Capitolo
IV - La strage di Bologna
La
mattina del 2 agosto 1980, salta in un attentato la stazione di
Bologna: decine di morti e feriti. Nello stesso momento, a Malta, a
La Valletta, Giuseppe Zamberletti fa parte della delegazione del
Governo italiano che sta firmando un accordo con il primo ministro
maltese Don Mintoff, un accordo con cui si garantisce la difesa della
Repubblica di Malta contro ogni attentato alla sua sovranità ed
autonomia. Malta in precedenza era stato un protettorato britannico.
Giuseppe Zamberletti ci scriverà sopra un libro: "La Minaccia e
la Vendetta", Franco Angeli Editore, Milano, 1995. Non è il
caso di riassumerne il testo, tuttavia i nostri lettori meritano di
conoscere i termini esatti degli accordi sottoscritti quel giorno,
affinché ognuno possa trarre le sue conclusioni. Per lo meno, a
differenza dei patti bilaterali che ci legano agli USA, questi
accordi bilaterali non sono segreti. La domanda è: chi si era
talmente arrabbiato da fare una strage, a causa degli accordi di
Malta?
Documenti
siglati a Malta il 2 agosto 1980
Dichiarazione
del Governo della Repubblica italiana sulla neutralità di Malta
Il
Governo della Repubblica italiana
Accogliendo
con soddisfazione la Dichiarazione con la quale la Repubblica di
Malta ha fatto conoscere, nell'esercizio della sua sovranità, di
aver assunto uno status di neutralità; Prendendo nota di tale
Dichiarazione che, di concerto col Governo della Repubblica di Malta,
è incorporata alla presente Dichiarazione quale sua parte integrante
e il cui testo è il seguente:
Il
Governo della Repubblica di Malta
Fedele
alla decisione del popolo della Repubblica di Malta di porre fine a
tutte le basi militari straniere dopo il 31 marzo 1979 e di
contribuire alla pace ed alla stabilità della regione mediterranea
mediante un mutamento del ruolo di fortezza militare, innaturale per
il suo paese, in un centro di pace ed in un ponte di amicizia tra i
popoli dell'Europa e del Nord Africa;
Conscio
dello speciale contributo che la Repubblica di Malta può dare a
questo fine, assumendo uno status di neutralità rigorosamente
fondato sui principi di non allineamento;
Consapevole
dell'appoggio che gli stati mediterranei europei ed arabi vicini
daranno al nuovo ruolo di Malta ed a tale status di neutralità;
1.
Solennemente dichiara che la Repubblica di Malta è uno stato
neutrale, che intende perseguire attivamente la pace, la sicurezza ed
il progresso sociale fra tutte le nazioni aderendo ad una politica di
non allineamento e rifiutando di partecipare ad alleanze militari;
2.
Afferma che tale status comporterà, in particolare, che:
a)
non sarà consentita l'esistenza di alcuna base militare straniera
sul territorio maltese;
b)
non sarà consentito ad alcuna forza militare straniera di usufruire
in Malta di alcuna installazione militare salvo che a richiesta del
Governo di Malta e solamente nei seguenti casi:
i)
nell'esercizio del diritto naturale di legittima difesa, in caso di
violazione armata dello spazio sul quale la Repubblica di Malta
esercita la propria sovranità; nonché quando si tratti di dare
attuazione a misure decise dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite;
ii)
oppure quando esista una minaccia alla sovranità, indipendenza,
neutralità, unità od integrità territoriale della Repubblica di
Malta;
c)
salvo quanto sopra detto sul territorio maltese non verrà consentito
l'uso di alcuna altra installazione in Malta in maniera tale od in
misura tale da condurre alla presenza in Malta di una concentrazione
di forze armate straniere;
d)
salvo quanto sopra detto sul territorio maltese non verrà ammesso
personale militare straniero, con l'eccezione di quello che stia
eseguendo o stia assistendo l'esecuzione di lavori o attività civili
e con l'eccezione di personale militare tecnico, in numero
ragionevole, che presti assistenza alla difesa della Repubblica di
Malta;
e)
i cantieri della Repubblica di Malta saranno usati per scopi civili
commerciali, ma potranno anche essere usati, entro ragionevoli limiti
di numero e di tempo, per la riparazione di navi militari messe
preventivamente in condizioni di non combattimento oppure per la
costruzione di navi; in aderenza ai principi di non allineamento,
l'uso dei cantieri della Repubblica di Malta sarà negato alle navi
militari delle due superpotenze;
3.
Esprime la speranza che da parte di stati mediterranei vicini siano
fatte, di concerto col Governo della Repubblica di Malta,
Dichiarazioni analoghe per recepire la presente Dichiarazione ed
assumere impegni appropriati. Il Governo della Repubblica di Malta
informerà ciascuno di tali stati delle Dichiarazioni fatte da altri
stati.
