzi tempo dai contratti derivati .

Nel 2003 i nove contratti derivati prevedono un up-front complessivo di 1,4 miliardi di euro ossia il Comune riceve subito complessivamente 1,4 mld di euro con cui estingue mutui preesistenti  per altrettanti 1,4 mld di euro . Per restituire questo prestito iniziale complessivo,  il Comune è costretto ad emettere nel 2003 un bond da 1,4 mld  a tasso fisso con scadenza nel 2033 poi allungato nella scadenza fino al 2048. I nove contratti derivati sono andati ad estinguere  con l’up front mutui a tasso fisso , per cui tutte e nove i contratti derivati sono nulli in quanto prevedono tutti una clausola di trasformazione del tasso da fisso e variabile , sono nulli in quanto il tasso del sottostante (i mutui )  era già fisso, non necessitava pertanto contrarre derivati . E ‘ noto che lo scopo del derivato deve essere soltanto quello di trasformare un tasso variabile in  tasso  fisso  per avere certezza di costo , ma se il tasso è gia fisso ovviamente non bisogna trasformarlo in variabile perche altrimenti si espone il Comune ad un alea che è impedita sia dallo statuto comunale che dalla normativa.

La giurisprudenza è univoca nell’aver statuito che il contratto derivato sia nullo se il sottostante mutuo è già a tasso fisso ed il contratto derivato prevede invece una clausola che trasforma il tasso fisso del sottostante mutuo in variabile , creando un alea che all’ente locale è impedita sia dallo Statuto comunale che dalla normativa  che prevede che il Comune possa stipulare contratti che controllano il debito e non che lo sottopongano ad un alea data da un tasso trasformato in tasso variabile  ed ad un alea data dal pagamento ad una certa data futura anche di un  mark to market che è un sorta di penale di estinzione anticipata derivante dall’attualizzazione dei flussi futuri .

La mossa del Comune di trasformare il tasso fisso in tasso variabile sarebbe stata comprensibile se il Comune pagando sui mutui un tasso fisso del 5,3% e sperando in una diminuzione futura dei tassi , avesse voluto usufruire di un eventuale ribasso dei tassi  e pertanto avesse deciso per usufruire di questo ipotetico ribasso futuro dei tassi , di trasformare il tasso fisso del mutuo  in tasso variabile . E la scelta del Comune di Roma in effetti si sarebbe dimostrata vincente se  i contratti derivati dal comune sottoscritti  non contenessero una clausola cd killer  che impedisce al Comune di vincere in caso di ribasso dei tassi , clausola killer banca vince che tasso cala che invece fa vincere la banca e pertanto contestualmente fa perdere il Comune che si trova oggi a  pagare  ad ogni scadenza rata dei mutuo oltre alla quota interessi del mutuo al tasso fisso del 5,3% anche un differenziale tasso fisso-variabile  del 5,2% (essendo il TUR oggi anno 2016 lo 0,05% )  per un totale che paga oggi il Comune del 10,5%

Il CIty Manager se avesse  voluto fare gli interessi del Comune di Roma avrebbe dovuto semplicemente nel 2003 estinguere i mutui a tasso fisso del  5,3% e contrarre NUOVI MUTUI a tasso variabile . Oggi il Comune di Roma si troverebbe  a pagare un tasso variabile inferiore al’1% e nessuna penale di estinzione anticipata che oggi il Comune deve invece pagare in aggiunta o ha gia pagato in aggiunta per uscire anzitempo dai contratti derivati .
Ma non è finita . Il Comune fa di più. Il bond avrebbe dovuto essere rimborsato a scadenza nel 2048 ed il Comune avrebbe dovuto al massimo pagare gli interessi dal 2003 al 2048. Invece il Comune fa di piu, anche sul bond contrae quattro derivati sul tasso con clausola killer  del tipo banca vince se tasso cala . Anche questi quattro derivati sono nulli in quanto essi prevedono la trasformazione del tasso fisso del BOND  sottostante in tasso variabile , ma il tasso del sottostante ( il bond ) è già fisso , non c’era bisogno di trasformarlo in variabile .

