lunedì 10 giugno 2013

Diritto internazionale e fantasmi giuridici


Scritto il: 21/05/13

Multinazionali e diritti umani: limiti all’extraterritorialità dalla Corte Suprema (Kiobel)


http://www.filodiritto.com/multinazionali-e-diritti-umani-limiti-allextraterritorialita-dalla-corte-suprema-kiobel/#.UbYBDKDR3Zg

Nell’attuale mondo globalizzato la tradizionale dottrina del diritto internazionale si dimostra inadeguata ad assicurare un’efficace tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, della cui violazione sono molto spesso responsabili quei giganti dell’economia noti come ‘multinazionali’. Per anni, dunque, gli Stati Uniti hanno rappresentato un’opportunità unica per la repressione di tali crimini, offrendo, tramite l’Alien Tort Act, un foro per le richieste di risarcimento. Le sue pronunce hanno evidenziato l’influenza di due questioni giuridiche di grande interesse: la legittimazione processuale passiva delle società e l’applicazione extraterritoriale delle leggi statunitensi. Quest’ultimo fattore è un elemento di imbarazzo per gli Stati Uniti, suscettibile di generare conflitti con altri paesi, nonché costituire elemento di tensioni interne. Per questo, la Corte Suprema, interrogata sulla questione, ha ristretto l’applicabilità dell’ATS alle controversie interne.
1. L’Alien Tort Act e la tutela dei diritti umani: una questione controversa
Un brutto colpo per gli attivisti dei diritti umani quello inferto lo scorso 17 aprile dalla Corte Suprema degli Stati Uniti che, in Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co 569 U.S. (2013), ha negato l’applicabilità dell’Alien Tort Statute (ATS) a controversie tra stranieri per condotte avvenute al di fuori del territorio degli Stati Uniti.
L’ATS è una legge che consente ad attori stranieri di proporre cause di risarcimento danni nelle corti federali distrettuali per violazioni delle norme previste dal diritto internazionale e dai trattati sottoscritti dagli USA. Emanata nel 1789, è rimasta praticamente inutilizzata per circa 200 anni. La sua applicazione nelle cause relative ai diritti fondamentali cominciò ad essere invocata dagli anni ’80, suscitando reazioni contrastanti: entusiasmo, da parte degli attivisti, i quali sottolineavano l’importanza dell’evoluzione del principio di responsabilità internazionale e la necessità di ammettere i parenti delle vittime di atrocità al foro statunitense; i critici, d’altra parte, ammonivano che l’applicazione indiscriminata della legge nazionale potesse avere un effetto destabilizzante.[1]
Insomma, la questione era spinosa. Una risoluzione difforme da quella presa dalla Corte Suprema avrebbe comportato il rischio di gravi ripercussioni a livello economico e politico, interno e internazionale. D’altra parte, la sentenza in esame ci induce a riflettere sull’efficacia della tutela dei diritti umani nell’attuale sistema globalizzato.
2. Tutela dei diritti umani e diritto internazionale
Ed invero, le ragioni di tanto interesse nei confronti di una legge processuale civile statunitense, risiedono nell’incapacità del diritto internazionale di predisporre strumenti di tutela efficaci quando il soggetto attivo della condotta criminosa è una società. A questo proposito, negli ultimi anni la ricerca scientifica è stata caratterizzata da un ampio dibattito sulla validità dell’approccio classico del diritto internazionale nell’affrontare le nuove sfide poste dalla modernità.
a. Multinazionali e soggettività giuridica internazionale
La difficoltà risiede nel fatto che l’orientamento tradizionale poc’anzi ricordato riconosce solo gli stati come soggetti di diritto internazionale. [2] Innegabilmente è difficile sciogliere il legame tra diritto internazionale e stati: il primo è stato creato dai secondi, allo scopo di regolamentare i rapporti tra gli stessi e si atteggia come diritto della comunità internazionale. Tuttavia, è altrettanto innegabile che il diritto internazionale fallirà il suo obiettivo di regolamentare pacificamente la vita della comunità internazionale se continuerà a rivolgersi esclusivamente agli stati.[3]
Infatti, altri soggetti hanno fatto il loro ingresso sulla scena internazionale: pensiamo alle organizzazioni internazionali o regionali e al ruolo delle società nella vita economica. Questo spostamento di attenzione dallo stato ad altri soggetti è ben evidenziato con il sempre maggior accento posto sui diritti dell’individuo; quest’ultimo dispone di una vasta gamma di diritti inalienabili, ma anche di doveri: oggi, anche i dittatori rispondono dei loro atti davanti alla giustizia internazionale. E’ per lo meno anomalo che lo stesso non avvenga anche per le società,[4] tanto più che le questioni più scottanti emergono proprio in riferimento alla condotta di quelle entità di tale potere economico e politico da essere in grado di influenzare e condizionare anche le decisioni degli stati: le multinazionali.[5]
 b. Globalizzazione e crisi del paradigma tradizionale
 Molteplici sono i fattori che hanno conferito alle società commerciali un ruolo più attivo in ambito internazionale.[6] Clapham ne identifica quattro: la globalizzazione, la privatizzazione, la frammentazione degli stati e la femminilizzazione del diritto internazionale dei diritti umani.[7]
I primi due sono i più rilevanti. L’abbattimento delle barriere commerciali ha contribuito ad attenuare la tradizionale separazione tra pubblico e privato nel diritto e nelle relazioni internazionali. Le privatizzazioni, spesso realizzate con l’ausilio di investimenti stranieri, hanno portato enti non statali ad esercitare funzioni svolte precedentemente da enti o organi statali.[8]
Invero, molte società dispongono di un potere economico di gran lunga superiore a quello degli stessi stati in cui investono, i quali, di conseguenza, non sono in grado di assicurare il rispetto dei diritti umani dei loro cittadini, specialmente nell’ambito del diritto del lavoro, diritto dell’ambiente e altri diritti a protezione della salute fisica e mentale.[9]
Tuttavia, gli stati avranno assolto il loro dovere di assicurarne la tutela, qualora prevedano dei meccanismi al loro interno, atti a regolamentare le obbligazioni degli individui e delle società. In questi casi l’obbligazione posta a carico dell’individuo ha natura essenzialmente nazionale, dal momento che trova nel diritto internazionale la sua fonte indiretta, cosicché al livello del diritto internazionale la violazione sarà imputabile solo allo stato.[10]
L’impostazione tradizionale, che non riconosce l’efficacia orizzontale diretta delle norme a tutela dei diritti umani, ossia ne esclude l’applicabilità nei rapporti intersoggettivi, è considerata il maggiore ostacolo a un effettivo sistema di protezione.E la soluzione proposta da alcune di imporre obbligazioni dirette alle società transnazionali incontra un ostacolo teorico insormontabile, la mancanza di personalità giuridica internazionale delle stesse.[11]
