martedì 30 aprile 2013

Di Battista e Ruocco a Ballarò: "Dite il falso"

Public Banking as an Answer to Artificial Scarcity


Artificial Scarcity and Public Banking

PBI Newsletter, April 2013

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Guest Editor's Column:  Public Banking as an Answer to Artificial Scarcity

We are often told, and we tend to internalize, the idea that scarcity is a natural condition of humankind, and the planet. While it is true that natural resources are finite, the specter of scarcity has recently been extended, in many nations’ grand narratives, to include finance. We are told there’s no money for public schools, public safety, and public transportation. We are told that everyone needs to tighten their belts, practice “shared sacrifice,” and give up our “entitlements.”

Nino Galloni: "Come ci hanno desovranizzati"




Claudio Messora intervista Nino Galloni, economista ed ex direttore del Ministero del Lavoro. Un'altra imperdibile intervista in crowdfunding. Un viaggio nella storia d'Italia che passa per Enrico Mattei e Aldo Moro, lungo un progetto di deindustrializzazione che ha portato il nostro Paese da settima potenza mondiale a membro dei Pigs.

Il potere della conoscenza - Michel Serres

Euro: com'e' successo che siamo in guerra


MA QUALE FIDUCIA, QUESTO E' ALTO TRADIMENTO, SCOPRI PERCHE'

DI: FELICE CAPRETTA - ORA ABBIAMO UN GOVERNO FANTOCCIO E COLLABORAZIONISTA CHE VA ROVESCIATO

MA QUALE FIDUCIA, QUESTO E' ALTO TRADIMENTO, SCOPRI PERCHE'
Siamo in guerra. Il nemico ha quasi distrutto il paese.  E la cosa peggiore è che siamo stati pure occupati ed ora abbiamo un governo fantoccio che fa gli interessi del nemico.

Paghiamo le tasse all'entità occupante e manteniamo la sua burocrazia collaborazionista e corrotta.

Le nostre truppe continuano a combattere sul campo una guerriglia di resistenza ma i caduti si contano a decine di migliaia ogni mese.

E' un'emergenza, e bisogna agire.
Non c'e' da stupirsi che a qualcuno giri il boccino e apra il fuoco a Montecitorio.

Ma andiamo per ordine (continua...)

La guerra è economica. L'occupazione è monetaria. 

lunedì 29 aprile 2013

Trust e fondo patrimoniale: differenze e affinità


Trust e fondo patrimoniale: differenze e affinità

 
Trust e fondo patrimoniale: due argomenti a cui, in un periodo di crisi economica come quello attuale, si fa spesso richiamo, senza tuttavia cognizioni sui reciproci vantaggi e svantaggi. Cercherò allora, in questo articolo, di mettere a confronto i due istituti per spiegarne differenze e affinità.

A molti può apparire strano, ma strumenti come il fondo patrimoniale, pur essendo da decenni inseriti nel codice civile, sono ancor oggi ignorati da molti professionisti. Ciò ritengo che sia dovuto ad un solo motivo: molti studiano ma pochi lo fanno con amore per la professione e con il vero obiettivo di conoscere davvero gli strumenti per aiutare chi ha bisogno. Per molti il fondo patrimoniale rimane solo un vago ricordo di esami universitari. Se questo è lo stato dell’arte sul fondo patrimoniale potete immaginare cosa voglia dire impiegare il trust che sta al fondo patrimoniale come una ferrari sta ad un monopattino.
Entrambe servono per muoverci verso un obiettivo, ma l’arrivarci se e come è davvero incomparabile.

Analogie
Entrambi:
a) sono caratterizzati dall’esistenza di un patrimonio destinato ad uno scopo e realizzano la separazione di esso dal restante patrimonio del soggetto titolare, cioè la c.d. “segregazione”;
Così come per il fondo patrimoniale, nel trust si ha il vincolo di destinazione ad una specifica finalità che per il fondo patrimoniale sono “i bisogni della famiglia” mentre per il trust è “un interesse meritevole di tutela”;
b) distinguono l’atto istitutivo e il negozio dispositivo. Una cosa è l’atto istitutivo che dà vita ai due strumenti e che ne contiene le regole, altro è l’atto dispositivo con cui si trasferisce nel fondo patrimoniale e nel trust i beni;
c) individuano l’atto di destinazione quale atto (a titolo) gratuito e non necessariamente una liberalità, mancando la volontà di donare (il cosiddetto animus donandi);
d) possono coesistere con il regime patrimoniale della famiglia, sia esso quello legale della comunione dei beni oppure quello convenzionale della separazione dei beni;
e) hanno come oggetto non un bene, ma un diritto, una posizione giuridica. La costituzione di beni in fondo patrimoniale determina un vincolo di destinazione sui medesimi affinché i loro frutti assicurino il soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Ma ciò non significa che nel fondo debbano essere compresi esclusivamente diritti di proprietà (piena) dei beni ben; vi possono, infatti, essere segregate anche posizioni giuridiche diverse, quali i diritti di usufrutto.