Anche i quattro derivati  sui  bond hanno pertanto generato una perdita aggiuntiva in termini di flussi negativi pagati dal Comune di Roma dal 2003   e mark to market pagato per uscire nel 2011  dai contratti derivati sul bond, perdita che si è aggiunta agli interessi al tasso fisso pagati sul bond .

Ma non è finita qui . Il Comune nel piano di rimborso  del BOND che avrebbe dovuto prevedere il pagamento di quote di interesse periodiche ed il rimborso del capitale in unica scadenza nel 2048 , decide di restituire anche delle quote capitali periodiche che pero confluiscono in un fondo di proprietà della banca,  soldi del Comune quindi che  la banca investe , così sottoponendo il Comune di Roma ad un'altra alea , ossia che i denari  del fondo siano mal investiti dalla banca , col rischio pertanto che nel 2048 il capitale accumulatosi nel fondo non sia sufficiente per restituire i 1,4 miliardi di quota capitale del bond  nel 2048.
Tutta l’operazione in derivati contratta dal Comune di Roma appare estremamente truffaldina ed ha provocato un grave dissesto alla casse di Roma ad esclusivo vantaggio delle banche straniere che hanno confezionato queste trappole infernali,  dove il Comune di Roma ha avuto dal 2003 zero possibilità di vincere nella scommessa insita nei 13 derivati sottoscritti 

In allegato copia del derivato sul bond da 1,4 miliardi di euro , da cui,  è auto-evidente  e lo sarebbe anche per un alunno delle scuole elementari essendo  i segni di inferiore (< ) e superiore ( >) già parte del suo bagaglio conoscitivo ,   come  il  Comune di Roma paghi e pertanto abbia pagato sempre sul derivato, sia quando ossia il tasso è inferiore ed è stato inferiore al tasso definito top side (C. di Roma paga  se Euribor   < top side) , sia quando è superiore  o uguale al tasso top side ((C. di Roma paga se Euribor  > = top side) , ossia il Comune di Roma con questo contratto derivato era destinato già alla stipula a pagare sempre,  nel 100 % dei casi, ZERO possibilità già alla stipula di vincere la scommessa insita nel contratto derivato , vedendosi pertanto Il Comune di Roma addebitare  sul proprio conto corrente oltre agli interessi sul bond,  anche i flussi sul derivato.,  oltre che Il Comune vedersi addebitare sul proprio  conto corrente i mark to market pagati quando il Comune è uscito anzitempo  dai  quattro contratti derivati stipulati sui bond .
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Nell’ audizione della d.ssa Scozzese si rileva che nel periodo 2010-2015 alla voce “Debito finanziario  per quote interessi” sono iscritti 32 miliardi  (31,94 mld ) di euro, con una media di circa 5,5 miliardi di euro di interessi addebitati al Comune di Roma per anno  dal 2010 al 2015 . Si presume che in questa voce sia compresa anche la perdita subita dal Comune di Roma in derivati. Non sono compresi i mark to market che il Comune deve pagare sui due contratti derivati rimasti ancora aperti e che se fosse uscito dai codesti contratti nel 2015 sarebbero ammontati a 32 milioni di euro che il Comune avrebbe ossia dovuto pagare alla banca , in aggiunta a quanto già pagato in termini di flussi periodici ed in termini di commissioni all’advisor ossia alla banca stessa che ha confezionato il derivato .  

Nell’audizione  della d.ssa Scozzese non viene fatta menzione alcuna degli interessi addebitati al Comune di Roma nel periodo dal 2003 al 2009. periodo in cui i derivati hanno prodotto le maggiori perdite. Un mistero anche per il commissario in tutta evidenza (allegato).

Nella Relazione e nell'audizione non viene effettuata menzione alcuna sulla "bontà" dei derivati sottoscritti dal Comune di Roma, sul grado di loro convenienza economica per il Comune di Roma del tipo dal presente scritto espressa , nessun giudizio di adeguatezza di tali strumenti alle esigenze statutarie del Comune, nessun giudizio sul rispetto della normativa degli enti locali (TUEL), nessun  giudizio sul rispetto  della Legge Tremonti del 2001 . 