c. Tentativi di formalizzare la responsabilità societaria nel diritto internazionale
Infatti, nonostante le diverse proposte per rendere le società internazionali responsabili per le violazioni dei diritti umani, non si è riusciti, ad oggi, a dar vita ad una cornice normativa vincolante. Gli strumenti legali adottati sinora – ricordiamo, ad esempio, il Patto Globale, la Dichiarazione Tripartita di Principi concernenti le Imprese Multinazionali e la Politica Sociale, le Linee Guida dell’OCSE per le Imprese Multinazionali -  non sono vincolanti e non fanno che rafforzare l’idea che solo gli stati sono destinatari di obbligazioni di diritto internazionale nel campo dei diritti umani[12].
d. Nuove prospettive: la responsabilità penale internazionale delle società
La tradizionale distinzione tra i due livelli di responsabilità, che rispecchia l’esistenza di due differenti sistemi legali, vede alcune eccezioni, ad esempio, nell’ambito della responsabilità penale internazionale, attribuita anche agli individui. Estenderla anche alle società non sarebbe, dunque, cosi fantasioso e non determinerebbe la necessità dell’attribuzione della personalità giuridica, come avviene per gli individui. Tuttavia gli stati sono riluttanti ad accettare tale espansione e alcuni dubitano che il diritto penale internazionale sia uno strumento adeguato per assicurare la responsabilità delle violazioni dei diritti umani per le società. Si ricordi, a titolo di esempio, che la responsabilità penale delle persone giuridiche è stata espunta dalla bozza dello Statuto di Roma istitutivo del Tribunale Penale Internazionale.[13]
 3. L’ATS: aspetti diplomatici, politici ed economici
Una delle strategie per aggirare le difficoltà sopra illustrate è quello di sfruttare i meccanismi di tutela offerti da un sistema giuridico nazionale. Questo non spiega, tuttavia, perché gli Stati Uniti siano un foro preferenziale.
E’ opportuno rilevare, infatti, l’attuale tendenza di individui stranieri, facilmente riscontrabile nella prassi, a ricorrere al sistema giudiziario statunitense per far valere pretese che altrove non troverebbero facile accoglimento. Questo fenomeno è noto come ‘magnetizzazione’ del foro statunitense.[14]
Le ragioni di tale tendenza sono molteplici: l’ammontare dei risarcimenti solitamente liquidati dalle corti federali sia in termini di compensatory damages che di punitive damages; il sistema delle contingency fees; l’ampiezza della discovery; la disponibilità di class action efficaci e così via. [15]
Mentre alcuni celebrano l’ATS come una vittoria per l’efficacia della tutela dei diritti umani, altri ammoniscono che l’abuso potrebbe avere gravi conseguenze di politica estera. Pensiamo a quanto  possa essere rischioso ampliarne l’ambito di applicazione, ad esempio, alle fattispecie in cui la condotta incriminata è caratterizzata dal supporto fornito a governi stranieri nel perpetrare le violazioni: si finirebbe, in sostanza, col mettere sotto accusa proprio i governi! [16]
Dunque, un’interpretazione ottimale dovrebbe essere in grado di massimizzare gli effetti positivi dei contenziosi fondati sull’ATS e minimizzare i pregiudizi per gli U.S.A. Tuttavia, come trovare l’equilibrio? I valori espressi dai diritti umani sono universali, rimane da stabilire se adire il sistema giudiziario federale sia il meccanismo migliore per la loro tutela.[17]
L’applicazione della legge a controversie puramente extraterritoriali è suscettibile di determinare anche contrasti interni, creando un conflitto di poteri. I Dipartimenti di Stato e Giustizia fanno notare che maggiore è la distanza tra le condotte dannose, gli attori e gli Stati Uniti, maggiore è il sospetto di ‘imperialismo giuridico’.[18] I giudici federali, non essendo eletti, non sono soggetti a pressioni politiche e sono in grado di giudicare basandosi esclusivamente su criteri giuridici. Nondimeno, questo importante aspetto della separazione dei poteri può risultare in decisioni che contrastano con la volontà di figure politiche istituzionali, compreso il Presidente e il Segretario di Stato e interferire con la gestione degli affari internazionali del Dipartimento di Stato.[19]
Per tutti questi motivi, alla ‘magnetizzazione’ le corti hanno col tempo opposto una tendenza contraria volta, a ‘smagnetizzare’ le corti federali, ed è possibile individuare una spinta ad una progressiva attenuazione del forum shopping verso gli Stati Uniti.
 4. La giurisprudenza dell’ATS prima di Kiobel
L’idea che l’imposizione dell’obbligo di risarcire i danni arrecati attraverso gravi crimini può rivelarsi più efficace, anche a fini dissuasivi, della punizione penale venne messa in atto per la prima volta nel 1980, quando un tribunale civile di New York decise, su sollecitazione del Dipartimento di stato, di applicare in un’ottica nuova, reinterpretandola completamente, l’Alien Tort Act. [20]
Occorre ricordare che originariamente l’ATS non si applicava a controversie tra stranieri. Si limitava ad accordare azione ad attori stranieri, ma taceva sulla nazionalità del convenuto. Con Filartiga v. Pena-Irala, 630 F. 2d 876 (2nd. Cir. 1980) (in cui due cittadini paraguanensi citavano l’ex ispettore generale della polizia del Paraguay per tortura e omicidio della loro famiglia in Paraguay)[21]l’azione fu accordata anche in controversie tra stranieri.[22]
Filartiga ha rappresentato una svolta nella giurisprudenza dell’ATS; da allora la legge è stata invocata in numerosi casi di violazioni del diritto internazionale consuetudinario e non solo per citare individui, ma anche società.[23]
La tendenza a estendere la giurisdizione alle persone giuridiche è stata giustificata su un assunto arbitrario: l’esistenza di una legge nazionale che offre un foro per le cause contro le società straniere sarebbe indice del riconoscimento di una responsabilità societaria per violazione dei diritti umani nel diritto internazionale. L’equivoco consiste nel confondere il concetto di soggetto passivo di un’obbligazione con quello di giurisdizione. Uno stato potrebbe anche esercitare la giurisdizione per violazioni societarie dei diritti umani in base alle proprie leggi, applicate extraterritorialmente; ma questo non implicherebbe il riconoscimento internazionale di tale principio. Semmai il rapporto è inverso: l’ATS si limita a convertire una violazione del diritto internazionale in una violazione del diritto nazionale.[24]
E difatti, ad oggi nessuna richiesta di risarcimento danni nei confronti di una società è stata accolta in base all’ATS. Alcuni casi importanti sono stati risolti stragiudizialmente (Wiwa v. Royal Dutch Petroleum, Wiwa v. Anderson, Wiwa v. Shell Petroleum Development Company e Doe v. Unlocal [25]).[26]