Differenze
1 – In relazione all’accettazione dei beni trasferiti in trust e nel fondo patrimoniale, il fondo patrimoniale non richiede accettazione mentre, nel trust, il trustee potrebbe non accettare i beni. Un caso tipico lo si ha, ad esempio, quando un soggetto intenda trasferire in trust un bene – ad esempio un immobile che vale 100.000,00 – ma che è gravato dall’obbligo di una importante ristrutturazione del costo di 120.000,00. È ovvio che un bene onerato da un peso di tal genere può determinare un aggravio troppo oneroso per il trustee che può decidere di non accettarlo.
Ma talvolta un trustee può decidere di accettare o meno un bene, facendo dipendere tale decisione anche dal soggetto che intende trasferirlo. Ipotizziamo che il bene provenga da un soggetto che lo ha comprato con i frutti di attività illecite; in tal caso il trustee può desiderare di non aver nulla a che fare con tale soggetto e quindi può legittimamente rifiutarsi di accettarlo.
Nel fondo patrimoniale l’accettazione da parte dei coniugi è necessaria solo quando il fondo è costituito da un terzo per atto tra vivi.

2 – Ulteriore differenza risiede nell’atto programmatico. L’atto istitutivo di trust è programmatico, cioè evidenzia un programma mentre l’istituzione del fondo patrimoniale non può essere considerata un negozio di tipo programmatico poiché esso è relativo esclusivamente a beni già esistenti.

Ma le differenze più eclatanti tra il trust e il fondo patrimoniale le troviamo nella sostanziale duttilità di quest’ultimo a fronte della rigidità del primo.
3 – Vi sono infatti dei limiti soggettivi: il fondo patrimoniale presuppone una famiglia legittima fondata sul matrimonio, tant’è che, pur essendo possibile costituirlo prima della celebrazione delle nozze, la sua efficacia è subordinata a tale evento. Difatti, solo i coniugi o coloro che tali divengano possono costituirlo, e solo tali soggetti possono beneficiarne. Quando lo status di coniuge viene meno per una qualsiasi causa di cessazione del vincolo coniugale, cessano gli effetti del fondo patrimoniale, salvo nel caso in cui vi siano figli minori.
Quindi senza matrimonio non c’è fondo patrimoniale, mentre può esservi trust in ogni situazione familiare a protezione di interessi meritevoli di tutela.

Il trust può essere istituito da qualunque soggetto per soddisfare i bisogni di famiglie non fondate sul matrimonio, ma anche per quei nuclei familiari costituiti da personein stato vedovile con figli minori oppure per soggetti celibi o nubili con figli naturali, nonché per le cosiddette famiglie allargate, soprattutto in considerazione del permanere degli obblighi in capo ai genitori di mantenimento della prole a prescindere dal vincolo con l’altro genitore e ben oltre la maggior età dei figli.
Lo scopo del fondo patrimoniale si può realizzare con un trust ogni volta che i soggetti beneficiari siano diversi dalla coppia di coniugi con o senza figli.

4 – Ciò che per il fondo patrimoniale è un limite oggettivo, evidenzia la miglior utilità del trust: infatti nel fondo possono essere destinati soli beni per i quali è possibile darepubblicità nei pubblici registri al vincolo di destinazione cui sono sottoposti (immobili, mobili registrati, titoli di credito nominativi) [1].
Tali limiti non si pongono per il trust. Infatti nel “fondo in trust” si possono ricomprendere qualunque posizione giuridica inerente un qualsiasi bene (denaro, beni mobili, quote sociali non azionarie, altri strumenti finanziari).

5 – Per quanto attiene la durata, il fondo patrimoniale dura quanto il matrimonio (fatta salva la ultrattività in presenza di figli minori [2], mentre nel  trust il termine finale di durata è fissato dal o dai disponenti in assoluta autonomia e vede come unico limite quello previsto dalla legge richiamata nell’atto istitutivo
Se quindi la durata del vincolo coniugale per il fondo patrimoniale, è indisponibile per le parti che, se ragionevolmente possono prevedere solo l’ipotesi di scioglimento del vincolo conseguente alla domanda di annullamento del matrimonio o di divorzio, non possono invece prevedere la cessazione per cause naturali, come la morte: diverso invece per il trust la cui durata è rimessa alla volontà del o dei disponenti nel trust.

6 – Una importante differenza attiene in relazione alla protezione patrimonialegarantita dai due strumenti.
La protezione patrimoniale data dal fondo è limitata: se è vero che i beni conferiti nel fondo non possono essere oggetto di atti di esecuzione forzata per debiti che non siano relativi ai bisogni della famiglia, è altrettanto vero che è necessario dimostrare – e l’onere della prova grava sui coniugi – che il creditore fosse a conoscenza del fatto che tali debiti erano stati contratti per esigenze diverse da quelle familiari.
La protezione del trust grazie, all’effetto segregativo, è invece totale giacché, non solo i creditori del disponente non possono agire contro i beni del trust (salvo in caso di buon esito della azione revocatoria dell’atto con cui il disponente ha dotato il fondo in trust, se ne sussistano i presupposti), ma neppure i creditori del trustee possono in alcun modo rivalersi per debiti di costui sui beni del fondo perché quei beni non si confondono con il suo patrimonio. Infine, neanche i creditori dei beneficiari potranno agire sui beni o sui redditi se il trust è discrezionale.