La L. Tremonti n. 448/2001  imponeva la stipula al massimo di swap con rimborso unico alla scadenza che è uno schema tipico dei derivati in valuta ( finanziamenti piazzati all'ignara clientela in marchi tedeschi nel 1992, in yen giapponesi nel 2008, in franchi svizzeri nel 2015 , ossia finanziamenti nella nuova moneta rifugio destinata ad apprezzarsi e pertanto ad arrecare un danno grave al mutuatario nel successivo swap nella valuta  nel giorno del rimborso unico a scadenza) e non  dei derivati sul tasso (IRS)  che invece prevedono uno swap ad ogni variazione periodica di tasso . 

Il Comune di Roma ha contratto dal  2001 solo IRS (Interest Rate Swap) ossia solo derivati sul tasso contravvenendo al disposto della L. Tremonti ( L. 448 del 2001 co. 1 e 2 : “Gli enti di cui al comma 1 possono emettere titoli obbligazionari e contrarre mutui con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell’emissione o dell’accensione, di un fondo di ammortamento del debito, o previa conclusione di  swap per l’ammortamento del debito …”.). Lo swap deve essere aderente al sottostante (titoli obbligazionari e mutucon rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza) , anche lo swap avrebbe ossia dovuto pertanto prevedere,  secondo il disposto della  L. Tremonti,  un rimborso unico alla scadenza , lo schema contrattuale tipico quindi dei derivati in valuta o non degli IRS , diversamente il contratto derivato è nullo.   

Per la relazione il Commissario Straordinario ha percepito una parcella di 11 milioni di euro,  pagata dal Comune .

sabato 23 luglio 2016

BCE: Cos'è la moneta ?

Cos’è la moneta?

24 novembre 2015
https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/what_is_money.it.html

Le banconote e le monete metalliche in euro costituiscono moneta, così come anche il saldo di un conto bancario. Ma cos’è in realtà la moneta? Come si crea? E qual è il ruolo della BCE?

L’evoluzione della natura della moneta

La natura della moneta è mutata nel tempo. In origine ha assunto generalmente la forma di moneta merce: un oggetto fabbricato di un materiale che aveva valore di mercato, ad esempio le monete d’oro. In epoche successive, la moneta rappresentativa era costituita da banconote che potevano essere cambiate con una certa quantità di oro o argento. Le economie moderne, fra cui l’area dell’euro, si basano sulla moneta fiduciaria, ossia dichiarata a corso legale ed emessa da una banca centrale ma, diversamente dalla moneta rappresentativa, non convertibile ad esempio in una quantità fissa di oro. La moneta fiduciaria non ha valore intrinseco, la carta utilizzata per le banconote è in linea di principio priva di valore, ma è accettata in cambio di beni e servizi, perché gli utilizzatori confidano che la banca centrale manterrà il valore della moneta stabile nel tempo. Se la banca centrale non dovesse tenere fede a questo impegno, la moneta fiduciaria perderebbe l’accettazione generale come mezzo di scambio e ogni interesse come riserva di valore.
Oggi la moneta può esistere anche indipendentemente da una rappresentazione fisica, ad esempio su un conto corrente come registrazione informatica, oppure come deposito su un conto a risparmio. La moneta digitale, o elettronica, costituisce valore monetario memorizzato, ad esempio, in una carta prepagata o uno smartphone. Gli addebiti diretti, i pagamenti in Internet e quelli con carta sono tutte forme di pagamento che non implicano l’uso di contante. (Tra gli sviluppi più recenti vi sono persino le valute digitali decentrate o i circuiti di moneta virtuale come Bitcoin, che funzionano senza un’istanza di controllo centralizzata quale una banca centrale. Da una punto di vista giuridico non sono considerati moneta.)
I pagamenti elettronici hanno visto una rapida crescita, ma l’utilizzo del contante è ancora molto diffuso. Nell’area dell’euro il contante è usato in percentuale elevata per i pagamenti inferiori a 20 euro. Il valore del contante in euro è garantito dalla BCE e dalle banche centrali nazionali dei paesi dell’area dell’euro, che insieme formano l’Eurosistema.