Altri, come Kadic v. Karadzic[27] (in cui la Corte d’Appello degli Stati Uniti per il Secondo Circuito ha ammesso un’azione contro un individuo che agiva in funzione privata ma in complicità con uno stato), riguardavano circostanze diverse, come genocidio e delitti di guerra, fattispecie per le quali la responsabilità dell’individuo è ammessa nel diritto internazionale. E la distinzione tra responsabilità individuale e societaria o tra responsabilità penale e civile non è di poco conto.[28]
Comunque per avere l’orientamento della Corte Suprema sull’ATS occorre attendere il 2004, quando, in Sosa v. Alvarez-Machain 542 U.S. 692 (2004) (ove un cittadino messicano citava un altro cittadino messicano, che agiva sotto la direzione della Drug Enforcement Administration (DEA), per la sua arbitraria detenzione in Messico e per la deportazione negli Stati Uniti) respinge questa interpretazione estensiva.[29]
La Corte, tuttavia, si pronunciava solo sulla questione preliminare di cui poc’anzi si parlava, confermando le argomentazioni svolte. Tralasciando di esprimersi sulla responsabilità societaria, evidenziava che l’ATS non conferisce ai privati un titolo su cui fondare l’azione, ma si limita a stabilire un criterio di giurisdizione a favore delle corti federali. Ciò significa, in sintesi, che la causa petendi non può rinvenirsi nell’ATS, ma deve essere reperita in una norma di carattere sostanziale idonea a fondare l’azione proposta nel giudizio.[30]
Nel caso in esame, trattandosi di violazione dei diritti umani, l’azione andava fondata sul diritto internazionale. Ma l’arbitraria detenzione non costituisce una fattispecie idonea a rappresentare una norma di diritto internazionale ‘specifica, universale e obbligatoria’ tale da ammettere un rimedio federale.[31]
La Corte, dunque, pur respingendo l’azione, non affronta né la questione della responsabilità societaria, né quella dell’applicazione extraterritoriale, che rimangono aperte per Kiobel.[32]
5. Kiobel e i diritti umani: responsabilità societaria si o no?
Kiobel è una causa civile per risarcimento danni intentata da 12 nigeriani che accusavano società petrolifere olandesi, britanniche e nigeriane di complicità con il governo nigeriano, che, nel tentativo di reprimere le proteste contro le perforazioni nella regione Ogoni del delta del Niger, si era reso responsabile dei crimini più efferati come tortura e omicidio.[33]
La Corte del Secondo Circuito, la prima a essere investita della questione, escluse che l’ATS potesse fondare la responsabilità societaria.[34] Il giudice Cabranes ritenne, richiamandosi a Sosa, che per individuare il legittimato passivo occorresse far riferimento al diritto internazionale, e che in quest’ultimo la responsabilità societaria non fosse un principio universalmente riconosciuto.[35]
L’inaspettata decisione ha generato un’ondata di critiche.  La questione della responsabilità societaria nel diritto internazionale è una delle più controverse.[36] Tra le opinioni discordanti ricordiamo, all’interno dello stessa corte, quella del giudice Leval, che trovò ampio supporto nel diritto internazionale alla responsabilità societaria, spiegando che la mancanza di un consenso condiviso è coerente con la struttura del sistema giudiziario internazionale: ‘Il diritto internazionale prescrive norme di condotta, identifica atti vietati. La questione della responsabilità civile e le modalità di tutela sono determinate da ciascuno stato.’[37]
La confusione nasce dal fatto che Sosa, nel limitare l’applicazione dell’ATS alle violazioni del diritto internazionale consuetudinario, non ha specificato come questo test andasse applicato. Non è chiaro, ad esempio, se solo la violazione o anche il titolo dovesse fondarsi sul diritto internazionale consuetudinario. Quest’ultima opzione presenterebbe dei problemi di non facile soluzione per un tribunale, in quanto il diritto internazionale non determina chi debba essere perseguito né le modalità.[38]
Lo stesso giudice Cabranes in Flores v. Southern Peru Copper Corp. 253 F. Supp. 2d 510, 512-13 (E.D.N.Y.. 2002) sosteneva che le fonti di diritto internazionale rilevanti per gli scopi dell’ATS erano costituite da: ‘i trattati che stabiliscono una serie di norme espressamente riconosciute dagli stati in lite’, ‘le consuetudini internazionali come  prova di una pratica generalmente accettata dalle nazioni come diritto’, e ‘i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili’. Se pensiamo che un’indagine dei trattati internazionali fornisce ampia evidenza che le società sono considerate responsabili per le violazioni del diritto internazionale, una completa preclusione della responsabilità societaria rimane difficilmente prefigurabile.[39]
Il tema è stato oggetto di oscillanti pronunce da parte della giurisprudenza degli Stati Uniti:[40] successivamente a Kiobel, infatti, altre 3 corti, il Settimo, il Nono e il Circuito di Washington D.C. hanno ritenuto, al contrario, di affermare la responsabilità delle società in base alla legge statunitense, creando una spaccatura.[41]
Per comporre il contrasto, la Corte Suprema ha ammesso il writ of certiorari sull’Alien Tort Statute, con l’intento di stabilire: se l’ATS fosse idoneo a fondare la responsabilità societaria; se la questione della responsabilità in base all’ATS fosse una questione di merito o di giurisdizione.[42]
6. ATS e extraterritorialità: il no della Corte Suprema
Alla luce di quanto detto, era prevedibile che la Corte avrebbe limitato il ricorso all’ATS nelle controversie puramente extraterritoriali. E lo ha fatto servendosi di un criterio interpretativo noto come ‘presunzione di esclusione dell’extraterritorialità’, in base alla quale se una legge nulla dispone sulla sua applicazione extraterritoriale, questa deve ritenersi esclusa. La Corte non ravvisando alcuna indicazione nel testo dell’ATS, ritiene la presunzione pienamente operante e esclude l’applicazione della legge quando la condotta rilevante ha avuto luogo sul territorio estero.
La Corte ribadisce che la questione dell’applicazione extraterritoriale è una questione di merito e non di giurisdizione e che l’ATS è una legge ‘strettamente giurisdizionale’, che non regola direttamente condotte o accorda tutela ma concede alle corti federali di riconoscere validità a titoli giuridici basati su norme internazionali sufficientemente definite.
Nello stabilire quali fattispecie dovranno essere ricondotte all’ATS, le corti federali dovranno tener in debito conto i rischi di ripercussioni in politica estera e la necessità di non interferire con la discrezionalità degli altri poteri dello stato.
