mercoledì 20 giugno 2018

Mafia - Cassazione Penale: per la sussistenza dell’aggravante è sufficiente il riferimento

Mafia - Cassazione Penale: per la sussistenza dell’aggravante è sufficiente il riferimento anche implicito al potere criminale radicato nel luogo di commissione del fatto  
18 giugno 2018 -
 
 
 Mafia - Cassazione Penale: per la sussistenza dell’aggravante è sufficiente il riferimento anche implicito al potere criminale radicato nel luogo di commissione del fatto
Ai fini della sussistenza dell’aggravante dell’utilizzazione del metodo mafioso, è sufficiente, in un territorio in cui è radicata un’organizzazione mafiosa storica, che il soggetto agente faccia riferimento al potere criminale anche solo in modo implicito. Questa la recente pronuncia della Cassazione.

Il caso in esame

La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato un soggetto accusato del reato di estorsione pluriaggravata alla pena di anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione.
Avverso questa decisione, il difensore dell’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando il riconoscimento dell’aggravante dell’utilizzazione del metodo mafioso di cui all’articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito in Legge 12 luglio 1991, n. 203, ritenendo che non fosse sufficiente per la sussistenza di detta aggravante l’aver fatto semplice allusione all’esistenza di un gruppo criminale non meglio identificato.

La decisione della Suprema Corte

Al fine di dare soluzione al quesito giuridico proposto dal ricorrente, la Corte di Cassazione ha ribadito l’orientamento secondo cui, ai fini della sussistenza dell’aggravante de quo, “è sufficiente - in un territorio in cui è radicata un’organizzazione mafiosa storica - che il soggetto agente faccia riferimento, in maniera anche contratta od implicita, al potere criminale dell’associazione, in quanto esso è di per sé noto alla collettività”.

Affermano i giudici di legittimità che: “nei luoghi di radicata infiltrazione delle mafie storiche i codici di comunicazione degli affiliati sono noti ed è sufficiente un richiamo anche implicito per suscitare il timore dell’esercizio di note forme di violenza, la cui diffusa conoscenza fonda il potere di intimidazione e di controllo delle organizzazioni criminali riconducibili alle mafie storiche”.

Nel caso di specie, la Corte ha osservato che le sentenze di merito di entrambi i gradi di giudizio avevano ritenuto sussistente l’aggravante della “mafiosità” rilevando che l’imputato aveva fatto esplicito riferimento, in occasione dell’attuazione della condotta estorsiva, ad un gruppo criminale radicato nel luogo di commissione del fatto, adoperando le “modalità tipiche del metodo mafioso, oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone”.
Per le ragioni di cui sopra, la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Penale, Sentenza 12 marzo 2018, n. 10976)




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