venerdì 3 febbraio 2012

Incontro costitutivo - Roma 4 Febbraio 2012

Equitalia ed iscrizione di ipoteca: cosa cambia con la legge 106/11

di Susy Veneziano. Fonte: CHETELODICOAFARE http://ctldaf.blogspot.com/2012/02/equitalia-ed-iscrizione-di-ipoteca-cosa.html


Equitalia ed iscrizione di ipoteca: cosa cambia con la legge 106/11


L’iscrizione di ipoteca legale sugli immobili è lo strumento preferito dalla Pubblica Amministrazione per recuperare quanto vantato nei confronti dei cittadini …… negli anni passati abbiamo assistito ad un sempre maggiore uso da parte degli Agenti della riscossione (Equitalia Gerit S.p.A. e Serit Sicilia S.p.A.) di tale strumento con il risultato che i cittadini in debito con le pubbliche amministrazioni, anche soltanto per poche centinaia di euro, si accorgevano spesso di avere un'ipoteca legale iscritta sulla propria abitazione soltanto dopo aver chiesto una visura dell'immobile, ad esempio in caso di vendita o di richiesta di un mutuo. L’eccesso di zelo, però, può rovinare le persone. Non si può pignorare una casa per un giorno di ritardo nel pagamento. E soprattutto non si possono commettere abusi, specie in nome dell’Agenzia delle Entrate, dell’Inps e dei Comuni…….. cioè dello Stato.
Con la recentissima Legge n. 106/2011, in vigore dal 13 luglio 2011 le cose sono notevolmente cambiate.
In primo luogo la Legge n. 106/2011 ha previsto la necessità di avvisare il contribuente prima di iscrivere l'ipoteca, cosa che non era prevista nella legislazione precedente, a partire dal 13 luglio 2011 Equitalia dovrà, quindi, come previsto nel caso di iscrizione di fermo amministrativo, inviare una comunicazione con l'avviso che, in assenza di pagamento delle somme dovute entro trenta giorni, si procederà all'iscrizione ipotecaria.
Inoltre, per i debiti fino a 2.000,00 euro l'applicazione di misure cautelari (ipoteca e fermo del veicolo) ed esecutive sarà preceduta dall'invio per posta ordinaria di due solleciti di pagamento, di cui il secondo a distanza di almeno sei mesi dal primo.

Prima della Legge n. 106/2011 l'ipoteca sugli immobili veniva iscritta anche senza alcuna comunicazione (a differenza del fermo del veicolo). L'invio di questa comunicazione, infatti, non era previsto espressamente dalle norme previgenti. Sulla legittimità o meno delle iscrizioni ipotecarie non comunicate la giurisprudenza si è pronunciata con sentenze contrastanti, con una prevalenza comunque delle sentenze di annullamento per difetto di comunicazione in quanto veniva lamentata la violazione del diritto di difesa ed impugnazione del cittadino, questo perché la stessa legge n. 248/2006 individua tra gli atti autonomamente impugnabili dal ricorrente l’iscrizione di ipoteca sugli immobili. In altri termini, l’iscrizione ipotecaria è un atto recettizio (che cioè deve essere portato a conoscenza del destinatario) che esiste e produce i suoi effetti in quanto notificato al destinatario.

Casi di invalidità dell'iscrizione ipotecaria
I casi più frequenti di invalidità dell'iscrizione ipotecaria:
• Debito inferiore a € 8.000,00
• Debito inferiore a € 20.000,00 e abitazione principale
• Omessa notifica dell’intimazione di pagamento
• Omessa comunicazione dell’iscrizione ipotecaria