L’esigenza di evitare conflitti internazionali è, del resto, la finalità ultima dell’ATS, concepita in un’epoca ove gli stati erano in dovere di perseguire i crimini perpetrati dai loro cittadini nei confronti di soggetti o del patrimonio appartenenti ad altri stati, rischiando, in caso contrario, pesanti rappresaglie e persino la guerra. Gli Stati Uniti, una nazione debole nel 1789, per segnalare agli altri membri della comunità internazionale l’impegno alla repressione di tali crimini, si premunirono di emanare leggi sia in materia penale che civile.[43] L’ATS fu una di queste. Tra le violazioni al diritto internazionale che la determinarono, la Corte ne ricorda due piuttosto note, che riguardavano i diritti di ambasciatori, avvenute sul territorio statunitense e una terza, un atto di pirateria avvenuto, invece, al di fuori del mare territoriale. Dunque, neanche l’analisi del contesto storico sarebbe in grado di capovolgere la menzionata presunzione.
La Corte respinge anche l’opinione che l’utilizzo del termine ‘tort’ nel testo della legge sia idoneo a configurarne l’applicabilità nei casi di ‘transitory tort’. Secondo tale dottrina, l’unica ragione per consentire un’azione il cui titolo è sorto in un’altra giurisdizione è il fatto che tale titolo sia ivi riconosciuto.
Insomma, niente lascia presumere che l’ATS sia stata emanata per far sì che gli Stati Uniti dessero ospitalità all’esecuzione del diritto internazionale. Per dirla come il giudice Story: ‘Nessuna nazione ha mai preteso di essere il guardiano della moralità dell’intero mondo…’.
Una cosa è certa: dopo Kiobel molte delle cause pendenti in attesa dell’opinione della Corte saranno respinte, mentre la tendenza a ricorrere al foro statunitense subirà un ridimensionamento. La formulazione scelta dalla Corte Suprema, infatti, lascia aperti dei margini all’applicazione extraterritoriale dell’ATS, che sarebbe ammessa nei casi in cui parte ‘rilevante’ della condotta avvenisse negli Stati Uniti. Il problema è stabilire come identificarla.
La mera presenza negli Stati Uniti non sarebbe un criterio sufficiente a fondare la giurisdizione, ma è possibile che gli avvocati ravviseranno, nella esistenza di un ufficio direzionale sul territorio, un criterio di collegamento sufficiente.[44]
Inoltre, ricordiamo che l’ATS offre giurisdizione presso le corti federali, ma gli stati federali hanno piena competenza in materia civile, e questo vuol dire che ben si potrebbero presentare domande per violazione della common law nelle corti dei singoli stati. [45]
Sicuramente la pronuncia renderà la vita difficile agli attivisti dei diritti umani, ma è lecito aspettarsi che non si arrenderanno.
 7. Conclusioni
La globalizzazione, con l’emergere di entità commerciali private di rilevante potere economico, ha reso l’attuale paradigma del diritto internazionale inadeguato a predisporre meccanismi di tutela dei diritti umani. In queste condizioni molti hanno fatto ricorso a sistemi giuridici nazionali, in particolare quello statunitense.
L’ATS è una legge che consente ad attori stranieri di proporre cause di risarcimento danni nelle corti federali distrettuali per violazioni delle norme previste dal diritto internazionale e dai trattati sottoscritti dagli USA. Dagli anni ’80 cominciò a essere applicata nelle cause relative alle violazioni dei diritti umani, suscitando reazioni contrastanti: entusiasmo da una parte, appelli alla cautela dall’altra.
Per evitare effetti destabilizzanti, la Corte Suprema degli Stati Uniti, in Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co, ha negato l’applicabilità dell’Alien Tort Statute (ATS) a controversie tra stranieri per condotte avvenute al di fuori del territorio degli Stati Uniti. L’argomento principale consiste nel criterio interpretativo noto come ‘presunzione contro l’extraterritorialità’, secondo il quale quando una legge non dà indicazioni chiare sulla sua applicazione extraterritoriale, questa deve intendersi esclusa.
In seguito all’orientamento espresso in Kiobel, si assisterà ad un ridimensionamento della pletora di cause prodotta dall’applicazione extraterritoriale dell’ATS. Ma è prevedibile che gli Stati Uniti continueranno ad essere un foro privilegiato per i risarcimenti relativi a violazioni dei diritti umani.
[1] Shapiro D., Kiobel and Corporate Immunity Under the Alien Tort Statute: The struggle for Clarity Post-Sosa, in Harvard International Law Journal, n. 52, 2011
[2] Brandabere E., Non-State Actors and Human Rights Corporate Responsibility and the Attemps to Formalize the Role of Corporations as Participants in the International Legal System in Jean D’Aspremont (Ed.), Participants in the International Legal System Multiple Perspectives on Non-State Actors in International Law (Abdingdon: Routledge, 2011), pp. 268 – 283
[3] Milliet P., Droits de l’homme et responsabilité des entreprises, in Covalence Intern Analyst Paper, 30.07.2009, disponibile a http://www.ethicalquote.com/docs/Droitsdelhommeetresponsabilitedesentreprises.pdf
[4] Idem
[5] Brandabere E., cit.
[6] Milliet P., cit.
[7] Clapham A., Human Rights Obligations of Non-State Actors (Oxford: Oxford University Press, 2006), pp. 3-4.
[8] Idem
[9] Brandabere E., cit.
[10] Idem
[11] Idem
[12] Idem
[13] Idem
[14] Winkler M., Le imprese multinazionali e l’oscillante giurisprudenza dell’Alien Tort Statute, in Int’l lis, 2012, fasc. 1, p. 40 ss., disponibile ahttp://www.academia.edu/1530428/Le_imprese_multinazionali_e_loscillante_giurisprudenza_dellAlien_Tort_Statute_Multinational_Enterprises_and_the_Swinging_Jurisprudence_of_the_Alien_Tort_Statute_
[15] Idem
[16] Shapiro D., cit.
[17] Idem
[18] Idem
[19] Idem
[20] Cassese A., L’esercizio di giurisdizione universale nel campo civile da parte di giudici statunitensi, disponibile a http://dirittiumani.utet.it/dirittiumani/breviario_diritti_umani.jsp?v=giustizia_penale_internazionale&cap=2
[21] Bellia A. J. Jr., Clark B.R., Kiobel, subject matter jurisdiction, and the Alien Tort Statue, in University of Notre Dame The Law School,  George Washington University Law School Public Law and Legal Theory Working Paper Series No. 2012-27, Legal Studies Research Paper No. 12-52, Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2008254
[22] Shapiro D., cit.
[23] Clifford C., cit.
[24] De Brandabere E., cit
[25] Doe v. Unlocal Corporations, 395 F. 3rd (9th Circuit 2002)
[26] De Brandabere E., cit
[27] Kazic v. Karadzic, 70 F.3rd 232 (2nd Cir. 1995)
[28] De Brandabere E., cit
[29] Bellia A. J. Jr., Clark B.R., Kiobel, subject matter jurisdiction, and the Alien Tort Statute, in University of Notre Dame The Law School,  George Washington University Law School
Public Law and Legal Theory Working Paper Series No. 2012-27, Legal Studies Research Paper No. 12-52, Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2008254
[30] Winkler M., cit.
[31] Clifford C., cit.
[32] Idem
[33] Idem
[34] Idem
[35] Shapiro D., cit.
[36] Idem
[37] Idem
[38] Idem
[39] Idem
[40] Winkler M.,  cit.
[41] Clifford C., cit.
[42] Idem
[43] Bellia A. J. Jr., Clark B.R., cit.
[44] Samp R., Supreme Court Observations: Kiobel v. Royal Dutch Petroleum & the Future of Alien Tort Litigation, disponibile ahttp://www.forbes.com/sites/wlf/2013/04/18/supreme-court-observations-kiobel-v-royal-dutch-petroleum-the-future-of-alien-tort-litigation/
[45] Idem