Le funzioni della moneta e come la BCE ne segue gli andamenti

La moneta, in qualsiasi sua forma, assolve tre diverse funzioni. È un mezzo di scambio, un mezzo di pagamento con un valore in cui tutti confidano. La moneta è anche unità di conto che permette di attribuire un prezzo a beni e servizi. Ed è anche riserva di valore. In realtà circola, vale a dire è utilizzata per i pagamenti, solo una parte del contante in euro in circolazione, Ad esempio, molti dei biglietti da €50 circolanti sono accumulati come riserva di valore.
In genere le banche centrali definiscono e tengono sotto osservazione vari aggregati monetari. I loro andamenti possono fornire informazioni utili sulla moneta e sui prezzi. Sono necessari vari aggregati perché molte delle diverse attività finanziarie sono sostituibili; inoltre la natura e le caratteristiche di tali attività, delle operazioni e dei mezzi di pagamento mutano nel tempo. L’Eurosistema ha definito un aggregato monetario ristretto (M1), uno “intermedio” (M2) e uno ampio (M3) ai fini dell’analisi monetaria della BCE. La BCE esamina gli andamenti di questi aggregati, insieme a molte altre informazioni e analisi, nel quadro della propria strategia di politica monetaria.

Come si crea la moneta?

La BCE funge da banca delle banche commerciali e anche in questo modo influenza il flusso della moneta e del credito nell’economia per conseguire prezzi stabili. A loro volta, le banche commerciali possono rivolgersi alla BCE per contrarre prestiti, ossia riserve di banca centrale, di solito per finanziarsi a brevissimo termine. Per controllare la quantità di moneta “esterna” e quindi la domanda di riserve di banca centrale da parte delle banche commerciali, la BCE ricorre a uno strumento principale: stabilisce i tassi di interesse a brevissimo termine, il “costo del denaro”.
Inoltre le banche commerciali possono creare moneta “interna”, ossia depositi bancari, ogni volta che erogano un nuovo prestito. La differenza tra la moneta esterna e la moneta interna è che la prima è un’attività per l’insieme dell’economia, ma non è una passività per nessuno. La moneta interna invece è così denominata perché ha come contropartita il credito privato: se tutti i crediti detenuti dalle banche verso il settore privato fossero estinti, la moneta interna creata sarebbe annullata. Quindi, è una forma di moneta che viene creata, e può essere annullata, nel settore privato dell’economia.

Si legge spesso che la BCE “stampa moneta”. Di cosa si tratta?

In pratica, soltanto le banche centrali nazionali emettono fisicamente le banconote in euro. “Stampare moneta” è un’espressione colloquiale utilizzata per indicare il programma di acquisto di attività della BCE, una forma di “allentamento quantitativo”. Acquistando attività nel mercato finanziario, la BCE crea ulteriori riserve di banca centrale che possono aiutare a ridurre, tramite vari canali, i tassi di interesse a carico di famiglie e imprese; il fine è sostenere l’economia e, in ultima analisi, mantenere stabile il valore della moneta quando il margine di manovra per una diminuzione dei tassi di interessi direttamente controllati dalla BCE è limitato. In questo processo, la BCE di fatto non stampa banconote per acquistare le attività, ma crea moneta elettronicamente, che è accreditata al venditore o all’intermediario, ossia a una banca commerciale. Il venditore può quindi utilizzare la liquidità aggiuntiva per acquistare altre attività oppure, nel caso di una banca commerciale, per erogare credito all’economia reale. Gli acquisti contribuiscono a migliorare le condizioni monetarie e finanziarie, riducendo il costo dell’indebitamento per famiglie e imprese, che possono così investire e spendere di più. Il fine ultimo è che il tasso di inflazione torni su livelli prossimi ma inferiori al 2% in linea con il mandato di stabilità dei prezzi della BCE.