Debito inferiore ad 8.000,00 euro
Equitalia non può iscrivere ipoteca per debiti inferiori ad 8.000,00 euro in forza dell'art. 76 del DPR 602/73 (Espropriazione immobiliare). Sul punto, pertanto, la giurisprudenza è unanime nell’affermare che uno speciale limite all'ammissibilità dell'ipoteca scaturisce dal divieto, imposto dall'art. 76 del DPR 602/73, di procedere all'esecuzione immobiliare quando l'ammontare complessivo del credito, o il valore del bene da espropriare, non superino € 8000,00. Sicché essendo in ogni caso l'ipoteca strumentale all'esecuzione forzata immobiliare, quando questa è preclusa, non può non essere inibita anche la costituzione del diritto reale di garanzia (l’ipoteca legale in questo caso).
 L’iscrizione ipotecaria è un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, e, come tale, soggiace ai limiti previsti per quest'ultima dagli articoli 76 e seguenti del D.P.R. n. 602/1973, secondo cui l'espropriazione immobiliare è ammessa solo per crediti superiori ad 8.000 euro.
La soglia minima di 8.000,00 euro è stata confermata dalla Legge n. 106/2011, fatta eccezione per l'abitazione principale del debitore, come di seguito illustrato.
Debito inferiore a 20.000,00 euro e abitazione principale.
La soglia di 8.000,00 euro non vale per gli immobili di proprietà del debitore adibiti a sua abitazione principale, qualora la somma iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede.
Se ricorrono congiuntamente tutte queste condizioni (casa di proprietà del debitore; abitazione principale del debitore; contestazione o contestabilità in giudizio della somma iscritta a ruolo), la soglia minima per poter iscrivere ipoteca è 20.000,00 euro.

Mancata notifica dell'intimazione di pagamento
Nel caso in cui sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella esattoriale, l’iscrizione ipotecaria deve essere preceduta dalla notifica dell’intimazione di pagamento, e la mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dalle disposizioni di legge, determina il venir meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale) a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell’intimazione ad adempiere. In proposito la stessa Equitalia Gerit s.p.a. con la direttiva n. DSR/NC/2007/012, avente ad oggetto “Procedure esecutive e cautelari – Istruzioni relative al fermo amministrativo e all’ipoteca”, ha individuato una strategia di attivazione delle procedure cautelari, uniforme per tutti gli agenti, che tiene conto del credito complessivo per cui si procede (imposta, interessi di mora e spese di esecuzione già maturate), e definisce i criteri di sequenzialità nell’esperibilità delle azioni. Orbene, oltre alla definizione di singole fasce di importo per l’attivazione delle procedure di specie, con la citata direttiva Equitalia Gerit s.p.a. prevede che le procedure esecutive, in relazione agli importi, prima di essere intraprese, devono essere precedute da un “sollecito di pagamento”, ovvero, nel caso di iscrizione ipotecaria, dall’invio di una “lettera di diffida”. E’ di tutta evidenza che la citata direttiva rappresenta una concreta applicazione del principio espresso dall’art. 10, comma I, L.n. 212/2000, c.d. Statuto del Contribuente, secondo il quale i rapporti tra Amministrazione finanziaria (e dell’agente della riscossione, per l'estensione a detto soggetto operata dall’art. 17 della medesima legge) e contribuente devono essere improntati ai principi di collaborazione e buona fede.

Mancata comunicazione dell'iscrizione ipotecaria
Prima dell'entrata in vigore della Legge n. 106/2011, accadeva ben di frequente che l'Agente della Riscossione iscrivesse l'ipoteca su un immobile del contribuente, senza mandargli alcun avviso, cosicché il contribuente ne veniva a conoscenza in modo del tutto casuale.
Le norme previgenti non prevedevano, infatti, l'obbligo di comunicare l'iscrizione ipotecaria.
La giurisprudenza, tuttavia, in molte pronunce, si era orientata nel senso che l'iscrizione ipotecaria, ove non tempestivamente comunicata, fosse illegittima per violazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza che gravano sull'Amministrazione, nonché per violazione del diritto di difesa, l'articolo 6 della Legge n. 212/2000, stabilisce che l'amministrazione finanziaria (e quindi anche il concessionario, in forza dell'estensione a detto soggetto operata dall'articolo 17 della stessa Legge) deve assicurare al contribuente l'effettiva conoscenza degli atti a lui destinati.

A ciò si aggiunga che l'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 546/92 stabilisce che il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato e che l’articolo 19 dello stesso Decreto Legislativo indica, tra gli atti impugnabili, anche "l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’art. 77 del DPR 29.09.1973 n.602, e successive modificazioni" (articolo 19, lettera e-bis).
 Queste norme confermano che il provvedimento di iscrizione ipotecaria deve essere necessariamente comunicato al debitore.
Se così non fosse, sarebbe leso il diritto di difesa dell'interessato, il quale potrebbe non venire mai a sapere di una iscrizione ipotecaria su un suo bene e, conseguentemente non potrebbe impugnarlo.
Ammessa dunque la necessità della comunicazione, qual è il termine entro cui l'Agente della riscossione deve provvedere in tal senso?
In mancanza di una norma espressa, devono applicarsi i principi generali, ed in particolare quelli di cui alla Legge 241/90, che prevede, per la conclusione dei procedimenti amministrativi, il termine di novanta giorni dall'inizio degli stessi.
Nel caso dell'iscrizione ipotecaria, per la decorrenza dei novanta giorni, può farsi riferimento alla data dell'iscrizione stessa.
La questione comunque è superata per le iscrizioni successive al 13 luglio 2011, per le quali sussiste oggi l'obbligo di preventiva comunicazione in forza della Legge n. 106/2011, come sopra illustrato; resta invece aperta per le iscrizioni di data anteriore.