Multe cancellate: solo ai ricchi


L'INCHIESTA

Multe cancellate: dopo Cassano
e l'attrice, indaga la Corte dei Conti

Solo ai fratelli Bernabei annullati verbali per oltre 120 mila euro

Qualcuno rischia di saldare di tasca propria il conto delle multe mai pagate da una categoria di cittadini privilegiati. A tremare sono i funzionari dell'Ufficio contravvenzioni. Qualora dovessero essere ritenuti responsabili dalla Corte dei Conti, che indaga un anno sulla mancata riscossione delle multe, saranno i dipendenti del Dipartimento ad aprire il portafoglio per risarcire il danno provocato all'Erario dal mancato incasso delle contravvenzioni stracciate a calciatori, politici e loro parenti, personaggi del mondo dello spettacolo, facoltosi imprenditori.
L'istruttoria dei giudici contabili, guidati dal Procuratore Raffaele De Dominicis, corre in parallelo all'indagine dei magistrati penali, il procuratore aggiunto Francesco Caporale e il pm Laura Condemi: il fascicolo è stato aperto dopo la denuncia del capo del Dipartimento Pasquale Pelusi, il dirigente che ha segnalato l'anomala sparizione di oltre mille verbali di contravvenzione dei fratelli Bernabei. E fin da adesso si può avanzare qualche ipotesi sulla cifra che rischiano di sborsare gli eventuali responsabili delle distruzione dei verbali. Secondo una stima della polizia giudiziaria, i fratelli Bernabei hanno risparmiato circa 120mila euro soltanto per quello che concerne le multe non pagate grazie alla sparizione delle relate di notifica. Una somma mai sborsata, come scrivono gli inquirenti, grazie al lavoro di qualcuno che ha «agito per conto dei due imprenditori».
I funzionari, a cui sarà attribuita la responsabilità della scomparsa della documentazione, saranno condannati a pagare - oltre ai 120mila euro - anche i danni di immagine provocati allo Stato e gli interessi maturati sulla cifra mai riscossa. Ma a questa somma dovrà essere aggiunta il danno dovuto al mancato introito per tutte le altre migliaia di multe finite nel nulla e riconducibili ai cittadini «graziati». Roba da far tremare i polsi, considerando che l'elenco dei beneficiati è composto da poco più di 1200 persone.
Al momento gli inquirenti di piazzale Clodio puntano il dito contro Angelo Vitali e Tiziana Diamanti, arrestati il mese scorso con l'accusa di falso ideologico mediante soppressione di atti pubblici. «La mia assistita ha solo eseguito degli ordini», osserva il difensore della funzionaria dei vigili urbani, Claudio De Amicis. «L'inchiesta è di una gravità spaventosa - sottolinea Antonio Paparo, avvocato di Enrico Riccardi, uno dei cinque indagati -. E il mio assistito, pur avendo un ruolo marginale nell'Ufficio, è pronto a dare alla magistratura un contributo per accertare la verità».

Chomsky: come smascherare i trucchi di Bankenstein


Noam Chomsky, “ecco 10 modi per capire tutte le menzogne che ci dicono”

Dino Nicolia
La necessaria premessa è che i più grandi mezzi di comunicazione sono nelle mani dei grandi potentati economico-finanziari, interessati a filtrare solo determinati messaggi.
1) La strategia della distrazione, fondamentale, per le grandi lobby di potere, al fine di mantenere l’attenzione del pubblico concentrata su argomenti poco importanti, così da portare il comune cittadino ad interessarsi a fatti in realtà insignificanti. Per esempio, l’esasperata concentrazione su alcuni fatti di cronaca (Bruno Vespa é un maestro).
2) Il principio del problema-soluzione-problema: si inventa a tavolino un problema, per causare una certa reazione da parte del pubblico, con lo scopo che sia questo il mandante delle misure che si desiderano far accettare. Un esempio? Mettere in ansia la popolazione dando risalto all’esistenza di epidemie, come la febbre aviaria creando ingiustificato allarmismo, con l’obiettivo di vendere farmaci che altrimenti resterebbero inutilizzati.
3) La strategia della gradualità. Per far accettare una misura inaccettabile, basta applicarla gradualmente, a contagocce, per anni consecutivi. E’ in questo modo che condizioni socio-economiche radicalmente nuove (neoliberismo) furono imposte durante i decenni degli anni 80 e 90: stato minimo, privatizzazioni, precarietà, flessibilità, disoccupazione in massa, salari che non garantivano più redditi dignitosi, tanti cambiamenti che avrebbero provocato una rivoluzione se fossero stati applicati in una sola volta.
4) La strategia del differimento. Un altro modo per far accettare una decisione impopolare è quella di presentarla come “dolorosa e necessaria”, ottenendo l’accettazione pubblica, al momento, per un’applicazione futura. Parlare continuamente dello spread per far accettare le “necessarie” misure di austerità come se non esistesse una politica economica diversa.
5) Rivolgersi al pubblico come se si parlasse ad un bambino. Più si cerca di ingannare lo spettatore, più si tende ad usare un tono infantile. Per esempio, diversi programmi delle trasmissioni generaliste. Il motivo? Se qualcuno si rivolge ad una persona come se avesse 12 anni, in base alla suggestionabilità, lei tenderà ad una risposta probabilmente sprovvista di senso critico, come un bambino di 12 anni appunto.
6) Puntare sull’aspetto emotivo molto più che sulla riflessione. L’emozione, infatti, spesso manda in tilt la parte razionale dell’individuo, rendendolo più facilmente influenzabile.
7) Mantenere il pubblico nell’ignoranza e nella mediocrità. Pochi, per esempio, conoscono cosa sia il gruppo di Bilderberg e la Commissione Trilaterale. E molti continueranno ad ignorarlo, a meno che non si rivolgano direttamente ad Internet.
8) Imporre modelli di comportamento. Controllare individui omologati é molto più facile che gestire individui pensanti. I modelli imposti dalla pubblicità sono funzionali a questo progetto.
9) L’autocolpevolizzazione. Si tende, in pratica, a far credere all’individuo che egli stesso sia l’unica causa dei propri insuccessi e della propria disgrazia. Così invece di suscitare la ribellione contro un sistema economico che l’ha ridotto ai margini, l’individuo si sottostima, si svaluta e addirittura, si autoflagella. I giovani, per esempio, che non trovano lavoro sono stati definiti di volta in volta, “sfigati”, choosy”, bamboccioni”. In pratica, é colpa loro se non trovano lavoro, non del sistema.
10) I media puntano a conoscere gli individui (mediante sondaggi, studi comportamentali, operazioni di feed back scientificamente programmate senza che l’utente-lettore-spettatore ne sappia nulla) più di quanto essi stessi si conoscano, e questo significa che, nella maggior parte dei casi, il sistema esercita un gran potere sul pubblico, maggiore di quello che lo stesso cittadino esercita su sé stesso.
Si tratta di un decalogo molto utile. Io suggerirei di tenerlo bene a mente, soprattutto in periodi difficili come questi.

argomenti: letteratura / internet / libri


Leggi il resto: http://www.linkiesta.it/blogs/cavoletti-di-bruxelles/noam-chomsky-e-il-decalogo-sulla-mistificazione-della-realta#ixzz2VpUEZGqE