1.
Solennemente dichiara di riconoscere e rispettare la sovranità,
indipendenza, neutralità, unità ed integrità territoriale della
Repubblica di Malta, e di conformarvisi sotto tutti gli aspetti.
2.
Si impegna in particolare:
a)
a non intraprendere alcuna azione di sorta che possa in alcun modo,
direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la sovranità,
indipendenza, neutralità, unità od integrità territoriale della
Repubblica di Malta;
b)
a non intraprendere alcuna azione di sorta che possa in alcun modo,
direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la pace e la
sicurezza della Repubblica di Malta;
c)
a non prendere in alcun modo parte ad alcuna azione di tale natura;
d)
a non indurre la Repubblica di Malta ad aderire ad una alleanza
militare, o a firmare un accordo di questa natura, o ad accettare la
protezione di un'alleanza militare.
3.
Invita tutti gli altri stati a riconoscere e rispettare la sovranità,
indipendenza, neutralità, unità ed integrità territoriale della
Repubblica di Malta, a conformarvisi sotto tutti gli aspetti ed ad
astenersi dall'intraprendere qualsiasi azione che sia incompatibile
con questi principi.
4.
Si impegna a consultarsi, a richiesta del Governo della Repubblica di
Malta o del Governo di uno degli stati mediterranei vicini autori di
una dichiarazione analoga alla presente, con i governi della
repubblica di Malta e degli altri stati suddetti ogniqualvolta uno di
essi dichiari che esiste una minaccia di violazione od una violazione
della sovranità, indipendenza, neutralità, unità ed integrità
territoriale della repubblica di Malta.
5.1.
Senza pregiudizio dell'applicazione dell'articolo 35 dello statuto
delle Nazioni Unite, si impegna, quando si verifichino i casi
previsti nel paragrafo 2 (b) della Dichiarazione maltese, ad
investire o ad informare della situazione il Consiglio di sicurezza;
5.2.
Si impegna altresì ad adottare, previa consultazione con gli stati
suddetti, su richiesta della Repubblica di Malta, nei casi ed alle
condizioni di cui al precedente paragrafo 4 della Dichiarazione
italiana o nei casi di legittima difesa ed alle condizioni previste
dall'articolo 51 dello statuto delle Nazioni Unite, ogni altra
misura, non esclusa l'assistenza militare, che giudicherà necessaria
per far fronte alla situazione.
6.
Si riserva il diritto, nel caso ritenga che si siano prodotti
cambiamenti che alterino sostanzialmente la neutralità della
Repubblica di Malta, quale è prevista dalla Dichiarazione sopra
riportata del Governo della Repubblica di Malta, di richiedere che
abbiano luogo a tale riguardo consultazioni tra esso e i governi
della Repubblica di Malta e altri paesi mediterranei vicini autori di
una Dichiarazione analoga alla presente, e se, a seguito di tali
consultazioni, ritenga che non sia assicurato il mantenimento della
neutralità di Malta, può decidere di cessare di essere vincolato
dalla presente Dichiarazione. Tale decisione sarà notificata alla
Repubblica di Malta ed agli altri stati interessati.
Dichiarazione
del Governo della Repubblica di Malta sulla neutralità di Malta
Il
Governo della Repubblica di Malta
Fedele
alla decisione del popolo della Repubblica di Malta di porre fine a
tutte le basi militari straniere dopo il 31 marzo 1979 e di
contribuire alla pace ed alla stabilità della regione mediterranea
mediante un mutamento del ruolo di fortezza militare, innaturale per
il suo paese, in un centro di pace ed in un ponte di amicizia tra i
popoli dell'Europa e del Nord Africa;
Conscio
dello speciale contributo che la Repubblica di Malta può dare a
questo fine, assumendo uno status di neutralità rigorosamente
fondato sui principi di non allineamento;
Consapevole
dell'appoggio che gli stati mediterranei europei ed arabi vicini
daranno al nuovo ruolo di Malta ed a tale status di neutralità;
1.