giovedì 21 luglio 2016

SALVA BANCHE: TRIBUNALE DI CHIETI "LA BANCA NON ERA INSOLVENTE"

SALVA BANCHE: TRIBUNALE DI CHIETI "LA BANCA NON ERA INSOLVENTE AL MOMENTO DELL'AVVIO DELLA RISOLUZIONE"
di Daniele Pesco, parlamentare M5S
La notizia è di qualche giorno fa, ma va ricordata in quanto apre una breccia in quella apparentemente inscalfibile facciata reputazionale di Bankitalia.
Dai giornali difatti si apprende che la sentenza sullo stato di insolvenza di Carichieti : " ha stabilito che in atti non ci sono elementi che consentano di affermare l’esistenza di uno stato di insolvenza al momento dell’avvio della risoluzione, mentre l’insolvenza vi era al momento in cui è stato emanato il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa."
Ed anche :"Sempre a proposito della insolvenza i giudici avrebbero scritto che si basa su perdite scaturite da rettifiche di valore netto dei crediti di cui non è stata data alcune giustificazione. "
Che cosa vuol dire? Vuol dire che finalmente un tribunale ha messo in dubbio l'operato degli ultimi amministratori della banca tra cui i commissari di Bankitalia che hanno svalutato in modo eccessivo i famosi crediti deteriorati andando a intaccare in modo irreversibile il patrimonio, arrivando quindi al dissesto.
Ma è stato un dissesto indotto... in quanto al momento dell'avvio della risoluzione e cioè di quella attività partita col decreto salvabanche la situazione non era ancora compromessa del tutto.
Svalutare un credito deteriorato vuole dire andare ad abbassare il valore in bilancio di quei finanziamenti concessi dalla banca e sui quali si inizia a perdere le speranze di recupero. Alla svalutazione segue un accantonamento e cioè una parte del patrimonio disponibile della banca viene sacrificata per compensare la perdita di valore del credito. Se svaluto troppo, accantono troppo e rimango senza capitale per continuare a fare la banca. 
A questo punto è doveroso chiedersi:
chi può decidere quanto una banca deve accantonare? 
La banca decide in modo autonomo quanto accantonare e nel caso lo facesse in modo insufficiente decide la banca d'Italia e per le "banche significative" la BCE. 
In che modo? o tramite la cosidetta "moral suasion" o attraverso ordini a seguito di ispezioni o commissariando la banca.
Potrebbe essere uno strumento utilizzato da chi detiene il controllo delle licenze bancarie ( BCE e Bankit) per chiudere, accorpare e ridurre il numero di banche? 
Secondo me si.

sabato 16 luglio 2016

Analisi contabile: la passività *fantasma* della Banca "d'Italia"

Analisi contabile
Il vero tesoretto: la passività *fantasma* della Banca "d'Italia"


La banca privata denominata fraudolentemente "Banca d'Italia", espone in bilancio 2015 una voce passiva chiamata "banconote in circolazione" per 174,3 miliardi di euro (pag.28 del bilancio). Vedi:
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bilancio-esercizio/2016-bilancio-esercizio/bil-eserc-2016.pdf

A fronte di questa voce passiva, dovremmo trovare nel bilancio della Tesoreria di Stato una corrispondente voce attiva sempre per 174,3 miliardi di euro come "signoraggio da banconote in circolazione". Ma è inutile cercarla: non c'è. E il motivo è semplice: dal 1907 il servizio di Tesoreria dello Stato è appaltato, e si badi bene: senza regolare gara, alla stessa Banca d'Italia che non ha evidentemente interesse a restituire allo Stato questa somma enorme. Ma non è tutto: abbiamo parlato delle sole banconote, ma il denaro elettronico creato da bankitalia dove trova corrispondenza nell'attivo del Tesoro ? Da nessuna parte. 

Qui casca l'asino: è una bomba a tempo che ci porterà dritti ad una nuova repubblica.

Marco Saba, 16 luglio 2016 

Vedi anche:

Tesoro sommerso: l'errore contabile del ministro Padoàn