Suicidio carpiato fiammeggiante


Ercolano: fioraio Antonio Formicola si dà fuoco in comune. Rivolta commercianti

Pubblicato il 10 giugno 2013 11.38 | Ultimo aggiornamento: 10 giugno 2013 16.00
ERCOLANO (NAPOLI) – Antonio Formicola, fioraio di circa 60 anni, vedovo, si è dato fuoco nell’ufficio del sindaco, poi si è lanciato in fiamme dalla finestra ed è morto. Tutto per protestare contro un permesso di sosta rifiutato davanti al suo negozio di fiori, pare che fossero due anni che lo aspettava. Subito dopo la sua morte, c’è stata una vera e propria rivolta di commercianti a Ercolano, con tanto di striscioni contro il sindaco.
Formicola, conosciuto da tutti nella cittadina vesuviana come lo stilista dei fiori, si era recato stamattina nell’ufficio del sindaco Vincenzo Strazzullo per chiedergli conto del rifiuto di quel permesso di sosta per il suo furgone davanti al suo negozio.  Il sindaco non l’avrebbe ricevuto, quindi il fioraio, dopo aver fatto uscire i presenti minacciandoli con un coltello, si è cosparso di liquido infiammabile e si è legato a una corda. Uscito sul balcone si è messo a cavalcioni sulla ringhiera. Con un accendino, infine, si è dato fuoco. La corda alla quale era legato si e’ spezzata, probabilmente a causa del fuoco, e l’uomo è caduto.
Non è morto subito. Antonio Formicola è giunto nel reparto grandi ustionati dell’ospedale Cardarelli in condizioni disperate ed è stato subito classificato in ‘codice rosso’ dai sanitari. Mentre i medici stavano praticando le prime cure l’uomo è andato in arresto cardiaco ed è deceduto.
Non appena l’uomo è caduto di sotto qualcuno ha gettato dalla finestra un estintore per far spegnere le fiamme. Ma l’estintore ha colpito un ragazzo di 36 anni che era accorso in aiuto, ferendolo alla testa.
Dopo il suo gesto, altri 400 commercianti di Ercolano hanno tentato di entrare nella sede del Comune per manifestare contro il provvedimento, ma l’intervento delle forze dell’ordine lo ha impedito. La protesta è comunque continuata. Qualcuno ha affisso uno striscione sul muro esterno del palazzo comunale rivolto al primo cittadino: ”Se non vuoi che capita pure a noi, partecipa anche tu. Firmato i cittadini di Ercolano, la città morta”. Altri tre striscioni – ”Giunta comunale: assassini”, ”sindaco assassino” e ”noi lottiamo e voi ammazzate: vergogna” – sono stati affissi di fronte al palazzo Comunale.
”Zio Antonio era esasperato, erano due anni che chiedeva quel permesso, gli dicevano sempre di aspettare”. Così il nipote di Antonio Formicola. ”Vedeva che tutti gli altri esercenti parcheggiavano con i loro camion e si sentiva danneggiato – ha aggiunto il figlio della sorella -. Per questo aveva chiesto di pagare per avere la disponibilità di quel suolo necessario ad esporre la propria merce”. Tanta la rabbia a vico Sacramento, dove risiedeva la vittima: le grida di una donna rompono il silenzio mentre del vicolo, con i familiari di Formicola rimasti a casa e si tengono in contatto per telefono con quelli che stanno all’ospedale Cardarelli di Napoli dove il fioraio è deceduto. Alcuni amici hanno affisso uno striscione all’esterno dell”’Antica Violetta” il negozio di fiori della vittima. C’è scritto ”Non resterai mai solo, Antonio siamo tutti con te”. Mentre un altro striscione esposto davanti alla sede del Comune, recita ”Noi lottiamo, voi ammazzate: vergogna”.
(Foto Ansa)

Bankitalia, parla un fantasma: Visco


Banca d'Italia non lascia speranze

di  Pasquale Cicalese

Il "Bollettino" trimestrale

Asettico, come al solito. Preciso, al limite della pignoleria, senza alcun intento autocelebrativo. Viene pubblicato ogni quadrimestre e dà la radiografia completa dell’economia italiana.

E’ il Bollettino Economico, l’ultimo uscito il 17 aprile scorso. Settanta pagine, grafici, tabelle, commenti specifici. La prima cosa che guardi è la posizione patrimoniale estera. Dai un’importanza estrema a questo dato dopo la burrasca monetaria dell’estate del 1992 e dopo che, alcuni mesi dopo, nell’emeroteca della Dipartimento di Economia di Scienze Po ti eri imbattuto in una lettura estrema, che ti raccontava la filosofia monetaria della Bundesbank.

Il libro era “Il conflitto economico mondiale” del rimpianto socialista, quando alcuni decenni prima significava serietà ed una preparazione che superava il circolo intellettuale di Togliatti, Riccardo Parboni, un economista che gli anni 2011-2013 te li raccontava nel lontano 1984. Non sei sorpreso di ciò che ti accade intorno, Parboni lo aveva annunciato: ti domandi semplicemente come è stato possibile che negli ultimi trent’anni gli italiani abbiano delegato i loro affari ad autentiche schiappe. Non si tratta solo di politici, ma, come si incomincia ad affermare timidamente, di baroni, di alti dirigenti della PA, di banchieri e, spesso, di industriali.

Quanto agli antagonisti, avevano torto marcio, in economia il salario non è mai una variabile indipendente; quanti di loro lessero l’annunciata guerra di Parboni? Quanti di loro lessero da Pala che lo schema sraffiano era un’autentica bufala? Per questo, dall’autunno del 1992 leggi il Bollettino di Bankitalia redatto dal suo centro studi, tra i migliori al mondo da decenni, per sapere come stiamo messi con la bilancia delle partite correnti.

Ebbene, nel 2012 l’Italia, dopo 7 anni di deficit corrispondenti al 3,5-4% del pil,ha quasi pareggiato la bilancia dei pagamenti. Addirittura, nel quarto trimestre 2012 è risultata positiva. Potrebbe sembrare una buona notizia, ma è indice dell’inferno in cui siamo piombati essendo il pareggio dovuto esclusivamente ad un crollo delle importazioni che non conosce confronti storici.

Poi ti guardi altri grafici e altre tabelle e ti imbatti in una che ti racconta come mai in questo Paese c’è una crisi di liquidità pazzesca. E’ la tabella riguardante il sistema Target2, vale a dire flussi/deflussi netti di capitali da e per l’Italia. Roba da non crederci, ti togli gli occhiali per studiartela ben bene, nel caso ti sfuggisse qualcosa. Nel primo trimestre 2013 vi è un deficit di 240 miliardi di euro, corrispondente al 18% del pil, quando agli inizi del 2011 il saldo era praticamente in pareggio. Capitali fuggiti via dal Paese, da parte di investitori esteri e da residenti estero-vestiti: roba da guerra mondiale.

Lo stesso giorno un editoriale del giornale di Confindustria ti informava che dal 2006 al 2012 in Italia vi è stata una perdita di ricchezza pari a 460 miliardi di euro, mentre la Germania ha avuto un aumento di ricchezza finanziaria di 506 miliardi di euro. Ti viene in mente Parboni, o magari “L’oro di Roma” del compagno Lizzani.

Questa è l’Europa per i quali ai proletari italiani gli hanno ficcato in vent’anni finanziarie pari a 600 miliardi di euro….

Non avrebbe mai potuto essere un’area monetaria ottimale, stante il nazistume del pensiero economico della classe dirigente tedesca. Mundell questo non lo sapeva, pensava in cuor suo che i tedeschi avessero dimenticato Kaiser e Fuehrer. In Usa c’è un governo federale che compensa i flussi/deflussi di capitali tra Stati, qui abbiamo Barroso e Tajani che fanno i compitini ai governi nazionali sul rispetto dei “parametri”: brezneviani del tardo capitalismo europeo. Non era forse la Spagna di Aznar e Zapatero un campione di deficit e debito pubblico? Guardatela ora, 6,5 milioni di disoccupati a causa del sistema Target2.

Gli italiani devono alla Bundesbank 240 miliardi di euro, questo è il vero fiscal compact: una volta saldato il conto, potranno andare alla malora, ben più di adesso. Fino al 1992 eravamo in attivo, non avevamo debito con loro, questa è la tragedia italiana.