Come contestare l'iscrizione ipotecaria
L'iscrizione ipotecaria può essere impugnata dinanzi al Giudice competente.
Per individuare il Giudice competente, i termini e le modalità dell'impugnazione, bisogna fare delle distinzioni in base alla tipologia del credito su cui si fonda l'ipoteca (contributi Tribunale del lavoro, Tributi Commissione Tributaria, e così via) ed al tipo di vizio che si vuole eccepire, bisogna tuttavia ricordare che le ipoteche iscritte per sanzioni amministrative ( infrazioni al codice della strada) sono nulle: l’ipoteca è prevista come un mezzo speciale di esecuzione forzata ad iniziativa dell’ Agente della Riscossione solo ed esclusivamente per l’imposte sui redditi e per gli altri tributi, tasse od imposte, dovuti allo Stato o agli altri Enti Pubblici. Nessuna norma è reperibile nel nostro ordinamento che autorizzi l’agente della riscossione a disporre il fermo amministrativo degli autoveicoli e l’ipoteca sugli immobili, di proprietà del debitore, per le sanzioni amministrative.

Ancora :
• riguardo i vizi attinenti il merito del credito, è possibile eccepirli solo se non si è ricevuta regolare notifica della cartella e dell'eventuale verbale di accertamento presupposti.
• per vizi propri dell'iscrizione ipotecaria si intendono, ad esempio: debito inferiore ad € 8.000,00; mancata comunicazione dell'avvenuta iscrizione; mancata indicazione del responsabile del procedimento; mancata notifica dell'intimazione di pagamento.
• i vizi che incidono sul diritto di procedere in via esecutiva sono, ad esempio: prescrizione del credito sopravvenuta alla notifica della cartella; avvenuto pagamento; mancata notifica della cartella presupposta.
I termini per impugnare (che a seconda del tipo di credito portato dalle cartelle che hanno dato origine all’ipoteca possono essere di 20, 30 o 60 giorni) sono previsti a pena di decadenza. Questi termini decorrono da quando si è ricevuta la comunicazione dell'iscrizione ipotecaria.
Se non si è mai mai ricevuta la comunicazione, l'impugnazione può essere proposta in ogni tempo.
Se l'ipoteca è stata iscritta per una pluralità di crediti di diversa natura (tributi, sanzioni amministrative, crediti previdenziali, etc.) bisognerà proporre tante azioni quante sono le diverse Autorità competenti.

STOP: rubrica settimanale dell'avv. Marra


03/02/2012 - Riceviamo e pubblichiamo la rubrica settimanale dell'avv. Marra sulla rivista "Stop"
Fonte: PAS


«Altro che liberalizzazioni,
il Governo colpisca le banche!»

Visto che le imprese, i professionisti e molti cittadini sono già in difficoltà economica a causa della crisi, dove troveranno ora i soldi per pagare le tasse? Inoltre, tentare di risolvere la crisi attraverso un’ottimizzazione delle attività implica un’ulteriore, pesante riduzione degli addetti. Che intende fare il Governo tecnico di Mario Monti a proposito degli imprenditori e lavoratori disoccupati esistenti e di quelli che creerà? Più che ottimizzare un sistema pieno di errori strutturali (produzioni che non hanno più mercato), non è invece il caso di iniziarne la riconversione? 