7 – Da ultimo, sotto il profilo formale, il trust richiede forme meno rigorose rispetto al fondo patrimoniale che, se viene costituito dai coniugi, deve rivestire necessariamente la forma dell’atto pubblico (al pari di ogni altra convenzione matrimoniale) e, se effettuato da un terzo, può essere disposto anche pertestamento.
Invece l’atto istitutivo di trust, pur dovendo risultare per iscritto, può assumere laforma di scrittura privata, ed è quella che ormai la prassi professionale ha adottato per i trust interni.


[1] I beni elencati nell’art. 167 c.c.
[2] Ex art. 171, comma 2, c.c.



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“REPUBBLICA” DÀ IL BENSERVITO A VITTORIO GRILLI


NON CI MANCHERAI: “REPUBBLICA” DÀ IL BENSERVITO A VITTORIO GRILLI, AI SUOI CONTI OFF SHORE E ALLE “MAGAGNE” DELLA EX MOGLIE …

Il ministro della sua economia verrà dimenticato in fretta - Altro che “gelido tecnico”: conti off shore, pagamenti in nero, “aiutini” alla ex moglie e telefonate imbarazzanti - L’ex “grand commis”, una volta al governo, ha mostrato il suo vero volto…

Dagospia

Alberto Statera per "Affari & Finanza - la Repubblica"

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Nel giorno in cui la settimana scorsa moriva Antonio Maccanico, grand commis dello Stato che per un trentennio aveva ricoperto nella generale stima importanti incarichi istituzionali - da segretario generale del Quirinale con Pertini a presidente di Mediobanca - 'Il Sole-24Ore' pubblicava un'inchiesta assai imbarazzante su Vittorio Grilli, alto civil servant di nuova generazione.
Ministro dell'Economia nel governo Monti, dopo aver ricoperto gli incarichi di ragioniere generale dello Stato e di direttore generale del Tesoro, due delle posizioni più importanti nella pubblica amministrazione, Grilli disponeva di cinque conti esteri a lui riconducibili nei paradisi fiscali delle isole del Canale e, secondo le rivelazioni di Claudio Gatti, avrebbe pagato in nero parte della ristrutturazione di un lussuoso appartamento ai Parioli, acquistato ad un prezzo dichiarato assai inferiore ai livelli di mercato.
La casa di Vittorio Grilli ai ParioliLA CASA DI VITTORIO GRILLI AI PARIOLI
Grilli si è difeso il giorno successivo con la lettera di un avvocato che rivendica la correttezza di ogni suo atto, ma che non smentisce il pagamento della casa con fondi di un conto offshore, né l'evasione delle imposte sulla ristrutturazione attraverso pagamenti in contanti.
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Purtroppo, per il ministro uscente proveniente dall'alta amministrazione dello Stato non è il primo inciampo: mesi fa emersero notizie, sempre smentite, di finte consulenze Finmeccanica alla moglie, da cui ha divorziato, e di richieste a Mediobanca di finanziamenti alla signora, attraverso il direttore della stessa Finmeccanica Alessandro Pansa, poi nominato amministratore delegato.
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Una registrazione telefonica rivelò anche che Grilli era ricorso al presidente della Banca Popolare di Milano Massimo Ponzellini, poi finito agli arresti, per avere un aiuto nella possibile nomina a governatore della Banca d'Italia. Ora è piuttosto evidente che se si chiede aiuto a un proprio 'vigilato' o a un proprio 'nominato', si compie un atto che rivela un cortocircuito tra pubblico e personale che configura una rete di connivenze.
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Il pubblico diventa privato, l' 'amicizia' diventa complicità, l'imparzialità interesse personale e il senso dello Stato, da tutti invocato a parole, un'espressione priva di senso. In tutti questi mesi Grilli non ha sentito il bisogno di dimettersi dal governo dei tecnici, cosa che sarebbe accaduta in ogni altra democrazia funzionante, accampando scuse come l'antica amicizia con Ponzellini, che hanno persino aggravato i fatti, rivelando un diffuso deficit culturale ed etico che ormai permea purtroppo buona parte della Pubblica Amministrazione, a cominciare dai suoi vertici.
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Ne esce una sorta di metafora di una società adusa se non incardinata sugli abusi di potere, sugli arbitri e sulle connivenze di una classe dirigente chiusa in un proprio bastione di potere, interdetto a chi non ne faccia parte.
Alberto StateraALBERTO STATERA
Persino il mito dei tecnici vacilla. Non è soltanto la politica a manifestare un deficit etico che ha condotto l'Italia ai primi posti nella classifica dei paesi corrotti, ma anche e talvolta soprattutto l'alta amministrazione dello Stato, quella che dovrebbe essere una élite garante di competenza e imparzialità al di là delle temperie della politica. Ma purtroppo sembra che di servitori dello Stato come Antonio Maccanico non ne nascano più.

Bankenstein: anche Le Iene si cagano sotto