Rovesciare il tavolo, contare sulle proprie forze (con l’evasione fiscale e la corruzione che ci ritroviamo..), pensare magari ad un’altra area monetaria? Come fai, hai il cappio al collo, ti devi per forza inventare un accordo monetario e commerciale con paesi in surplus che possano sostituirsi alla Bundesbank, di modo che ai maledetti crucchi saldi il conto e li potrai mandare finalmente al diavolo.

L’intelligente governatore Visco guarda da due anni e mezzo Target2, spera che gli italiani rinsaviscano e magari che dopo decenni si punti su investimenti e “capitale umano”, giusto per innalzare la qualità produttiva e per aumentare la produttività totale dei fattori produttivi ,riprendendo nel giro di pochi anni posizioni nel commercio internazionale di tutto rispetto. Così avremmo la possibilità di saldare Target, come fece Baffi nel 1976 quando restituì un prestito alla Bundesbank mettendo in garanzia l’oro che questo benedetto uomo aveva accumulato per 15 anni.

Le riserve ufficiali devono aumentare, e ciò passa da surplus commerciali e surplus della bilancia dei pagamenti. Sapranno gli imprenditori italiani essere all’altezza della sfida? Ne dubito, a parte poche eccezioni, anche perché quei geni di Draghi, Amato e Prodi si misero in testa di smantellare gli oligopoli industriali pubblici. Occorre ricostituirli, occorre un intervento pubblico in economia, occorrono banche pubbliche e per far tutto questo occorre ridefinire i trattati europei.

Non vuoi pagare il debito? Bene, saresti fuori dai circuiti dei mercati finanziari internazionali per decenni, come un qualsiasi paese del terzo mondo. L’autarchia nel 2013 non la pratica nessuno né tantomeno siamo in America Latina dove hanno le rendite delle materie prime.

Target2 ha sconvolto l’Italia: il mercato immobiliare nel giro di cinque anni è crollato del 50%: con “nuovo rialzo dei margini di sconto rispetto alle richieste iniziali dei proprietari”, come a dire che la flessione ufficiale dei prezzi delle case (5,7% in due anni) è poca cosa rispetto al crollo del prezzo di vendita effettivo; la bassa inflazione è dovuta “a una domanda interna debole”; la spesa per investimenti, crollata del 10% nel 2012, risente “degli ampi margini di capacità inutilizzata” e per il 2013 le imprese prevedono ulteriore flessione; reddito disponibile calato nel 2012 del 4,8%, consumi reali calati in due anni del 5%; le forze di lavoro sono aumentate di 540 mila unità grazie a donne che prima potevano permettersi di stare a casa e ora no e grazie anche al fatto che i sessantenni rimangono sempre più a lavorare.

Nei vent’anni passati a leggere gli eccellenti Bollettini della Banca d’Italia trovavi sempre una luce, un qualcosa a cui aggrapparti, una prospettiva, malgrado tutto. L’ultimo, invece, è terribilmente senza speranza. Certo, fotografa lo stato delle cose e magari aspetti le Considerazioni Finali che il governatore, come ogni anno, rende pubbliche il 31 maggio per vedere se a Palazzo Koch hanno ancora qualche idea e, soprattutto, nel caso fosse intelligente, come si spera, se la classe dirigente ha voglia di attuarla.

Ma siamo al “Tutti a casa”, all’8 settembre della borghesia italiana. David Byrne cantava in Angels del 1994: “I’m ready now, but where are you?” Già, dove siete?
[Da Contropiano 01 Giugno 2013]


Il "ghost country" del governatore Visco


Ore 10:00 del 31 maggio 2013, sul sito della Banca d’Italia appaiono finalmente le “Considerazioni Finali” del Governatore Visco. Le prime furono deludenti, sottotono, tutte rivolte alle banche italiane che dovevano patrimonializzare, poca roba sull’economia. Le seconde sono di tutt’altra pasta. Ti prendi la pausa pranzo, stampi la relazione e vai dal tuo amico barista a rileggerla. Nel farlo percorri la via, ovunque appartamenti vuoti, affittasi, vendesi, cedesi attività, svendita totale per chiusura, saldi estivi al 70%; il tuo amico barista ti racconta che la sera prima la tv locale ha trasmesso un servizio con cui informava che in cinque anni si erano chiuse il 50% delle attività commerciali in città. Il gettito del pizzo è crollato, la coca pare non si vende più, c’è il traffico internazionale ma quello è riservato all’ala finanziaria. La manovalanza della “locale” negli ultimi mesi è impazzita, attentati ovunque, anche in posti considerati una volta “sacri”: troppe famiglie di carcerati da mantenere, troppi avvocati da pagare. Il tribunale è affollatissimo, vedi quarantenni vestiti impeccabilmente con la 24 ore, ma sembrano dei fantasmi, a quell’età sono ancora mantenuti dai genitori che stanno dissipando quanto da loro accumulato negli ultimi decenni.

Troppa gente iscritta alla facoltà di Giurisprudenza a Roma e a Catanzaro. I disoccupati sposati e con figli abitano nelle case popolari dei loro genitori, alle 6 di mattina vedi immigrati del centro di accoglienza di Sant’Anna vagare come fantasmi, ultimamente la Caritas ha raddoppiato i locali della mensa dei poveri, il 50% dell’utenza è italiana, il Banco Alimentare non riesce a soddisfare tutte le richieste. L’assessore comunale all’urbanistica rilascia un’intervista in cui dichiara che si sono costruite troppe case, i prezzi sono crollati, troppi immobili. Il Piano Regolatore fatto negli anni novanta da un sindaco fascista prevedeva una città di 120 mila abitanti, non ne siamo oggi manco un terzo. Tale Piano fu approvato attraverso un commissariamento della Regione Calabria allora guidata dal giudice forzista Chiaravalloti, il consiglio comunale non ebbe modo di esprimersi…Non c’è niente da fare, i fascisti di economia non ci hanno mai capito nulla. E secondo quel genio di Brunetta non si vendono case perché c’è l’Imu…Troppe case, la nostra è una ghost city, siamo tutti fantasmi fra la 106 e il far west, Edgar Allan Poe sarebbe ben accolto tra noi. I cinesi comprano a man bassa appartamenti da gente affamata di liquidità e rincorsa dalle banche, che svendono a prezzi stracciati con spaventose perdite in conto capitale: il paradosso di Irving Fisher della Wall Street del ‘29. I prezzi stanno tornando ai livelli di quando c’era la lira, lo noti con le case (monolocali affittati a 160 euro…), con l’ortofrutta, con le scarpe, con l’abbigliamento, 14 anni di economia bruciati, il falò delle vanità. Nessuno lo dice, ma il crollo del gettito Iva non è solo evasione, ma sintomo di crollo dei prezzi. La deflazione salariale di Maastricht ha ormai colpito rentiers e bottegai, il ceto medio è bruciato. Ghost country: il proletariato in questo Paese si sta allargando a dismisura.