Risposte in breve

PIGNORAMENTO GIUSTO?
Con un decreto ingiuntivo esecutivo la banca mi ha pignorato tutto. A che mi servirà vincere eventualmente la causa tra anni?
Matilde, Pescara

Le banche sono l’unico soggetto che possa ottenere un decreto ingiuntivo, spesso reso dai giudici in forma immediatamente esecutiva, in base a un estratto conto della banca stessa. È un’eccezione (un assurdo giuridico) al principio secondo cui nessuno può provare un suo credito “auto-certificandolo”, ed è oggi ancor più grave perché quasi tutte le voci dell’estratto conto sono ormai oggetto di bocciatura giurisprudenziale, per cui si sa già che il saldo, all’esito del giudizio, risulterà errato. Forse, anziché ricercare la giustizia chissà dove, bisognerebbe iniziare eliminando le ingiustizie più macroscopiche.

QUEL TASSO DA USURAIO
Perché è stato elevato il “tasso-soglia” usuraio? E di quanto?
Mario, Crotone

Prima l’usura scattava se il tasso medio veniva superato del 50%. Ora, in virtù dell’art. 8 del Decreto Legge n. 70 del 13.7.2011, scatta quando viene superato di 8 punti, o anche del 25% più 4 punti. 
Sono due criteri, il secondo dei quali è un po’ più vantaggioso per i cittadini solo con tassi molto alti, tipo 20%. Ma, per fare un esempio che interessa i più, nei mutui a tasso variabile, al luglio 2011 in media del 2,79%, prima, per verificarsi l’usura, la banca doveva praticare il 4,18%, mentre ora il 10,79%. Un innalzamento del “tassosoglia” che produce un aumento strisciante del costo del denaro, e preserva inoltre le banche da condanne per usura, sempre più frequenti.

Valute virtuali contro la crisi


Valute virtuali contro la crisi

Valute virtuali contro la crisi

La soluzione contro la mancanza di liquidità delle aziende è il ricorso alle "alternative currencies". Delle valute che esistono solo in rete e che permettono alle aziende associate al circuito di scambiarsi beni e servizi, senza fare ricorso all'euro.

Guerra Valutaria: obiettivi dell’embargo UE contro l’Iran


Guerra Valutaria: quali sono i veri obiettivi dell’embargo petrolifero dell’UE contro l’Iran?
di Mahdi Darius Nazemroaya - 02/02/2012
Fonte: eurasia


Guerra Valutaria: quali sono i veri obiettivi dell’embargo petrolifero dell’UE contro l’Iran?
Contro chi è rivolto in realtà  il cosiddetto “embargo petrolifero contro l’Iran” dell’Unione Europea? Si tratta di una importante questione geostrategica. Oltre a rifiutare le nuove misure dell’UE contro l’Iran come controproducenti, Teheran ha messo in guardia gli Stati membri dell’Unione Europea che l’embargo petrolifero contro l’Iran danneggerà loro e le loro economie, molto più che non l’Iran.

giovedì 2 febbraio 2012

Ingo Schulze: dieci pensieri


Dieci pensieri su un mondo assurdo
di Ingo Schulze - 01/02/2012
Fonte: megachip
dieci pensieri_20120131
Non scrivo un articolo da qualcosa come tre anni, perché non sapevo cosa scrivere. È tutto così palese: la soppressione della democrazia, l'aumento del divario sociale ed economico tra poveri e ricchi, il disfacimento dello stato sociale, la privatizzazione e la conseguente applicazione delle norme del mercato a tutte le sfere della nostra vita, e così via. Quando l'assurdo ci viene propinato ogni giorno come normale, è solo una questione di tempo prima che uno si senta malato o anomalo. Di seguito provo a riassumere alcune idee che ritengo fondamentali.

mercoledì 1 febbraio 2012

Alberto Bagnai: Crisi finanziaria e governo dell'economia

Crisi finanziaria e governo dell'economia

Alberto Bagnai

«L'obscurité n'est pas un défaut quand on parle à des bons jeunes gens avides de savoir, et surtout de paraître savoir.»
Stendhal, Promenades dans Rome, 17 mars 1828. 

1.              Introduzione

Accolgo con vivo piacere l’invito a contribuire a questo numero dedicato al governo del sistema monetario europeo e internazionale. Se posso permettermi un po’ di leggerezza, mi solleva il fatto che qualcuno sia ancora interessato a raccogliere le opinioni di un economista, in un periodo nel quale la scienza economica è particolarmente discreditata per non aver saputo prevedere lo scoppio della crisi, e per non averne saputo scongiurare le conseguenze.