Solennemente dichiara che la Repubblica di Malta è uno stato
neutrale, che intende perseguire attivamente la pace, la sicurezza e
il progresso sociale fra tutte le nazioni aderendo ad una politica di
non allineamento e rifiutando di partecipare as alleanze militari;
2.
afferma che tale status comporterà, in particolare, che:
a)
non sarà consentita l'esistenza di alcuna base militare straniera
sul territorio maltese;
b)
non sarà consentito ad alcuna forza militare straniera di usufruire
in Malta di alcuna installazione militare salvo che a richiesta del
Governo di Malta e solamente nei seguenti casi:
i)
nell'esercizio del diritto naturale di legittima difesa, in caso di
violazione armata dello spazio sul quale la Repubblica di Malta
esercita la propria sovranità; nonché quando si tratti di dare
attuazione a misure decise dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite;
ii)
oppure quando esista una minaccia alla sovranità, indipendenza,
neutralità, unità od integrità territoriale della Repubblica di
Malta;
c)
salvo quanto sopra detto sul territorio maltese non verrà consentito
l'uso di alcuna altra installazione in Malta in maniera tale od in
misura tale da condurre alla presenza in Malta di una concentrazione
di forze armate straniere;
d)
salvo quanto sopra detto sul territorio maltese non verrà ammesso
personale militare straniero, con l'eccezione di quello che stia
eseguendo o stia assistendo l'esecuzione di lavori o attività civili
e con l'eccezione di personale militare tecnico, in numero
ragionevole, che presti assistenza alla difesa della Repubblica di
Malta;
e)
i cantieri della Repubblica di Malta saranno usati per scopi civili
commerciali, ma potranno anche essere usati, entro ragionevoli limiti
di numero e di tempo, per la riparazione di navi militari messe
preventivamente in condizioni di non combattimento oppure per la
costruzione di navi; in aderenza ai principi di non allineamento,
l'uso dei cantieri della Repubblica di Malta sarà negato alle navi
militari delle due superpotenze;
3.
Esprime la speranza che da parte di stati mediterranei vicini siano
fatte, di concerto col Governo della Repubblica di Malta,
Dichiarazioni analoghe per recepire la presente Dichiarazione ed
assumere impegni appropriati. Il Governo della Repubblica di Malta
informerà ciascuno di tali stati delle Dichiarazioni fatte da altri
stati.
Protocollo
relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la
Repubblica italiana e la Repubblica di Malta
Il
Governo della Repubblica d'Italia
Il
Governo della Repubblica di Malta
Animati
dal desiderio di intensificare i loro rapporti amichevoli e di
cooperare allo sviluppo reciproco ed alla sicurezza della loro
regione hanno concordato quanto segue:
Articolo
1 - Il Governo della Repubblica italiana si impegna a fornire al
Governo della Repubblica di Malta per un periodo di cinque anni a
partire dal 1979 un contributo finanziario dell'ammontare di dodici
milioni di dollari Usa all'anno.
Articolo
2 - Al fine di favorire e promuovere il progresso economico e sociale
di Malta, il Governo della Repubblica italiana concederà, secondo le
procedure di cui alla legge n. 38 del 9 febbraio 1979, al Governo
della Repubblica di Malta un credito finanziario agevolato di
quindici milioni di dollari Usa, destinato a progetti di sviluppo da
individuare di comune accordo.
Articolo
3 - Nel quadro della collaborazione tra i due paesi, il Governo della
Repubblica italiana contribuirà allo sviluppo economico e sociale,
tecnico e culturale di Malta con la realizzazione di programmi di
cooperazione, di cui alla legge della Repubblica italiana n. 38 del 9
febbraio 1979, per un ammontare di almeno quattro milioni annui di
dollari Usa, da utilizzare entro il 1983. Mentre lo status dei
cooperanti italiani a Malta e dei borsisti maltesi in Italia sarà
garantito da apposite intese, il Governo della Repubblica di Malta
assicurerà ogni opportuna collaborazione ai componenti organi
italiani, affinché essi siano posti in grado di dare corso agli
adempimenti di cui alla legge menzionata nel precedente capoverso.
Articolo
4 - Sarà provveduto da parte del Governo della Repubblica di Malta,
in relazione a ciascun versamento del contributo finanziario previsto
dall'articolo 1 del presente protocollo, a far pervenire al Governo
della Repubblica italiana le indicazioni più appropriate circa le
opere pubbliche ed i programmi economico-sociali di sviluppo,
finanziati nel corso dell'anno col contributo predetto. Il Governo
della Repubblica di Malta provvederà del pari a fornire, in
relazione all'utilizzazione dei finanziamenti di cui al precedente
articolo 2, la documentazione relativa ai singoli progetti o
programmi tendenti a favorire ed a promuovere il progresso economico
e sociale di Malta.
Articolo
5 - Allo scopo di facilitare la realizzazione degli obiettivi del
presente protocollo, sarà costituita una Commissione mista, i cui
membri saranno designati dai rispettivi ministri degli affari esteri.
La Commissione si riunirà alternativamente a Malta ed in Italia
almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta lo si riterrà
necessario.
Articolo
6 - Le modalità di attuazione del presente protocollo saranno
regolate in base ad apposite intese concluse dagli organi tecnici dei
due paesi.
Nessun commento:
Posta un commento