Parli con un dipendente dalla società di servizi dell’ente, conosce tutti e ti racconta come stanno messi gli “imprenditori”: se ne salva solo uno, che ha trecento dipendenti e lavori in Angola, Brasile e Kazakistan dietro la Saipem. Gli altri morti, cassa integrazione e mobilità ovunque. Una volta c’erano 6 mila metalmeccanici e 1500 chimici, i giovani d’estate si mantenevano gli studi universitari andando a lavorare nei conservifici, oggi chiusi. A long, long time ago, suonava Byrne. Ti racconta che gli “imprenditori” e i costruttori annegano nei debiti. Dovunque vai assisti al “paradosso di Irving Fisher” della deflazione da debito. L’amico barista ti fa: “la catena di supermercati non ha più merce, non paga i fornitori e da mesi non paga gli stipendi, come quasi tutti, tra poco anche voi. Chiudo in autunno, vado nella Svizzera francese, che si dice dalle parti di Roma?”.Gli fai “sono stato qualche settimane fa, con il suo Piano Regolatore Veltroni lì ha combinato un disastro immane. Sta diventando una ghost city, tra poco lì arriverà Edgar Allan Poe”. Da qualche parte hai letto che se i prezzi degli immobili dovessero calare mediamente di un altro 10% le sofferenze bancarie esploderebbero: da Ghost city a Ghost country.

Incontri al bar un giornalista che ti invita a scrivere di economia locale sul giornale cittadino. Gli fai “Francé, quale economia? Da queste parti siamo rimasti noi parassiti lavoratori pubblici e tra poco faremo la fine dei greci. Ho letto Visco, te la dico con i Police: “When the world is running down, you make the best of what's still around”. 

Gli parli del governatore della Banca d’Italia e della sua relazione, per nulla ottimista.

Visco è napoletano, e come tutti i partenopei lascia intendere, butta giù qualche sassolino per chi voglia raccoglierlo; da anni lasciava tracce, segni, detti e non detti, insomma aforismi à la Lichtenberg applicati all’economia. La lingua partenopea ti porta ad applicare la semiotica in ogni contesto, quindi devi fare grandi sforzi di interpretazione. Visco, da buon partenopeo, è sornione, quella gente ne ha visto di tutti i colori, ormai non ci si meraviglia di niente. Osserva l’imprenditoria italiana con distacco, come del resto faceva l’ex governatore Antonio Fazio che nel 2003 accusò gli industriali italiani di fabbricare “prodotti cinesi”.. Da allora, ben poco è cambiato, qualcosa si è visto nella meccanica strumentale che non a caso è protagonista del 75% del surplus commerciale con l’estero al netto dell’import di prodotti energetici. Per il resto, meglio lasciar perdere.

Inizio delle Considerazioni: “in queste considerazioni darò conto di un anno difficile. Parlerò delle gravi prove che la collettività ha dovuto e deve affrontare”. Incipit di un Ghost country. “La recessione sta segnando profondamente il potenziale produttivo, rischia di ripercuotersi sulla coesione sociale” (pag. 9). Detto in altri termini, distruzione di capacità produttiva, Ghost country. E’ una crisi esogena, secondo Visco? Macché: “ le origini finanziarie e internazionali della crisi non devono far dimenticare che in Italia, più che in altri paesi, gli andamenti ciclici si sovrappongono a gravi carenze strutturali. Lo mostra, già nei dieci anni precedenti la crisi, l’evoluzione complessiva della nostra economia, peggiore di quella di quasi tutti i paesi sviluppati” (pag. 10). Dunque, la crisi internazionale è iniziata nel 2007, dieci anni prima fa 1997. Chi c’è stato? Fate bene i conti: Prodi, D’Alema, Berlusconi, Prodi e ancora Berlusconi. Risultato: Ghost country…”La scuola, l’università dovranno sostenere il processo di cambiamento garantendo un’istruzione adeguata per qualità e quantità, mirando con decisione ad accrescere i livelli di apprendimento e sviluppare nuove competenze” (pag. 11). Gelmini tagliò la spesa per l’istruzione di 8 miliardi nel giro di un solo anno….Siamo in mano a degli idioti, dunque a dei criminali. Oggi i proletari, contrariamente agli anni settanta/ottanta, se lo sognano di iscriversi all’Università: ghost country… Visco accenna alla probabile golden rule europea per le spese di investimento fuori dal conteggio del deficit. Dove vuole indirizzarli? “Nel nostro Paese ne potrebbero beneficiare investimenti per la tutela e la valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale e artistico” (pag. 13). Questo napoletano sta in un altro pianeta, da noi Berlusconi ha azzerato tutte queste voci: ghost country, Visco è anch’egli un fantasma. Berlusconi, il “capitalista”, da vent’anni invita gli italiani all’evasione fiscale. Leggete cosa dice il non sanfedista napoletano Visco: “l’evasione distorce l’allocazione dei fattori produttivi, causa concorrenza sleale, è di ostacolo alla crescita dimensionale delle imprese, aumenta il carico tributario per i contribuenti in regola”. Visco, forse memore della repubblica napoletana del 1799 manda a quel paese i sanfedisti anticapitalisti. Già, ma come stanno messi i sanfedisti? Ecco cosa dice il napoletano: “le difficoltà nel finanziamento delle imprese devono stimolare una riflessione sull’assetto complessivo del sistema finanziario italiano, sullo scarso sviluppo dei mercati obbligazionari e azionari e sulla conseguente eccessiva dipendenza delle imprese dai prestiti bancari. Come abbiamo sottolineato in altre occasioni, tale assetto riflette in parte la riluttanza ad aprirsi delle aziende italiane. Ma le banche non hanno spinto a sufficienza le imprese ad avvicinarsi ai mercati”. Signori, il napoletano sostiene che il capitale finanziario italiano è sanfedista, chiaro che si è in un Ghost country. Chiaro che la Banca dei Regolamenti Internazionali ti arriva con Basilea 2 e 3 e ti smonta tutto nel giro di 8 anni. Soluzione? “L’accumulo di capitale di rischio deve essere opportunamente incentivato”. Cari signori, andate in borsa o fate private placement obbligazionari, in banca non c’è più trippa per gatti. A proposito, come stiamo messi con i “politici”? “I rappresentanti politici stentano a mediare tra interesse generale e interessi particolari”(pag. 20). Da decenni siamo governati da simile gente…ghost country. E in tutto questo nessun accenno alle “privatizzazioni”… E agli italiani che dice? “Non si costruisce nulla sulla difesa delle rendite e del proprio particolare. Si arretra tutti”(pag. 20). Nel paese in cui la quota della rendita ha superato quella dei profitti, per non dire dei salari.., Visco manda a dire: cari italiani, siete noti al mondo per la vostra furbizia. Ma da decenni campate solo di questo. Fin a che viene qualche d’un altro più furbo di voi e vi manda a quel paese. Cari italiani, alla lunga, ci vuole intelligenza, non furbizia, altrimenti abiterete in un Ghost country, in un Paese fantasma.

Nello stesso giorno delle Considerazioni Finali di Visco l’Istat comunica il dato sulla disoccupazione: è arrivata al 12,8%.

Ghost country….
[Da Marx XXI 04 Giugno 2013]
Le Considerazioni finali della Banca d'Italia. Documento integrale: visco-considerazioni-finali.pdf175.81 KB

Influenza dei servizi segreti sul giornalismo

In che misura l'attività giornalistica viene influenzata dai servizi di informazione e sicurezza dei paesi occidentali? Come riescono i servizi segreti a influenzare il flusso di notizie divulgato dai media? Esistono pratiche di distorsione, intossicazione, manipolazione o addirittura di creazione stessa delle notizie?

Antonella Beccaria
giornalista e scrittrice

Nicola Biondo
L'Unità

Aldo Giannuli
ricercatore Università di Milano

Emanuele Midolo
AgoraVox Italia