martedì 31 gennaio 2012

Saccheggio di Stato


Saccheggio di Stato
di Giacomo Gabellini - 30/01/2012

Fonte: statopotenza 

Non appena il capo dello Stato Giorgio Napolitano ebbe incaricato Mario Monti di formare il governo, Barack Obama telefonò immediatamente al nuovo inquilino di Palazzo Chigi per sbrigare i soliti convenevoli e, soprattutto, per caldeggiare la nomina a ministri di due personaggi strettamente collegati alle strutture atlantiche, ovvero il presidente del Comitato Militare della NATO, l’ammiraglio Giampaolo Di Paola e l’ambasciatore italiano negli Stati Uniti Giulio Terzi di Sant’Agata.
In seguito, quando Monti ufficializzò la nomina di Di Paola come ministro della Difesa e di Giulio Terzi come ministro degli Esteri accogliendo le “raccomandazioni” di Obama, apparve immediatamente chiara la linea che avrebbe seguito il governo dei tecnici insediatosi a “furor di mercati”.
Una volta che questo governo ebbe varato la nota manovra finanziaria interamente incentrata sull’aumento delle imposte di base a carico di un tessuto produttivo composto essenzialmente da piccoli e medi imprenditori, alcuni osservatori esterni sollevarono la spinosa questione su come questa proclamata “austerità” finalizzata ufficialmente a raggiungere il pareggio di bilancio potesse sposarsi con l’erogazione di ben 16 miliardi di euro dei contribuenti per l’acquisto di 131 caccia F35 Joint strike Fighter prodotti dalla compagnia statunitenseLockheed Martin.
A recidere ogni nodo gordiano di sorta intervenne puntualmente il generale Leonardo Tricarico, ex capo di stato maggiore dell’Aeronautica, il quale ammonì i giornalisti che avevano posto il problema a non «avventurarsi su temi militari rispetto ai quali hanno poca dimestichezza».
In primo luogo, ha chiarito Tricarico, la cancellazione dell’ordine relativo a questi 131 F35 comporterebbe una relativa sottrazione di «miliardi di lavoro a una settantina di aziende italiane, dai giganti Finmeccanica e Fincantieri, a molte piccole e medie imprese».
In secondo luogo, ha proseguito il generale, l’acquisto di questi caccia non andrebbe interpretato come la soddisfazione di un salato capriccio, dal momento che l’F35 è destinato a fungere da «pilastro della Difesa italiana del XXI secolo», in assenza del quale l’Italia «potrebbe esser costretta a chiamarsi fuori se un altro dittatore sanguinario dovesse massacrare il proprio popolo».
La solita retorica imperniata sulla “complessità” dell’argomento, accompagnata dall’innata reticenza da parte di giornalisti e politici nell’entrare nel merito delle faccende che riguardano le forze armate, ha fatto in modo che nessuno interlocutore di Tricarico e del suo superiore Di Paola avanzassero la più elementare delle obiezioni, ovvero che Finmeccanica, azienda italiana di cui lo Stato detiene ancora (seppur per poco, a quanto pare) la Golden Share, controlla Alenia, società che progetta e realizza tra i più avanzati aerei da difesa e sistemi di volo e che ha ampiamente dimostrato di avere tutte le credenziali necessarie per dotare l’Italia di un avanzato e completo sistema di difesa, producendo le relative ripercussioni positive sull’occupazione e sull’economia, che trarrebbe ampio beneficio dal rilancio di una delle aziende di punta capace di porsi all’avanguardia nei settori, strategicamente fondamentali, della difesa e dell’alta tecnologia.
Ma proprio la significativa concatenazione di eventi che nell’arco del 2011 hanno riguardato Finmeccanica ha evidenziato in maniera piuttosto evidente quali siano gli interessi in ballo.
Nel corso del 2011 la quotazione in Borsa di Finmeccanica ha fatto registrare un sonoro -64% e dedurre a cosa sia dovuto questo impressionante e repentino tracollo rappresenta un enigma di non difficile risoluzione.
Negli scorsi anni Finmeccanica aveva beneficiato dello stretto rapporto di collaborazione tra Italia e Libia ottenendo da Muhammar Gheddafi lucrose commesse che vanno dalla realizzazione di strutture ferroviarie lungo i litorali mediterranei alla cooperazione con la difesa libica per quanto concerne i settori dell’aeronautica e dell’elicotteristica.
Tuttavia, la crociata contro Gheddafi sferrata da Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna ha interrotto bruscamente questi affari e costretto l’azienda romana a rinunciare agli importanti affari in Libia.
Parallelamente, alcune indagini condotte dalla magistratura riguardo ad un oscuro giro di tangenti raggiunsero il vertice della società, ovvero il Presidente Pier Francesco Guarguaglini, contro il quale venne orchestrata una sontuosa campagna di pressione affinché abbandonasse spontaneamente l’incarico.
I più “autorevoli” organi di riferimento della grande finanza angloamericana, ovvero il Financial Times e il Wall Street Journal, colsero l’occasione per riversare ulteriore benzina sul braciere italiano, gettando enorme discredito sia sull’impresentabile governo in carica sia su Finmeccanica, che stava subendo durissimi attacchi in Borsa (-20% in un solo giorno).
Malgrado ciò che viene comunemente creduto, il mercato azionario necessita di essere inderogabilmente spogliato del carattere ludico (“giocare in Borsa”) che i principali organi informativi sono soliti affibbiargli, perché la grande speculazione persegue generalmente specifiche finalità strategiche e pertanto le tendenze di base di un quel tipo di investimenti vengono indirizzate a porte chiuse dai più navigati protagonisti della politica e della finanza, nell’ambito di riunioni di grandi consessi internazionali come il Club Bilderberg e la Commissione Trilaterale, ove si stabiliscono le regole del “gioco”.
Alla luce di questo fatto risulta quindi chiaro il motivo per cui al crollo pilotato di Finmeccanica abbia fatto seguito un significativo calo azionario delle compagnie possedute dal Primo Ministro Silvio Berlusconi, finito anch’esso, come Guarguaglini, nell’occhio del ciclone giudiziario.
Con il valore di Mediaset e Mondadori dimezzato (rispettivamente -53% e -50,5% annuale) e la considerevole flessione subita da Mediolanum (-12% nell’anno 2011) Berlusconi si è deciso a recidere il nodo gordiano relativo alla sua posizione di governo, dimettendosi dall’incarico di Primo Ministro.
Una volta insediatosi, il capo del governo Mario Monti ha convocato d’urgenza Guarguaglini per “accettare” le sue dimissioni, conferendo pieni poteri all’Amministratore Delegato Giuseppe Orsi ma tergiversando sull’opportunità di assecondare il “suggerimento” dato dal Financial Times lo scorso 26 novembre, relativo alla necessità di cedere la quota statale dell’azienda.
Ciò ha provocato la pronta reazione di Standard & Poor’s, che ha calato la propria scure su Finmeccanica affibbiandogli un BBB- con outlook negativo.
Un fuoco incrociato similare a quello sferrato contro Finmeccanica è stato recentemente aperto sull’ENI, l’altro grande caposaldo del potenziale strategico italiano colpito dalla guerra alla Libia e “attenzionato” dal Ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera, che ha annunciato l’intenzione di inserire lo scorporo della SNAM, che gestisce la rete del gas, dal “cane a sei zampe”.
Scopo dichiarato dell’operazione è quello di «tagliare i costi e favorire gli investimenti»; un ritornello già sentito innumerevoli volte che si richiama all’intramontabile dogma del liberismo secondo cui la “concorrenza” assicurerebbe prodotti di buona qualità al minor prezzo possibile.
Tuttavia, come aveva già spiegato egregiamente Platone più di due millenni fa, la realtà non ricalca infallibilmente i concetti che risiedono nel mondo delle idee (iperuranio) e pertanto la cosiddetta “concorrenza” celebrata dai cultori del libero mercato non è mai “libera”, in quanto viene regolarmente strumentalizzata dai grandi agenti sociali dominanti che la inquinano o la distorcono a proprio uso e consumo allo scopo di ottenere la supremazia a scapito degli altri competitori.
Dal momento che l’ENI rappresenta l’unico soggetto in Italia a concepire strategie di politica estera – che hanno fruttato successi del calibro del gigantesco gasdotto South Stream – appare quindi estremamente controproducente promuovere misure che intacchino la sua capacità operativa in ottemperanza a direttive impartite da organi sovranazionali come l’Unione Europea che hanno ripetutamente mostrato la propria inadeguatezza prestando il fianco alle pugnalate dagli strateghi degli Stati Uniti, che a suon di manovre speculative e guerre commerciali non dichiarate stanno cercando, con discreto successo, di porre l’Europa sotto il tallone di ferro di Washington.
Ma la soglia del vero autolesionismo è stata varcata proprio in questi giorni, in occasione della crisi tra Iran e Stati Uniti (con Israele in agguato).
Nell’arco di qualche settimana le portaerei statunitensi Stennis prima, e Lincoln poi, hanno attraversato lo Stretto di Hormuz suscitando l’indignazione del governo di Teheran, che ha minacciato di chiudere l’angusto braccio di mare in cui transita qualcosa come il 20% circa del petrolio mondialmente estratto.
Le autorità statunitensi hanno immediatamente minacciato di intervenire militarmente qualora Ahmadinejad attuasse questa misura mentre il ministro della Difesa Giampaolo Di Paola ha chiarito che «chiudere lo Stretto sarebbe una violazione del diritto internazionale», puntando direttamente il dito contro la Repubblica Islamica.
Tale affermazione assume un significato piuttosto eloquente se inserita nel contesto generale che è andato delineandosi nel corso dell’ultimo mese, e più precisamente dallo scorso 31 dicembre 2011, data in cui l’amministrazione Obama aveva approvato un pacchetto di ulteriori sanzioni da applicare all’Iran salvo poi attivare una massiccia campagna di pressione sull’Unione Europea e sui singoli governi del Vecchio Continente affinché tagliassero i ponti con Teheran.
In ottemperanza alle gerarchie atlantiste, il 23 gennaio l’Unione Europea ha approvato un embargo totale sulle importazioni di petrolio dall’Iran che entrerà pienamente in vigore nel giro di pochi mesi, malgrado questa decisione minacci seriamente la sicurezza energetica continentale e sia destinata a provocare un sensibile aumento del prezzo di carburanti.
Malgrado l’Italia sia il maggior importatore del greggio iraniano e il documento approvato il 23 gennaio vincoli i paesi aderenti all’Unione Europea a rescindere i contratti petroliferi stipulati con Teheran entro il primo luglio, il Ministro degli Esteri Giulio Terzi di Sant’Agata ha affermato che l’impatto delle limitazioni adottate a Bruxelles sarebbe «trascurabile, se non nullo», in virtù del fatto che le fonti di approvvigionamento italiane sarebbero «in progressiva differenziazione».
L’inasprimento delle sanzioni non provocherà alcun impatto agli Stati Uniti, che non importano petrolio dall’Iran, ma l’embargo petrolifero imposto dall’Unione Europea non può assolutamente essere indolore e sarà inesorabilmente destinato a sortire ripercussioni profondamente negative proprio su quei paesi, come l’Italia, che sono maggiormente esposti.
Il che la dice lunga sul cosiddetto “alto profilo” del Ministro Giulio Terzi di Sant’Agata, che omette di riconoscere il fatto che la maggior parte dei contratti con l’Iran erano stati stipulati dall’ENI , che a sua volta aveva costruito impianti di raffinazione “su misura” del greggio iraniano, ovvero adatti alla lavorazione di un greggio dotato di quelle specifiche caratteristiche.
E la sedicente “differenziazione delle fonti” appare nel migliore dei casi come una battuta di scarso spirito, perché rimpiazzare qualcosa come 180.000 barili di petrolio al giorno sarà un’impresa praticamente impossibile.
In definitiva, le fasi attraverso cui sta dispiegandosi l’attacco all’ENI mostrano, pur mutatis mutandis, svariate affinità rispetto a quelle che hanno contraddistinto l’aggressione a Finmeccanica; in entrambi i casi gli avversari geopolitici dell’Italia sono riusciti, attraverso la guerra alla Libia e l’isolamento dell’Iran – che riempirà il vuoto lasciato dall’Unione Europea (che era il secondo importatore di petrolio iraniano) incrementerà le proprie esportazioni verso Cina, India, Giappone e Corea del Sud – a sferrare un duro colpo alle due principali aziende capaci di garantire un seppur ridotto margine di autonomia e, in prospettiva, di sovranità al paese.
Nel mettere in atto le loro strategie questi avversari di Washington, Parigi e Londra hanno potuto contare sull’infima statura politica della classe dirigente italiana che in entrambi i casi ha assecondato i loro interessi e che pare accingersi ora a completare il lavoro, inserendo nel pacchetto di liberalizzazioni la frammentazione di Finmeccanica ed ENI in una miriade di piccole società, la cui privatizzazione finale concluderà la parabola inaugurata nel 1992, con “Mani pulite” e con la crociera sul Britannia da parte del gotha della finanza e della politica italiana.